Decreto Legge 13/5/1999 n. 132 "Interventi urgenti in materia di protezione civile" (Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15/5/1999)
Si tratta di un provvedimento che tratta di vari interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile. In particolare:
- Viene modificata la legge 267/1998 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico - emanata dopo l'alluvione di Sarno - Campania) nel senso che:
- viene prorogato al 30/6/2001 (prima era 30/6/1999) il termine entro il quale le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, i piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico che dovevano già essere redatti ex legge 183/1989 art. 17 comma 6ter. Tali piani stralcio dovranno contenere in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le relative misure di salvaguardia
- viene introdotto un nuovo termine per cui entro il 30/9/1999 le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini , in deroga alle procedure ex legge 183/1989 , approvano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino diretti specificamente a rimuovere le situazioni a rischio più elevato , redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali.
- Entro il 30/9/1999 le autorità di bacino nazionali e interregionali e le regioni per i restanti bacini, individuano e perimetrano le aree nelle quali sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni al patrimonio ambientale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia già indicate dalla legge 183/1989 . C'è il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri in caso di mancato rispetto del termine. Le misure di salvaguardia restano in vigore fino all'approvazione dei piani stralcio di bacino ex legge 183/1989
- Il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali (ex art. 4 legge 183/1989) d'intesa con la Conferenza stato regioni propone atto di indirizzo e coordinamento per definire i criteri per gli strumenti relativi agli adempimenti di cui ai punti precedenti.
- Nei territori delle regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria e Toscana colpiti da eventi calamitosi nel 1998 e inizio 1999 è fatto divieto di procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree ad elevato rischio idrogeologico. All'individuazione e perimetrazione di dette aree procedono le regioni territorialmente competenti entro il 30/9/1999. Se le regioni non provvedono entro tale termine l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con dpcm su proposta del Ministro Lavori pubblici d'intesa con il Ministro Interno delegato alla protezione civile e con il Ministro dell'Ambiente, previa diffida e decorso il termne di 15 giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. Nelle stesse aree è fatto , altresì divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e messa in sicurezza e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio.