Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (Suppl. Ordinario n.163/1999)
Secondo questo dlg dalla prossima legislatura l'attuale Ministero dell'Ambiente diventerà Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano a servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico - scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interrregionali. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del Consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale. Nell'ambito dell'agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, è costituito, con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto dall'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i Servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
Funzioni dell'agenzia
L'agenzia svolge, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo I del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.