Le garanzie finanziarie del Decreto in oggetto si fondano sull'art. 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che intendono effettuare attività di gestione dei rifiuti soggette ad iscrizione all'Albo medesimo. Con decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, che ha disciplinato l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, all'art. 14 si è stabilito che la garanzia finanziaria deve essere prestata o con "fideiussione bancaria" o con "polizza fideiussoria assicurativa". Il decreto 28/4/1999 n.406, in particolare ha sostituito ed abrogato il precedente regolamento di organizzazione dell'Albo di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, ed ha modificato le categorie e classi di iscrizione delle imprese che effettuano attività di trasporto dei rifiuti. Il nuovo decreto 23/4/1999 nasce quindi dalla necessità di modificare il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, con il quale sono stati determinati le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate da parte delle imprese che trasportano rifiuti, al fine di adeguarlo alle nuove categorie e classi di iscrizione previste dal suddetto decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406. Tale modifica si è resa particolarmente necessaria ed urgente perché l'iscrizione all'Albo da parte delle imprese che effettuano attività di trasporto dei rifiuti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria.