GESTIONE RIFIUTIDeliberazione Giunta Regionale n. 453 del 11/04/2000 Legge Regionale 25/98 art. 25, comma 2: Approvazione prima e seconda parte dell`elaborato tecnico Studio per lo sviluppo coordinato di impianti finalizzati al recupero di materiali riciclabili provenienti dalle raccolte differenziate - Ipotesi di specifici accordi di programma (Boll. n 23 del 07/06/2000)
La deliberazione costituisce pubblicazione dello studio affidato all`Associazione Recupero Risorse finalizzato ad un conveniente riciclaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata.
Lo studio di cui sopra risulta composto dalle seguenti tre parti:
1) raccolta differenziata - situazione attuale e previsioni
2) necessità di impianti per il recupero dei materiali - il sistema delle piattaforme ed il piano degli investimenti
3) accordi di programma
La deliberazione raccomanda alle Province nell`ambito delle proprie competenze, di intraprendere, in conformità allo studio riportato nellAllegato 1 alle delibera in oggetto, tutte le azioni necessarie finalizzate alla concreta realizzazione degli impianti a supporto della raccolta differenziata come definito dalla DCRT n. 88/98 (Piano regionale di gestione dei rifiuti - I stralcio - relativo ai rifiuti urbani ed assimilabili) e secondo le specificazioni dello studio stesso.
Decreto Legge 16 giugno 2000, n.160 Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17-06-2000Il decreto in oggetto sposta la scadenza (al 1/1/2001) per le imprese che intendono autodenunciare i siti inquinati ai sensi dellart. 17 dlg 22/1997 . La scadenza è prevista dallart. 9 comma 3 del D.M. 25/10/1999 n. 471 recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati. Con la proroga concessa si esentano le imprese dallavviare le procedure di risanamento entro 48 ore dallavvenuta constatazione dellinquinamento. Lautodenuncia deve essere presentata alle Regioni che provvederanno successivamente una volta approvato il piano regionale di bonifica a stabilire i termini entro i quali le imprese dovranno iniziare lopera di risanamento vero e proprio. Lagevolazione prevista dal D.M. 471/1999 non si riferisce alle aziende che, dopo i controlli svolti, continuano a produrre sul sito inquinato incorrendo così in sanzioni pecuniario e penali.
Regolamento (CE) N.1208/2000 Della Commissione dell'8 giugno 2000 che modifica il regolamento (CE) n.1420/1999 del Consiglio recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti dalla Comunità europea verso la Bulgaria e la Nigeria,e il regolamento (CE) n.1547/1999 che stabilisce la procedura di controllo in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso la Bulgaria e la Nigeria (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 138/79.del 8/6/2000 )
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 25 febbraio 2000, n.124Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18-05-2000
In materia di incenerimento di rifiuti pericolosi è stata data attuazione alla Dir. 94/67.
Il regolamento, che stabilisce i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi; i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti, i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, si applica anche agli impianti di incenerimento autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, definisce in modo particolarmente ampio sia gli impianti che operazioni sottoposti alla sua disciplina, includendovi gli impianti che effettuano coincenerimento, cioe' gli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi che bruciano tali rifiuti come combustibile normale o addizionale per qualsiasi procedimento industriale rimanendo esclusi soltanto gli impianti di incenerimento dei R.S.U. o di rifiuti speciali non pericolosi.
La procedura autorizzatoria impone specifici obblighi documentali circa l'adozione di adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e lindicazione della capacita' nominale dell'impianto di incenerimento nonche' i tipi e le quantita' di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto di incenerimento e che risultano più restrittive nellipotesi di co-combustione.
Gli allegati tecnici prevedono valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi per vari inquinanti tra i quali monossido di carbonio, polveri totali, carbonio organico totale, acido cloridrico, acido fluoridrico, metalli pesanti e diossine espressi in valori medi giornalieri e semiorari, nonché per il coincenerimento di rifìuti pericolosi valori limite che tengano conto di tutti i combustibili utilizzati nella combustione.
Si prevedono misurazioni in continuo e misurazioni periodiche (almeno semestrali e per i primi 12 mesi di funzionamento bimestrali per le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A punti 8), 9), 10), 11) e 12) All. 1
Inoltre si prevedono parametri di funzionamento che garantiscano una temperatura di almeno 850°C o di almeno 1100°C se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro.
Rispetto alle emissioni diffuse in atmosfera, nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio, della migliore tecnologia disponibile. Si consideri, tuttavia, che per assicurare un elevato livello di protezione ambientale, i valori limite di emissione previsti nel presente decreto devono essere considerati una condizione necessaria, ma non sufficiente, a garantire il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva 96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili, e puo' essere, pertanto, necessario stabilire limiti di emissione piu' severi, valori limite di emissione relativi ad altre componenti ambientali e altre condizioni opportune, tenendo conto della specificita' delle singole categorie di impianti oltre che della localizzazione degli stessi.
Gli impianti sottoposti alla disciplina del presente regolamento devono, inoltre, assicurare recupero energetico nella maggior misura possibile.
Si prevedono specifiche esenzioni per gli impianti di autoincenerimento, sempreché venga soddisfatto lo stesso livello di sicurezza; inoltre, per evitare che linquinamento atmosferico sia trasferito nel suolo o nelle acque, si prevede che, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di scarichi industriali, l'immissione in ambiente acquatico di acque reflue provenienti da lavaggio degli effluenti gassosi deve essere limitata per quanto possibile, mentre è consentito previa specifica autorizzazione che, a determinate condizioni di sicurezza, le acque reflue possono essere scaricate dopo essere state trattate separatamente.
ALLEGATO 2
Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento in cui si effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% del calore totale effettivamente prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento.
ALLEGATO 3
Norme tecniche e valori limite di emissione per il coincenerimento di oli usati (già vigenti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,, n. 95 e del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392).
COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELIBERAZIONE 4 aprile 2000 Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20-05-2000
La deliberazione individua i criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti in attesa dei chiarimenti interpretativi circa l'obbligo d'iscrizione all'Albo per i soggetti che effettuano attivita' di commercio ed intermediazione dei rifiuti prodotti da terzi di cui hanno la detenzione e per i quali risultano autorizzati alle operazioni di smaltimento o recupero ai sensi degli articoli 27 e 28 o 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 chiesti alla Commissione europea.
Tra i requisiti, specificati nella tabella allegata sotto la lettera "A" si indicano:
dotazione minima di personale; capacita' finanziaria pari a cinquanta milioni.
Si prevede che lincarico di responsabile tecnico delle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, puo' essere assunto e dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. 003; lo svolgimento dellattività di per cui si chiede liscrizione è autocertificata mediante dichiarazione attestante le qualita' di rifiuti negoziate nell'anno precedente; documentazione commerciale dalla quale risulti che l'impresa ha svolto l'attivita' di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente deliberazione; documentazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
DELIBERAZIONE DI C.P. N. 35 DEL 28/02/2000
Piano di gestione dei rifiuti Provincia di Firenze avviso di cui alla LR 25/98.B.U.R.T. n 19 del 10/05/2000, parte seconda, SEZIONE IV
Ai sensi dellart. 12, comma 4, della LR 25/98 si informa che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 35 del 28 febbraio 2000, ha adottato il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dellAmbito Territoriale Ottimale n. 6, costituito dal territorio provinciale con esclusione dei Comuni del Circondario Regionale dellEmpolese/Valdelsa. Il Piano e stato redatto in conformita allart. 11 della LR 25/98.Deliberazione Giunta Regionale n 1442 del 20/12/1999 LR 25/98 - Modifiche ed integrazioni al metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani di cui alla DGRT 1369/98 (Bollettino Ufficiale n 3 del 19/01/2000, parte Seconda , SEZIONE I ) Ripubblicazione con correzioni di errori materiali su Bollettino Ufficiale n. 7 del 16/2/2000 parte seconda Sezione IV.
Con questa deliberazione:
- si integrano i parametri per la certificazione delle percentuali delle raccolte differenziate stabiliti dalla deliberazione del 1998
- si stabilisce che i Comuni dovranno consegnare le schede di certificazione (allegate alla deliberazione) perentoriamente entro e non oltre il 30/04/2000;
- si conferma il ruolo di supporto tecnico nella certificazione da parte della Agenzie Regionale Recupero Risorse
Legge Regionale n 70 del 22/12/1999 Modifiche ed interpretazione autentica della LR 18 maggio 1998, n. 25 concernente: Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" (Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 36 del 31/12/1999, parte Prima , SEZIONE I )
La legge regionale in oggetto ha introdotte le seguenti precisazioni e integrazioni alla legge quadro regionale in materia di rifiuti (L.R. 25/1998) :
1. La tariffa per coprire il costo di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati è applicata in forma differenziata in relazione direttamente proporzionale alla minore produzione di rifiuti ed inversamente proporzionale alla più elevata percentuale di raccolta differenziata raggiunta.
2. Il tributo in discarica che si applica nelle condizioni stabilite dallart. 30 della legge regionale 25/1998 è riferito al deposito in discarica dei rifiuti urbani. Le condizioni stabilite dallart. 30 della legge regionale 25/1998 sono i seguenti:
- non vengano raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal dlg 22/1997 ;
- vengano conferiti rifiuti tal quali in discarica successivamente al divieto stabilito dal dlg 22/1997 (16/7/2001) ;
- non vengano forniti i dati richiesti per la certificazione delle raccolte differenziate (sul punto si vedano le deliberazioni Giunta Regionale 1369/1998 e 1442/1999)
3. Negli Ambiti territoriali ottimali il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata sono riferiti ai singoli Comuni. Secondo il dlg 22/1997 gli ambiti territoriali ottimali costituiscono le aree ottimali per la gestione dei rifiuti urbani . Lart. 24 della legge regionale 25/1998 ha definito gli ambiti in Toscana (9) .
Decreto Ministero Ambiente 27/1/2000 Rettifica al decreto interministeriale 4 agosto 1999 concernente determinazione ai sensi dellart. 41, comma 10bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, dellentità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonchè delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9/2/2000)
Si tratta del Decreto che corregge alcuni errori materiali contenuti nel Decreto Ministeriale 4/8/1999 . Questo ultimo decreto definisce i corrispettivi da corrispondere ai Comuni per la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro
Sulla base del Decreto 4/8/1999 il Coreve (Consorzio filiera per il recepero dei rifiuti di imaballaggi in vetro dovrà versare ai gestori del servizio rifiuti o direttamente ai comuni , se gestiscono il servizio in economia, 60 lire al kg per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro. Il D.M. definisce anche le modalità della raccolta, del ritiro e della consegna dei rifiuti alle piattaforme autorizzate dal Conai. Modalità che diventeranno operative attraverso convenzioni ad hoc stipulate con i singoli comuni o con i gestori del servizio rifiuti.
Infine il D.M stabilisce anche gli standard qualitativi che i rifiuti raccolti dovranno rispettare, pena la decurtazione degli importi dei contributi
Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio avviati ad incenerimento con recupero energetico si prevede un corrispettivo pari a L. 116/kg con contenuto minimo di imballaggi del 6% e con riduzione annua per il quadriennio di L. 7/kg.Deliberazione Consiglio Regionale n 384 del 21/12/1999 LR 25/98 art. 9 comma 2 "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate" (Boll. n 9 del 01/03/2000)
Il Piano integra il precedente approvato con DCRT n. 167 del 20 aprile 1993 (successivamente aggiornato ed integrato con DCRT n. 169 del 7 marzo 1995) , ai sensi della legge regionale 29/1993 (Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica) .Il Piano in particolare contiene gli elenchi dei siti :
- con necessita di interventi di bonifica a breve termine
- con necessita di interventi di bonifica a medio termine
- oggetto di approfondimento
- con necessita di ripristino ambientale
- esclusi dallelenco delle aree da bonificare
Il Piano contiene obiettivi per gli interventi di bonifica nelle seguenti aree e settori:
- Aree interessate da fenomeni episodici di inquinamento
- La bonifica dei siti riferibili a precedenti attività di smaltimento dei rifiuti
- La bonifica delle aree industriali dismesse
- La bonifica delle aree minerarie
- Interventi di bonifica e risanamento ambientale con impiego di materiali provenienti da attività di recupero
Deliberazioni n 000385 del 21/12/1999 LR 25/98 art. 9 comma 1 "Piano regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi" (Boll. n 9 del 01/03/2000)
La struttura del Piano è la seguente:
A. La produzione di rifiuti speciali e speciali pericolosi in Toscana
B. La situazione esistente circa le modalità di recupero, trattamento, smaltimento
C. Indicazione degli interventi più idonei ai fini della riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e forme di incentivazione. Gli interventi riguardanto i seguenti settori caratteristici: industria del legno, industria del cuoio e della pelle, industria della carta, industria tessile, industria della lavorazione e trattamento dei metalli, i ndustria della lavorazione dei minerali non metalliferi.
Questa parte contiene anche unanalisi sui principali settori per il riutilizzo di materiali inerti piano cave e grandi opere pubbliche:
- I principali utilizzatori
- Situazione degli interventi infrastrutturali e prospettive
D. La tipologia e il complesso degli impianti e delle attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti Pericolosi e non - Pericolosi da realizzare in ambito regionale.
Questa parte contiene:
- le analisi del fabbisogno di gestione dei rifiuti per grandi produttori
- le analisi del fabbisogno di gestione dei rifiuti per produttori diffusi sul territorio e per particolari categorie di rifiuti
- Produzione di energia da rifiuti
- Gestione di altre particolari categorie di rifiuti: fanghi dragaggio porti, rifiuti sanitari e farmaci scaduti, rifiuti da rottamazione, rifiuti contenenti amianto, i rifiuti da attività agricole, disciplina particolare della gestione dei, contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e gestione ecocentri
- Divieti
E. I criteri di attuazione
F. Criteri di Localizzazione di nuovi impianti
G. Requisiti per le Tecnologie Impiantistiche
- Impianti di stoccaggio
- Impianti di trattamento termico di rifiuti speciali e speciali pericolosi
- Impianti di recupero di rifiuti speciali
- Impianti di trattamento termico di rifiuti speciali e speciali pericolosi
- Impianti di discarica
- Impianti destinati ad attività di rottamazione
H. I costi di smaltimento
L. Programma finanziario di attazione degli obiettivi del Piano
M. Opportunità di agevolazione per le imprese
- Fonti comunitarie
- Fonti statali
- Fonti regionali
- Project financing ambientale
- Le risorse impiegate. Fondi Strutturali Europei 19941999 (Valutazione sulle attuali misure; Scheda di misura infrastrutture in corso di elaborazione nellambito del DOCUP 2000-2006
Deliberazione Consiglio Regionale n. 384 del 21/12/1999 LR 25/98 art. 9 comma 2 "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate". (Bollettino Ufficiale n 9 del 01/03/2000)
Il Piano è suddiviso in parti . Una prima parte relativa allanalisi della normativa in materia di bonifiche di aree inquinate (nazionale e regionale)Una seconda parte di valutazione del primo Piano di Bonifica e relativo stato di attuazione (Il Piano venne approvato con DCRT n. 167 del 20/04/93 (pubblicato sul S.O. al BURT n. 36 del 16/06/93).
Il nuovo Piano prevede un elenco di siti, per i quali risulta necessario un intervento, riportati negli allegati 2,3, 4 e 5 suddivisi per Provincia , come segue:
- allegato 2: siti a breve termine. La necessità di bonifica a breve termine indica che e presente nel sito indicato una fonte accertata di inquinamento con conseguente constatazione di un danno ambientale in atto. E necessario un intervento di messa in sicurezza o bonifica urgente.
- allegato 3: siti a medio termine. La necessità di bonifica a medio termine indica che esiste nel sito un potenziale rischio di inquinamento ma che non è stato accertato un danno ambientale in atto. E necessario comunque un intervento di messa in sicurezza o bonifica.
- allegato 4: siti oggetto di un approfondimento di indagine. Per i siti indicati con necessita di ulteriori approfondimenti la Provincia sulla base di quanto stabilito dallart. 11 comma 2 della L.R nellambito di approvazione del Piano Provinciale di bonifica delle aree inquinate, stabilirà, a seguito di ulteriori indagini, ed avvalendosi dellARPAT, leffettiva classificazione della priorità di intervento dei siti. La classificazione medesima verrà effettuata in conformità ai criteri indicati nel presente Piano regionale e verrà comunicata alla Regione Toscana per i conseguenti adempimenti in ordine alleventuale aggiornamento del Piano regionale. La Provincia, per la definizione della classificazione di cui al comma precedente, terra conto dei risultati delle indagini effettuate dallARPAT a seguito di specifico incarico affidato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 786 del 13/07/99. In attesa della classificazione definitiva, tali siti devono essere considerati a tutti gli effetti siti soggetti a bonifica ed inseriti nel Piano, classificati con priorita a MEDIO TERMINE.
- allegato 5: siti con necessità di ripristino ambientale. Per sito con necessità di ripristino ambientale si intende unarea, generalmente in condizioni di degrado, ove sussista la necessità di un intervento teso a riportare il sito, comunque identificato già in sicurezza dal punto di vista del rischio di inquinamento, a condizioni compatibili con lambiente circostante anche al fine di consentire il mantenimento delle condizioni di sicurezza presenti
Questi elenchi rappresentano lANAGRAFE regionale del Piano.
Il Piano contiene gli obiettivi di bonifica con indicazioni generali sulle modalità di intervento . La molteplicità delle situazioni relative alle aree inquinate rende problematica ununica trattazione dei criteri di intervento. Allo scopo e utile unarticolazione schematica per tipologia genetica di area inquinata. Le principali tipologie alle quali sono riferibili le aree inquinate presenti nella Regione Toscana sono:
1. Aree interessate da episodi di inquinamento conseguenti ad incidenti , malfunzionamenti, non corretta progettazione o gestione di impianti e stoccaggi, od a fenomeni naturali;
2. aree interessate da pregresse attività di smaltimento rifiuti
3. aree industriali dismesse
4. aree minerarie.
5. Interventi di bonifica e risanamento ambientale con impiego di materiali provenienti da attività di recupero
Infine il Piano contiene un Programma Finanziario . Fattore determinante per lattuazione dei nuovi obiettivi che sono fissati dal Piano, saranno i possibili incentivi alla realizzazione degli interventi di bonifica. Le disponibilità finanziarie per la realizzazione degli interventi atti a garantire possono essere ricondotte a fonti comunitarie, statali e regionali tenendo presente che la limitata disponibilità delle risorse pubbliche obbliga i soggetti ad attivarsi nella ricerca di forme di finanziamento alternative.
Deliberazione Comitato Nazionale Albo Imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti 1 febbraio 2000 Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 7 - gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti ( Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17/4/2000)
Si tratta della deliberazione che stabilisce particolari criteri di iscrizione per la categoria in oggetto di gestori dei rifiuti oltre a quelli generali stabiliti dal dlg 22/1997 , relativamente a:
- documentazione da presentare con la richiesta di iscrizione
- dotazione minima di personale
- requisiti responsabile tecnico
- capacità finanziaria
Deliberazione Comitato Nazionale Albo Imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti 1 febbraio 2000 Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto ( Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17/4/2000)
La categoria 10 viene ripartita:a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi -amianto , materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o a cazzuola, feltri e materassini di amianto;
La delibera stabilisce particolari criteri per liscrizione e la capacità finanziaria . Inoltre le imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 devono produrre, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione in merito alla conformità dell'impresa stessa alle norme dettate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (attuazione direttive in materia di protezione dei lavoratori da agenti chimici, fisici e biologici) . Tali imprese devono, altresì, documentare di essersi conformate alla legislazione vigente in materia di sicurezza, con l'individuazione del responsabile della sicurezza, producendo copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Decreto Legge 30 dicembre 1999, n.500 " Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonche' l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto. (E' avvenuta la conversione nella legge 25/2/2000 n.33 in Gazzetta Ufficiale n.48 del 28/2/2000)
Discariche rifiuti
L'art. 5 comma 6 del dlg 22/1997 (c.d. decreto Ronchi) stabiliva che dall'1/1/2000:
1. è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai seguenti punti dell'allegato B al DLG:
D2 trattamento in ambiente terrestre (es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D8 trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a compost o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati dai punti D1 a D12
D9 trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (es. evaporazione, essicazione, calcinazione)
D10 incenerimento a terra
D11 incenerimento a mare
Il D.L. 500/1999 ha posticipato il termine suddetto sino all'emanazione del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 , che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001.
PCB
Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, recante disposizioni in materia di smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, che disciplina l'obbligo da parte del detentore di comunicare entro il 31 dicembre 1999 gli apparecchi contenenti PCB e le quantità di PCB detenuti. Il D.L. 500/1999 ha prorogato il suddetto termine al 31/12/2000
Decreto Ministero Ambiente 25/10/1999 n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5/2/1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni" (Suppl. Ordinario n. 218/L alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15/12/1999)
Il nuovo decreto oltre a colmare una lacuna della attuale normativa nazionale dovrebbe servire a superare l'attuale normativa tecnica regionale in materia non coordinata. Si veda normativa Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna.
Il Decreto 471/1999 disciplina:
a - i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b - le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c - i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti;
d - i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo;
e - il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione;
f - i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale.Le disposizioni del presente decreto non si applicano all'abbandono di rifiuti disciplinato dall'articolo 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso si dovrà procedere alla classificazione, quantificazione ed indicazione della localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente decreto nel caso in cui, a seguito della rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei suddetti rifiuti, si accerti il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili. I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito, nonché i criteri per la valutazione della qualità delle acque superficiali sono indicati nell'Allegato 1. Le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni al fine dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al comma 1 sono definiti nell'Allegato 2. Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale devono essere effettuati e le misure di sicurezza devono essere adottate secondo i criteri previsti nell'Allegato 3.
Direttiva 1999/31/CE del 26/4/1999 sulle discariche dei rifiuti (Guce L/182 del 16/7/1999)
MANCATA CONVERSIONE del Decreto Legge 30/4/1999 n. 119 "Proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/4/1999)
Non essendo stato convertito nei tempi legali il D.L. in oggetto è decaduta la norma generale sulla proroga automatica del MUD per cui: "Qualora si renda necessario apportare modifiche e integrazioni al MUD ed il relativo provvedimento di adozione sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'anno successivo a quello di riferimento, il termine di presentazione del modello è fissato al 90° giorno successivo alla pubblicazione medesima".Decreto Ministero Ambiente 23/4/1999 Modificazione al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 recante: "Modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti". (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26/6/1999)
Regolamento (CE) n. 1420/1999 del 29/4/1999 "Regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE" (Gazzetta Ufficiale Comunità Europee n. L 166 del 1/7/1999)
Si tratta del regolamento che integra il regolamento 259/1993 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea nonchè in entrata e uscita dal suo territorio.Delibera Giunta Regionale 320/1999 del 29/03/1999: "Piano regionale di gestione rifiuti - Secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali e pericolosi" (BURT n. 18 del 5/05/1999)
Decreto Legge 30/4/1999 n. 119 "Proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/4/1999)
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999: "Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 1999". (Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordinario n.70 al n. 86 del 14/4/1999)
Si tratta del modello che pone fine al regime transitorio del Dpcm 21/3/1997 che era stato emanato sulla base del Dpr 915/1982 , per questo con Circolare 5/3/1998 n. 3434/c il Ministro dellIndustria ha fornito una serie di chiarimenti al fine di coordinare la denuncia per il 1997 con la nuova normativa sui rifiuti ex Dlg 22/1997.
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD
Si ricorda che il MUD riguarda la denuncia annuale sulle quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti relativamente ai seguenti soggetti:
chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti quindi non chi fa attività commerciale e di servizi di altro genere (si pensi ad es. albergo ristorante pizzeria)
chi svolge le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (ma anche di autosmaltimento)
le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi
le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali: dizione abrogata dalla legge 426/1998) di cui alle lettere c,d art. 7.3 dlg 22/1997, nonché i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (art. 7.3 lettera g)
imprenditori agricoli di cui allart. 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo superiore ai 15 milioni , solo se producono rifiuti pericolosi (Circolare Ministeriale 5/3/1998 n. 3434/c. Così i rifiuti delle lavorazioni agro - industriali se non rientrano tra quelli classificati pericolosi non determinano lassoggettamento allobbligo di comunicazione annuale. Secondo lart. 3 del dlg 173/1998 (Disposizione per rafforzare le imprese agricole) gli imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare la comunicazione dallanno successivo a quello di entrata in vigore del modello di registro di carico scarico (il modello è entrato in vigore il 13/6/1998) e per i rifiuti prodotti da questa data .
soggetti che utilizzeranno rifiuti non pericolosi, da individuare con apposite norme tecniche, in operazioni di recupero non comprese tra quelle di cui allallegato C al Dlg 22/1997
Gli obblighi di produttori e utilizzatori di imballaggi
Secondo il comma 2 dell'art. 37 : Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1° gennaio 1998, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all'ANPA. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai consorzi filiera di cui all'articolo 40 del dlg 22/1997 per i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori.
Le novità del nuovo modello
Il nuovo modello contiene tre nuove sezioni:
sezione costi e ricavi servizio rifiuti urbani . Compete ai Comuni, loro Consorzi, Comunità Montane e aziende speciali
sezione intermediazione e commercio . Riguarda i commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
sezione imballaggi. Dovrà essere compilata dai produttori di imballaggi vuoti che effettuano la prima cessione in Italia ad un utilizzatore sul mercato interno, dagli autoproduttori, dagli importatori ed esportatori di imballaggi vuoti e pieni, dagli riutilizzatori di imballaggi.
La proroga della presentazione del MUD
Con D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri del 30/4/1999 , non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stata prorogata al 30/6/1999 la presentazione del MUD rispetto al termine di legge del 30/4/1999. Inoltre il D.L. in oggetto ha introdotto una norma generale per il futuro secondo la quale: "Qualora si renda necessario apportare modifiche e integrazioni al MUD ed il relativo provvedimento di adozione sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lanno successivo a quello di riferimento, il termine di presentazione del modello è fissato al 90° giorno successivo alla pubblicazione medesima".
D.L. 28/12/1998 n. 452 convertito in Legge 22/2/1999 n. 35 "Proroga del termine per l'adesione al Consorzio nazionale imballaggi" (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/2/1999)
Con questo provvedimento si proroga fino al 28/2/1999 il rispetto dell'obbligo di iscrizione al CONAI . Si ricorda che in caso di mancato adempimento di tale obbligo, dopo la nuova scadenza, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 6 volte le somme dovute per l'adesione al Conai, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla nuova scadenza del 28/2/1999
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 - Suppl. Ord. n. 210)
Secondo il comma 2 dell'art. 49 della legge in oggetto viene prorogato al 30/6/1999 il termine entro il quale chi svolge attività di gestione di materiali esclusi dal regime dei rifiuti ex allegato 1 D.M. 5/9/1994 , deve adeguarsi al D.M. 5/2/1998 (norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi ) . Il termine viene così prorogato per la seconda volta . La prima era stata con legge 426/1998 al 31/12/1998 (termine originario 17/7/1998)
Decreto Legge 28/12/1998 n. 452 "Proroga del termine per l'adezione al Consorzio nazionale imballaggi (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/1998)
Secondo l'art. 1.: " Il termine del 31 dicembre 1998, previsto dall'articolo 4, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale" in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/1998) per l'adesione al CONAI da parte dei produttori ed utilizzatori di imballaggi, e' prorogato al 28 febbraio 1999.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.Direttiva 98/101/CE della Commissione del 22/12/1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L/1 del 5/1/1999)
Si tratta della Direttiva che modifica la DIR 91/157 attuata nel nostro paese con D.M. 476/1997. La novità introdotta dalla nuova direttiva consiste nel divieto a partire dal 1/1/2000 di commercializzare pile e accumulatori contenenti più dello 0,0005% in peso di mercurio, anche nel caso in cui tali pile ed accumulatori siano incorporati in apparecchi. Tale divieto non si applica alle pile tipo bottone, alle pile composte da elementi a bottone con un tenore di mercurio in peso non superiore al 2%. . Si ricorda che l'attuale limite vigente ex D.M. 476/1997 è dello 0,025% in peso di mercurio .
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/1998)
Questa legge agli articoli 1 e 4 contiene importanti novità in materia di disciplina della gestione dei rifiuti che qui riportiamo sinteticamente e divisa per argomenti.
Piani regionali gestione rifiuti
La legge trasferisce al 2/3/1999 il termine per l'adeguamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti alle norme del dlg 22/1997
Beni durevoli
Al fine di favorire la restituzione dei beni durevoli ai rivenditori, i produttori , gli importatori e i distributori e le loro associazioni di categoria , possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'art. 25 dlg 22/1997.
La legge 426/1998 "Nuovi interventi in campo ambientale " all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari , tramite le proprie associazioni di categoria dei citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi di della comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari , della preventiva autorizzazione alle operazioni di smaltimento (art. 28 dlg 22/1997) e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli nonché della autorizzazione all'esercizio della attività di raccolta , trasporto intermediazione dei rifiuti (la quale come è noto è sostituita dall'iscrizione all'Albo , ex art. 30 dlg 22/1997)
MUD per rifiuti conferiti al servizio pubblico
Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano gli stessi al Servizio Pubblico di Raccolta, la Comunicazione è effettuata dal gestore del servizio (dalla legge 426/1998 "Nuovi interventi in campo ambientale" sono aggiunte alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti parole: "limitatamente alla quantità conferita" ), quindi non dal Comune se il servizio è affidato in concessione.
Costi raccolta differenziata imballaggi
All'art. 41(Funzioni del Conai) del dlg 5/2/1997 n. 22 e successive modificazioni è aggiunto dalla legge 426/1998 , in fine il seguente comma : " 10bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria, può determinare con proprio decreto
l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'art. 49 comma 10 il quale recita : " nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori"
nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori (vedi lettera b) comma 2 art. 41 dlg 22/1997 sulle funzione del Conai
Corrispettivo raccolta differenziata
La legge 426/1998 stabilisce che fino al 1/1/2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'art. 52 dlg 15/12/1997 n. 446
Definizione di rifiuto
La legge 426/1998 stabilisce che gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine "affinazione" si intendono comprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso.
Tariffa
All'art. 49 comma 5 del dlg 5/2/1997 n. 22 sono aggiunte , in fine , le seguenti parole : " prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.
Il testo dell'art. 49 dlg 22/1997
L'art. 49 prevede , la soppressione della TARSU sostituita da una tariffa composta
1. da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (quota fissa)
2. da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile)
N.B. la legge 426/1998 ha stabilito che il nuovo termine per l'istituzione della tariffa è il 1/1/2000 (secondo quanto già previsto dal D.L. 376/1998 non ancora convertito)
Il sistema può essere attivato in via sperimentale, dai Comuni, anche prima del 1/1/2000
Quota fissa
Costituisce uno dei due parametri per il calcolo della tariffa , indicata nel decreto come tariffa di riferimento , articolata per fasce di utenza e territoriali , costituisce la base per la determinazione della tariffa nonchè per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari.
Modalità determinazione quota fissa
Sulla base di un metodo normalizzato specificato da un successivo D.M. Ambiente e Industria
Quota variabile
Verrà determinata da ogni Comune in base alle quantità di rifiuti conferiti , al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
Iscrizione al Conai
La legge 426/1998 stabilisce l'obbligo di iscrizione al Conai per produttori e utilizzatori indipendentemente dal fatturato .
All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono premessi i seguenti periodi: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2 (adesione al Conai) , entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giornodallascadenza sopra indicata".
La legge prevede altresì "Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione (MUD) di cui all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio".Si tratta della comunicazione elaborata secondo le modalità del MUD da produttori e utilizzatori per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero ex allegato E dlg 22/1997
L'adeguamento al regime amministrativo ex dlg 22/1997 per i rifiuti recuperabili
La legge 426/1998 trasferisce al 31/12/1998 (prima era il 17/7/1998 ) il termine per l'adeguamento alla normativa del dlg 22/1997 ed al D.M. 5/2/1998 (norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi) da parte dei soggetti che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti
La proroga non distingue tra pericolosi e non. Quindi dal 1/1/1999 che fa recupero dovrà comunque adeguarsi al regime ex dlg 22/1997 (comunicazione inizio attività o autorizzazioni, obblighi di documentazione)
Oli esausti
La legge 426/1998 ha introdotto questa modifica al dlg 95/1992 :
All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai due anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai tre anni".
Si veda il vecchio testo dei commi 1 e 2 del dlg 95/1992:
1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di raccolta ed eliminazione degli oli usati per le quali sia prevista autorizzazione a norma del presente decreto, è tenuto a presentare entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti previsti dall'art. 3 domanda all'autorità competente.
2. Allorché l'autorità competente rilevi che le attrezzature e gli impianti non rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, concede all'impresa un termine non inferiore ai sei mesi e non superiore ai due anni per consentire all'impresa stessa di adeguarsi, rilasciando eventualmente autorizzazione provvisoria per il periodo di moratoria concesso.
Bonifica
In materia di bonifica ex art. 17 dlg 22/1997 la nuova legge 426/1998 prevede le seguenti principali novità:
La legge prevede uno stanziamento pluriennale per l'attuazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati ex art. 17 dlg 22/1997
Si introduce la previsione di un Programma nazionale di bonifica dei siti inquinati
Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n) , del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni: Venezia (Porto Marghera); Napoli orientale; Massa e Carrara; Casale Monferrato; Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli), Pitelli (La Spezia), Balangero, Pieve Vergonte
il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresí le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse
Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestito e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
Novità in materia di obblighi di documentazione in materia di gestione rifiuti
La nuova legge all'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 22, ha aggiunto , in fine, il seguente comma: "7- ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività" . Pertanto il registro di carico scarico deve essere conservato presso tale sede ed il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione effettivo a quello virtuale (purché nello stesso comune) non è accompagnato dal formulario né dall'iscrizione all'Albo
La legge abroga all'art 11 comma (in materia di soggetti obbligati alla comunicazione annuale - MUD) la dizione "derivanti da lavorazioni industriali e artigianali" in relazione alle imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi
La legge introduce il seguente comma 7quater all'art. 58 dlg 22/1997: "le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio" . Si tratta degli obblighi in materia di comunicazione, registro di carico scarico, formulario iscrizione all'Albo gestori
Il dlg 22/1997 sottopone all'obbligo di iscrizione all'Albo , tra le altre, le seguenti categorie di attività : a) Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (quindi chi raccoglie e trasporta rifiuti non pericolosi da esso prodotti non è soggetto ad iscrizione; b)Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi , esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta kg al giorno di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti. La legge ha modificato come indicato sopra alle lettere a) e b), la descrizione delle due categorie di attività sancendo così che sono obbligate ad iscriversi all'Albo le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti prodotti da terzi; si sopprime quindi il poco chiaro riferimento alle attività svolte a titolo professionale come previsto in precedenza nel dlg 22/1997.
Oli di origine vegetale e animale , rifiuti in polietilene
La legge estende la sanzione amministrativa pecuniaria (ex art. 51 comma 6bis) da lire 500.000 a lire 3 milioni , a chi effettua la violazione dei seguenti obblighi :
Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
Chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.