GESTIONE RIFIUTI

Deliberazione Giunta Regionale n. 453 del 11/04/2000  “Legge Regionale 25/98 art. 25, comma 2: Approvazione prima e seconda parte dell`elaborato tecnico Studio per lo sviluppo coordinato di impianti finalizzati al recupero di materiali riciclabili provenienti dalle raccolte differenziate - Ipotesi di specifici accordi di programma “  (Boll. n 23 del 07/06/2000)

  La deliberazione costituisce pubblicazione dello studio  affidato   all`Associazione Recupero Risorse  finalizzato  ad   un  conveniente   riciclaggio   dei   materiali provenienti dalla raccolta differenziata.

Lo studio  di cui  sopra risulta  composto dalle seguenti tre parti:

1)      raccolta differenziata - situazione attuale e previsioni

2)      necessità  di impianti  per il  recupero dei  materiali -  il sistema delle piattaforme ed il piano degli investimenti

3)      accordi di programma

    La deliberazione  raccomanda  alle  Province  nell`ambito  delle  proprie competenze,  di   intraprendere,  in   conformità  allo   studio  riportato nell’Allegato  1 alle delibera in oggetto,   tutte  le  azioni  necessarie finalizzate alla concreta realizzazione degli impianti a supporto della raccolta  differenziata come definito dalla DCRT n. 88/98 (Piano regionale  di gestione dei rifiuti - I stralcio - relativo ai rifiuti urbani ed assimilabili)  e secondo le specificazioni dello studio stesso.

Decreto Legge  16 giugno 2000, n.160 Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati  (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17-06-2000

   Il decreto in oggetto sposta la scadenza (al 1/1/2001)  per le imprese che intendono autodenunciare i siti inquinati ai sensi dell’art. 17 dlg 22/1997 . La scadenza è prevista dall’art. 9 comma 3 del D.M. 25/10/1999 n. 471  recante criteri, procedure e modalità  per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.  Con la proroga concessa si esentano le imprese dall’avviare le procedure di risanamento entro 48 ore  dall’avvenuta constatazione dell’inquinamento. L’autodenuncia deve essere presentata alle Regioni che   provvederanno successivamente – una volta approvato il piano regionale di bonifica – a stabilire i termini entro i quali le imprese dovranno iniziare l’opera di risanamento vero e proprio. L’agevolazione prevista dal D.M. 471/1999 non si riferisce alle aziende che, dopo  i controlli svolti, continuano a produrre sul sito inquinato incorrendo così in sanzioni pecuniario e penali.

Regolamento (CE) N.1208/2000 Della Commissione dell'8 giugno 2000 che modifica il regolamento (CE) n.1420/1999 del Consiglio recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti dalla Comunità europea verso la Bulgaria e la Nigeria,e il regolamento (CE) n.1547/1999 che stabilisce la procedura di controllo in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso la Bulgaria e la Nigeria  (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 138/79.del 8/6/2000 )

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 25 febbraio 2000, n.124

Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18-05-2000

In materia di incenerimento di rifiuti pericolosi è stata data attuazione alla Dir. 94/67.

Il regolamento, che stabilisce i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi; i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti, i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, si applica anche agli impianti di incenerimento autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, definisce in modo particolarmente ampio sia gli impianti che operazioni sottoposti alla sua disciplina, includendovi  gli impianti che effettuano coincenerimento, cioe' gli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi che bruciano tali rifiuti come combustibile normale o addizionale per qualsiasi procedimento industriale rimanendo esclusi soltanto gli impianti di incenerimento dei R.S.U. o di rifiuti speciali non pericolosi.

La procedura autorizzatoria impone specifici obblighi documentali circa l'adozione di adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e l’indicazione della capacita' nominale dell'impianto di incenerimento nonche' i tipi e le quantita' di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto di incenerimento e che risultano più restrittive nell’ipotesi di co-combustione.

Gli allegati tecnici prevedono  valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi per vari inquinanti tra i quali monossido di carbonio, polveri totali, carbonio organico totale, acido cloridrico, acido fluoridrico, metalli pesanti e diossine espressi in valori medi giornalieri e semiorari, nonché per il coincenerimento di rifìuti pericolosi valori limite che tengano conto di tutti i combustibili utilizzati nella combustione.

Si prevedono misurazioni in continuo e misurazioni periodiche (almeno semestrali e per i primi 12 mesi di funzionamento bimestrali per le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A punti 8), 9), 10), 11) e 12) All. 1

Inoltre si prevedono parametri di funzionamento che garantiscano una temperatura di almeno 850°C o di almeno 1100°C se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro.

Rispetto alle emissioni diffuse in atmosfera, nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio, della migliore tecnologia disponibile. Si consideri, tuttavia, che per assicurare un elevato livello di protezione ambientale, i valori limite di emissione previsti nel presente decreto devono essere considerati una condizione necessaria, ma non sufficiente, a garantire il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva 96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili, e puo' essere, pertanto, necessario stabilire limiti di emissione piu' severi, valori limite di emissione relativi ad altre componenti ambientali e altre condizioni opportune, tenendo conto della specificita' delle singole categorie di impianti oltre che della localizzazione degli stessi.

Gli impianti sottoposti alla disciplina del presente regolamento devono, inoltre, assicurare recupero energetico nella maggior misura possibile.

Si prevedono specifiche esenzioni per gli impianti di autoincenerimento, sempreché venga soddisfatto lo stesso livello di sicurezza; inoltre, per evitare che l’inquinamento atmosferico sia trasferito nel suolo o nelle acque, si prevede che, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di scarichi industriali, l'immissione in ambiente acquatico di acque reflue provenienti da lavaggio degli effluenti gassosi deve essere limitata per quanto possibile, mentre è consentito previa specifica autorizzazione che, a determinate condizioni di sicurezza, le acque reflue possono essere scaricate dopo essere state trattate separatamente.

ALLEGATO 2

Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento in cui si effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% del calore totale effettivamente prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento.

ALLEGATO 3

Norme tecniche e valori limite di emissione per il coincenerimento di oli usati (già vigenti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,, n. 95 e del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392).

COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELIBERAZIONE 4 aprile 2000 Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20-05-2000

La deliberazione individua i criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti in attesa dei chiarimenti interpretativi circa l'obbligo d'iscrizione all'Albo per i soggetti che effettuano attivita' di commercio ed intermediazione dei rifiuti prodotti da terzi di cui hanno la detenzione e per i quali risultano autorizzati alle operazioni di smaltimento o recupero ai sensi degli articoli 27 e 28 o 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 chiesti alla Commissione europea.

Tra i requisiti, specificati nella tabella allegata sotto la lettera "A" si indicano:

dotazione minima di personale; capacita' finanziaria pari a cinquanta milioni.

Si prevede che l’incarico di responsabile tecnico delle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, puo' essere assunto e dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. 003; lo svolgimento dell’attività di per cui si chiede l’iscrizione è autocertificata mediante dichiarazione attestante le qualita' di rifiuti negoziate nell'anno precedente; documentazione commerciale dalla quale risulti che l'impresa ha svolto l'attivita' di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente deliberazione; documentazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

DELIBERAZIONE DI C.P. N. 35 DEL 28/02/2000
Piano di gestione dei rifiuti Provincia di Firenze avviso di cui alla LR 25/98.

B.U.R.T. n 19 del 10/05/2000, parte seconda, SEZIONE IV 
Ai sensi dell’art. 12, comma 4, della LR 25/98 si informa che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 35 del 28 febbraio 2000, ha adottato il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 6, costituito dal territorio provinciale con esclusione dei Comuni del Circondario Regionale dell’Empolese/Valdelsa. Il Piano e’ stato redatto in conformita’ all’art. 11 della LR 25/98.

Deliberazione Giunta Regionale  n 1442 del 20/12/1999 LR 25/98 - Modifiche ed integrazioni al metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani di cui alla DGRT 1369/98 (Bollettino Ufficiale  n 3 del 19/01/2000, parte Seconda , SEZIONE I )  Ripubblicazione con  correzioni di errori materiali  su Bollettino Ufficiale n. 7 del 16/2/2000 parte seconda Sezione IV.

   Con questa deliberazione: 

-         si integrano i parametri per la certificazione delle percentuali delle raccolte differenziate stabiliti dalla deliberazione del 1998

-         si stabilisce che i Comuni dovranno consegnare le schede di certificazione (allegate alla deliberazione) perentoriamente entro e non oltre il 30/04/2000;

-         si conferma il ruolo di supporto tecnico nella certificazione da parte della Agenzie Regionale Recupero Risorse

Legge  Regionale  n 70 del 22/12/1999  “Modifiche ed interpretazione autentica della LR 18 maggio 1998, n. 25 concernente: Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" (Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 36 del 31/12/1999, parte Prima , SEZIONE I )

La legge regionale in oggetto ha introdotte le seguenti precisazioni e integrazioni alla legge quadro regionale in materia di rifiuti (L.R. 25/1998) :

 1.      La tariffa  per coprire il costo di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati  è applicata  in forma differenziata in relazione direttamente proporzionale  alla minore  produzione di rifiuti ed inversamente proporzionale alla più elevata percentuale di raccolta differenziata raggiunta.

 2.      Il tributo in discarica che si applica nelle condizioni stabilite dall’art. 30 della legge regionale 25/1998  è riferito al deposito in discarica dei rifiuti urbani. Le condizioni stabilite dall’art. 30 della legge regionale 25/1998 sono i seguenti:

-         non  vengano raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal dlg 22/1997 ;

-         vengano    conferiti    rifiuti    tal    quali  in  discarica successivamente al divieto stabilito dal dlg 22/1997 (16/7/2001) ;

-         non  vengano forniti  i dati  richiesti per  la certificazione delle raccolte differenziate (sul punto si vedano  le deliberazioni Giunta Regionale 1369/1998 e 1442/1999)

 3.      Negli Ambiti territoriali ottimali  il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata sono riferiti ai singoli Comuni.  Secondo il dlg 22/1997 gli ambiti territoriali ottimali costituiscono le aree  ottimali per la gestione dei rifiuti urbani . L’art. 24 della legge regionale 25/1998 ha definito gli ambiti in Toscana (9) .

Decreto Ministero Ambiente 27/1/2000 “Rettifica al decreto interministeriale 4 agosto 1999 concernente determinazione ai sensi dell’art. 41, comma 10bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, dell’entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonchè delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori “ (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9/2/2000)

    Si tratta del Decreto che corregge alcuni errori materiali contenuti  nel Decreto Ministeriale  4/8/1999 . Questo ultimo decreto definisce i  corrispettivi da corrispondere ai Comuni per la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro

   Sulla base del Decreto 4/8/1999  il Coreve (Consorzio filiera per il recepero dei rifiuti di imaballaggi in vetro dovrà versare ai gestori del servizio rifiuti o direttamente ai comuni , se gestiscono il servizio in economia, 60 lire al kg per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro. Il D.M. definisce anche le modalità della raccolta, del ritiro e della consegna dei rifiuti alle piattaforme autorizzate dal Conai. Modalità che diventeranno operative attraverso convenzioni ad hoc stipulate con i singoli comuni o con i gestori del servizio rifiuti. 

   Infine il D.M stabilisce anche gli standard qualitativi che i rifiuti raccolti dovranno rispettare, pena la decurtazione degli importi dei contributi
   Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio avviati ad incenerimento con recupero energetico si prevede un corrispettivo pari a L. 116/kg con contenuto minimo di imballaggi del 6% e con riduzione annua per il quadriennio di L. 7/kg.

Deliberazione Consiglio Regionale  n 384 del 21/12/1999  “LR 25/98 art. 9 comma 2 "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate"  (Boll. n 9 del 01/03/2000)
   Il Piano integra il precedente approvato con DCRT  n. 167  del  20  aprile  1993  (successivamente  aggiornato ed integrato con DCRT n. 169 del 7  marzo 1995) ,  ai sensi della legge regionale 29/1993 (Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica) .

   Il Piano in particolare contiene gli elenchi dei siti :

-         con necessita’ di interventi di bonifica a breve termine

-         con necessita’ di interventi di bonifica a medio termine

-         oggetto di approfondimento

-         con necessita’ di ripristino ambientale

-         esclusi dall’elenco delle aree da bonificare

Il Piano contiene obiettivi per gli interventi di bonifica nelle seguenti aree e settori:

-         Aree interessate da fenomeni episodici di inquinamento

-         La  bonifica dei  siti riferibili  a precedenti  attività di smaltimento dei rifiuti

-         La bonifica delle aree industriali dismesse

-         La bonifica delle aree minerarie

-         Interventi  di bonifica  e risanamento ambientale con impiego di materiali provenienti da attività di recupero 

Deliberazioni n 000385 del 21/12/1999  “LR 25/98 art. 9 comma 1 "Piano regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi"  (Boll. n 9 del 01/03/2000)

   La struttura del Piano è la seguente:  

A. La  produzione di  rifiuti speciali  e speciali  pericolosi in Toscana

B. La  situazione esistente   circa  le  modalità  di  recupero, trattamento, smaltimento

C. Indicazione  degli   interventi  più   idonei  ai  fini  della riduzione della  quantità e della pericolosità  dei rifiuti e  forme di incentivazione.  Gli interventi riguardanto i seguenti  settori caratteristici: industria del legno,  industria del cuoio e della pelle,  industria della carta,  industria tessile, industria   della  lavorazione  e  trattamento  dei metalli, i ndustria   della  lavorazione   dei  minerali  non metalliferi.

   Questa parte contiene anche un’analisi sui principali  settori per il riutilizzo di materiali inerti piano cave e grandi opere pubbliche:

-         I principali utilizzatori

-         Situazione   degli   interventi  infrastrutturali  e prospettive 

D. La  tipologia e  il complesso degli impianti e delle attività di recupero  e di  smaltimento dei  rifiuti Pericolosi  e non - Pericolosi da realizzare in ambito regionale.

   Questa parte contiene: 

-         le analisi  del fabbisogno di gestione dei rifiuti per grandi  produttori

-         le analisi  del fabbisogno  di    gestione  dei  rifiuti  per  produttori  diffusi   sul  territorio  e  per  particolari categorie di rifiuti

-         Produzione di energia da rifiuti

-         Gestione di altre particolari categorie di rifiuti: fanghi dragaggio porti, rifiuti sanitari e farmaci scaduti, rifiuti da rottamazione, rifiuti contenenti amianto, i rifiuti da attività agricole, disciplina   particolare    della    gestione  dei, contenitori  vuoti   di  prodotti  fitosanitari  e gestione ecocentri

-         Divieti 

E. I criteri di attuazione 

F. Criteri di Localizzazione di nuovi impianti 

G. Requisiti per le Tecnologie Impiantistiche

-         Impianti di stoccaggio

-         Impianti  di trattamento  termico di  rifiuti  speciali  e speciali pericolosi

-         Impianti di recupero di rifiuti speciali

-         Impianti  di trattamento  termico di  rifiuti  speciali  e speciali pericolosi

-         Impianti di discarica

-         Impianti destinati ad attività  di rottamazione 

H. I costi di smaltimento 

L. Programma finanziario di attazione degli obiettivi del Piano  

M. Opportunità  di agevolazione per le imprese

-         Fonti comunitarie

-         Fonti statali

-         Fonti regionali

-         Project financing ambientale

-         Le risorse impiegate. Fondi Strutturali Europei 19941999 (Valutazione sulle attuali misure; Scheda  di   misura    infrastrutture  in  corso  di             elaborazione nell’ambito del DOCUP 2000-2006 

Deliberazione Consiglio Regionale  n. 384 del 21/12/1999   “ LR 25/98 art. 9 comma 2 "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate".  (Bollettino Ufficiale  n 9 del 01/03/2000)
   Il Piano è suddiviso in parti  . Una prima parte relativa all’analisi della normativa in materia di bonifiche di aree inquinate (nazionale e regionale)

   Una seconda parte di valutazione del primo Piano di Bonifica e relativo stato di attuazione  (Il Piano venne approvato con DCRT n. 167  del 20/04/93  (pubblicato sul  S.O. al  BURT  n.  36  del 16/06/93).

   Il nuovo Piano prevede un elenco di  siti,  per i  quali risulta  necessario  un  intervento,  riportati  negli allegati  2,3, 4  e 5 suddivisi per Provincia , come segue:

-         allegato 2: siti a breve termine.  La necessità  di bonifica a breve termine indica che e’ presente nel  sito  indicato  una  fonte  accertata  di  inquinamento  con conseguente constatazione  di un  danno ambientale  in  atto.  E’ necessario  un  intervento  di  messa  in  sicurezza  o  bonifica urgente.

-         allegato 3: siti a medio termine. La necessità  di bonifica  a medio termine indica che esiste nel sito un  potenziale rischio  di inquinamento  ma che non è stato accertato un  danno ambientale in atto. E’ necessario comunque un intervento di messa in sicurezza o bonifica.

-         allegato 4: siti oggetto di un approfondimento di indagine. Per i  siti indicati  con necessita’ di ulteriori approfondimenti la Provincia  sulla base di quanto stabilito dall’art. 11 comma 2 della L.R  nell’ambito di  approvazione del  Piano Provinciale di bonifica delle aree inquinate, stabilirà, a seguito di ulteriori indagini, ed  avvalendosi dell’ARPAT, l’effettiva classificazione della  priorità  di  intervento  dei  siti.  La  classificazione medesima verrà effettuata in conformità ai criteri indicati nel presente Piano regionale e verrà comunicata alla Regione Toscana per   i   conseguenti   adempimenti   in   ordine   all’eventuale aggiornamento del Piano regionale. La Provincia,  per la definizione della classificazione di cui al comma precedente,  terra’  conto  dei  risultati  delle  indagini effettuate dall’ARPAT  a seguito  di specifico  incarico affidato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 786 del 13/07/99. In attesa  della classificazione  definitiva,  tali  siti  devono essere considerati  a tutti  gli effetti siti soggetti a bonifica ed  inseriti  nel  Piano,  classificati  con  priorita’  a  MEDIO TERMINE.

-         allegato 5: siti con necessità  di ripristino ambientale. Per sito  con necessità  di  ripristino  ambientale  si  intende un’area, generalmente  in condizioni  di degrado, ove sussista la necessità di  un intervento  teso a  riportare il sito, comunque identificato già  in sicurezza dal punto di vista del rischio di inquinamento, a condizioni compatibili con l’ambiente circostante anche al  fine di  consentire il mantenimento delle condizioni di sicurezza presenti

Questi elenchi rappresentano l’ANAGRAFE regionale del Piano. 

   Il Piano contiene gli obiettivi di bonifica con indicazioni generali sulle modalità di intervento . La molteplicità  delle situazioni  relative alle  aree inquinate rende  problematica   un’unica   trattazione   dei   criteri   di intervento. Allo  scopo e’  utile un’articolazione schematica per tipologia genetica  di area  inquinata. Le  principali  tipologie alle quali  sono riferibili  le  aree  inquinate  presenti  nella Regione Toscana sono:

1. Aree  interessate da  episodi di  inquinamento conseguenti  ad  incidenti ,  malfunzionamenti, non  corretta  progettazione  o  gestione di impianti e stoccaggi, od a fenomeni naturali;

2. aree interessate da pregresse attività di smaltimento rifiuti

3. aree industriali dismesse

4. aree minerarie.

5. Interventi  di bonifica  e risanamento ambientale con impiego di materiali provenienti da attività di recupero

    Infine il Piano  contiene un Programma Finanziario . Fattore determinante  per l’attuazione  dei nuovi  obiettivi  che sono fissati  dal  Piano,  saranno  i  possibili  incentivi  alla realizzazione degli interventi di bonifica. Le  disponibilità   finanziarie  per   la  realizzazione   degli interventi atti  a garantire  possono essere  ricondotte a  fonti comunitarie, statali e regionali tenendo presente che la limitata disponibilità delle  risorse pubbliche  obbliga  i  soggetti  ad attivarsi nella ricerca di forme di finanziamento alternative.

 Deliberazione Comitato Nazionale Albo Imprese esercenti servizi  di smaltimento rifiuti 1 febbraio 2000 “Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 7 - gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti” ( Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17/4/2000)

   Si tratta della deliberazione che stabilisce particolari criteri di iscrizione per la categoria in oggetto di gestori dei rifiuti oltre a quelli generali stabiliti dal dlg 22/1997 , relativamente a:

-         documentazione da presentare con la richiesta di iscrizione

-         dotazione minima di personale

-         requisiti responsabile tecnico

-         capacità finanziaria

Deliberazione Comitato Nazionale Albo Imprese esercenti servizi  di smaltimento rifiuti  1 febbraio 2000 “Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto” ( Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17/4/2000)

 
   La categoria 10 viene ripartita:

a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi -amianto , materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o a cazzuola, feltri e materassini di amianto;

    La delibera stabilisce particolari criteri per l’iscrizione e la capacità finanziaria . Inoltre le imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 devono produrre, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione in merito alla conformità dell'impresa stessa alle norme dettate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (attuazione direttive in materia di protezione dei lavoratori da agenti chimici, fisici e biologici) . Tali imprese devono, altresì, documentare di essersi conformate alla legislazione vigente in materia di sicurezza, con l'individuazione del responsabile della sicurezza, producendo copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 Decreto Legge 30 dicembre 1999, n.500 " Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonche' l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto. (E' avvenuta la conversione nella  legge 25/2/2000 n.33 in Gazzetta Ufficiale n.48 del 28/2/2000)
Discariche rifiuti
L'art. 5 comma 6 del dlg 22/1997 (c.d. decreto Ronchi) stabiliva che dall'1/1/2000:
1. è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai seguenti punti dell'allegato B al DLG:
D2 trattamento in ambiente terrestre (es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D8 trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a compost o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati dai punti D1 a D12
D9 trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (es. evaporazione, essicazione, calcinazione)
D10 incenerimento a terra
D11 incenerimento a mare
Il D.L. 500/1999 ha posticipato il termine suddetto sino all'emanazione del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 , che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001.
PCB
Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, recante disposizioni in materia di smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, che disciplina l'obbligo da parte del detentore di comunicare entro il 31 dicembre 1999 gli apparecchi contenenti PCB e le quantità di PCB detenuti. Il D.L. 500/1999 ha prorogato il suddetto termine al 31/12/2000


Decreto Ministero Ambiente 25/10/1999 n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5/2/1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni" (Suppl. Ordinario n. 218/L alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15/12/1999)
Il nuovo decreto oltre a colmare una lacuna della attuale normativa nazionale dovrebbe servire a superare l'attuale normativa tecnica regionale in materia non coordinata. Si veda normativa Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna.
Il Decreto 471/1999 disciplina:
a - i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b - le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c - i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti;
d - i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo;
e - il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione;
f - i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano all'abbandono di rifiuti disciplinato dall'articolo 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso si dovrà procedere alla classificazione, quantificazione ed indicazione della localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente decreto nel caso in cui, a seguito della rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei suddetti rifiuti, si accerti il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili. I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito, nonché i criteri per la valutazione della qualità delle acque superficiali sono indicati nell'Allegato 1. Le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni al fine dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al comma 1 sono definiti nell'Allegato 2. Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale devono essere effettuati e le misure di sicurezza devono essere adottate secondo i criteri previsti nell'Allegato 3.


Direttiva 1999/31/CE del 26/4/1999 sulle discariche dei rifiuti (Guce L/182 del 16/7/1999)

Decreto Ministero Ambiente 16/6/1999 "Variazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo previsto dall'art. 9 quinquies comma 8 della legge 9/11/1998 n. 145" (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7/7/1999)


Decreto legislativo 22 maggio 1999, n.209 "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili" (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/6/1999)


MANCATA CONVERSIONE del Decreto Legge 30/4/1999 n. 119 "Proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/4/1999)
Non essendo stato convertito nei tempi legali il D.L. in oggetto è decaduta la norma generale sulla proroga automatica del MUD per cui: "Qualora si renda necessario apportare modifiche e integrazioni al MUD ed il relativo provvedimento di adozione sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'anno successivo a quello di riferimento, il termine di presentazione del modello è fissato al 90° giorno successivo alla pubblicazione medesima".

Decreto Ministero Ambiente 23/4/1999 Modificazione al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 recante: "Modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti". (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26/6/1999)


Regolamento (CE) n. 1420/1999 del 29/4/1999 "Regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE" (Gazzetta Ufficiale Comunità Europee n. L 166 del 1/7/1999)
Si tratta del regolamento che integra il regolamento 259/1993 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea nonchè in entrata e uscita dal suo territorio.

Delibera Giunta Regionale 320/1999 del 29/03/1999: "Piano regionale di gestione rifiuti - Secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali e pericolosi" (BURT n. 18 del 5/05/1999)

Decreto Legge 30/4/1999 n. 119 "Proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/4/1999)


Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999: "Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 1999". (Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordinario n.70 al n. 86 del 14/4/1999)

Si tratta del modello che pone fine al regime transitorio del Dpcm 21/3/1997 che era stato emanato sulla base del Dpr 915/1982 , per questo con Circolare 5/3/1998 n. 3434/c il Ministro dell’Industria ha fornito una serie di chiarimenti al fine di coordinare la denuncia per il 1997 con la nuova normativa sui rifiuti ex Dlg 22/1997.

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD

Si ricorda che il MUD riguarda la denuncia annuale sulle quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti relativamente ai seguenti soggetti:

Gli obblighi di produttori e utilizzatori di imballaggi

Secondo il comma 2 dell'art. 37 : Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1° gennaio 1998, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all'ANPA. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai consorzi filiera di cui all'articolo 40 del dlg 22/1997 per i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori.

Le novità del nuovo modello

Il nuovo modello contiene tre nuove sezioni:

La proroga della presentazione del MUD

Con D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri del 30/4/1999 , non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stata prorogata al 30/6/1999 la presentazione del MUD rispetto al termine di legge del 30/4/1999. Inoltre il D.L. in oggetto ha introdotto una norma generale per il futuro secondo la quale: "Qualora si renda necessario apportare modifiche e integrazioni al MUD ed il relativo provvedimento di adozione sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’anno successivo a quello di riferimento, il termine di presentazione del modello è fissato al 90° giorno successivo alla pubblicazione medesima".

D.L. 28/12/1998 n. 452 convertito in Legge 22/2/1999 n. 35 "Proroga del termine per l'adesione al Consorzio nazionale imballaggi" (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/2/1999)

Con questo provvedimento si proroga fino al 28/2/1999 il rispetto dell'obbligo di iscrizione al CONAI . Si ricorda che in caso di mancato adempimento di tale obbligo, dopo la nuova scadenza, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 6 volte le somme dovute per l'adesione al Conai, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla nuova scadenza del 28/2/1999

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 - Suppl. Ord. n. 210)

Secondo il comma 2 dell'art. 49 della legge in oggetto viene prorogato al 30/6/1999 il termine entro il quale chi svolge attività di gestione di materiali esclusi dal regime dei rifiuti ex allegato 1 D.M. 5/9/1994 , deve adeguarsi al D.M. 5/2/1998 (norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi ) . Il termine viene così prorogato per la seconda volta . La prima era stata con legge 426/1998 al 31/12/1998 (termine originario 17/7/1998)

Decreto Legge 28/12/1998 n. 452 "Proroga del termine per l'adezione al Consorzio nazionale imballaggi (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/1998)

Secondo l'art. 1.: " Il termine del 31 dicembre 1998, previsto dall'articolo 4, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale" in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/1998) per l'adesione al CONAI da parte dei produttori ed utilizzatori di imballaggi, e' prorogato al 28 febbraio 1999.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Direttiva 98/101/CE della Commissione del 22/12/1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L/1 del 5/1/1999)

Si tratta della Direttiva che modifica la DIR 91/157 attuata nel nostro paese con D.M. 476/1997. La novità introdotta dalla nuova direttiva consiste nel divieto a partire dal 1/1/2000 di commercializzare pile e accumulatori contenenti più dello 0,0005% in peso di mercurio, anche nel caso in cui tali pile ed accumulatori siano incorporati in apparecchi. Tale divieto non si applica alle pile tipo bottone, alle pile composte da elementi a bottone con un tenore di mercurio in peso non superiore al 2%. . Si ricorda che l'attuale limite vigente ex D.M. 476/1997 è dello 0,025% in peso di mercurio .

Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/1998)

Questa legge agli articoli 1 e 4 contiene importanti novità in materia di disciplina della gestione dei rifiuti che qui riportiamo sinteticamente e divisa per argomenti.

Piani regionali gestione rifiuti

La legge trasferisce al 2/3/1999 il termine per l'adeguamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti alle norme del dlg 22/1997

Beni durevoli

Al fine di favorire la restituzione dei beni durevoli ai rivenditori, i produttori , gli importatori e i distributori e le loro associazioni di categoria , possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'art. 25 dlg 22/1997.

La legge 426/1998 "Nuovi interventi in campo ambientale " all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari , tramite le proprie associazioni di categoria dei citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi di della comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari , della preventiva autorizzazione alle operazioni di smaltimento (art. 28 dlg 22/1997) e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli nonché della autorizzazione all'esercizio della attività di raccolta , trasporto intermediazione dei rifiuti (la quale come è noto è sostituita dall'iscrizione all'Albo , ex art. 30 dlg 22/1997)

MUD per rifiuti conferiti al servizio pubblico

Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano gli stessi al Servizio Pubblico di Raccolta, la Comunicazione è effettuata dal gestore del servizio (dalla legge 426/1998 "Nuovi interventi in campo ambientale" sono aggiunte alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti parole: "limitatamente alla quantità conferita" ), quindi non dal Comune se il servizio è affidato in concessione.

Costi raccolta differenziata imballaggi

All'art. 41(Funzioni del Conai) del dlg 5/2/1997 n. 22 e successive modificazioni è aggiunto dalla legge 426/1998 , in fine il seguente comma : " 10bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria, può determinare con proprio decreto

  1. l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'art. 49 comma 10 il quale recita : " nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori"

  2. nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori (vedi lettera b) comma 2 art. 41 dlg 22/1997 sulle funzione del Conai

Corrispettivo raccolta differenziata

La legge 426/1998 stabilisce che fino al 1/1/2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'art. 52 dlg 15/12/1997 n. 446

Definizione di rifiuto

La legge 426/1998 stabilisce che gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine "affinazione" si intendono comprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso.

Tariffa

All'art. 49 comma 5 del dlg 5/2/1997 n. 22 sono aggiunte , in fine , le seguenti parole : " prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.

Il testo dell'art. 49 dlg 22/1997

L'art. 49 prevede , la soppressione della TARSU sostituita da una tariffa composta

1. da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (quota fissa)

2. da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile)

N.B. la legge 426/1998 ha stabilito che il nuovo termine per l'istituzione della tariffa è il 1/1/2000 (secondo quanto già previsto dal D.L. 376/1998 non ancora convertito)

Il sistema può essere attivato in via sperimentale, dai Comuni, anche prima del 1/1/2000

Quota fissa

Costituisce uno dei due parametri per il calcolo della tariffa , indicata nel decreto come tariffa di riferimento , articolata per fasce di utenza e territoriali , costituisce la base per la determinazione della tariffa nonchè per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari.

Modalità determinazione quota fissa

Sulla base di un metodo normalizzato specificato da un successivo D.M. Ambiente e Industria

Quota variabile

Verrà determinata da ogni Comune in base alle quantità di rifiuti conferiti , al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Iscrizione al Conai

La legge 426/1998 stabilisce l'obbligo di iscrizione al Conai per produttori e utilizzatori indipendentemente dal fatturato .

All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono premessi i seguenti periodi: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2 (adesione al Conai) , entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giornodallascadenza sopra indicata".

La legge prevede altresì "Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione (MUD) di cui all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio".Si tratta della comunicazione elaborata secondo le modalità del MUD da produttori e utilizzatori per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero ex allegato E dlg 22/1997

L'adeguamento al regime amministrativo ex dlg 22/1997 per i rifiuti recuperabili

La legge 426/1998 trasferisce al 31/12/1998 (prima era il 17/7/1998 ) il termine per l'adeguamento alla normativa del dlg 22/1997 ed al D.M. 5/2/1998 (norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi) da parte dei soggetti che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti

La proroga non distingue tra pericolosi e non. Quindi dal 1/1/1999 che fa recupero dovrà comunque adeguarsi al regime ex dlg 22/1997 (comunicazione inizio attività o autorizzazioni, obblighi di documentazione)

Oli esausti

La legge 426/1998 ha introdotto questa modifica al dlg 95/1992 :

All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai due anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai tre anni".

Si veda il vecchio testo dei commi 1 e 2 del dlg 95/1992:

1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di raccolta ed eliminazione degli oli usati per le quali sia prevista autorizzazione a norma del presente decreto, è tenuto a presentare entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti previsti dall'art. 3 domanda all'autorità competente.

2. Allorché l'autorità competente rilevi che le attrezzature e gli impianti non rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, concede all'impresa un termine non inferiore ai sei mesi e non superiore ai due anni per consentire all'impresa stessa di adeguarsi, rilasciando eventualmente autorizzazione provvisoria per il periodo di moratoria concesso.

Bonifica

In materia di bonifica ex art. 17 dlg 22/1997 la nuova legge 426/1998 prevede le seguenti principali novità:

Novità in materia di obblighi di documentazione in materia di gestione rifiuti

Oli di origine vegetale e animale , rifiuti in polietilene

La legge estende la sanzione amministrativa pecuniaria (ex art. 51 comma 6bis) da lire 500.000 a lire 3 milioni , a chi effettua la violazione dei seguenti obblighi :

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