Ambiente
e Lavoro Toscana
ONLUS
Direttiva 1999/31/CE del 26/4/1999 sulle discariche dei rifiuti (Guce L/182 del 16/7/1999)
Finalità della proposta di direttiva (consideranda)
La messa in discarica di rifiuti è considerata l'opzione ultima nella gerarchia di gestione dei rifiuti stabilita dalla Comunicazione della Commissione COM(96) 399.
I processi di pretrattamento devono essere favoriti al fine di ridurre la tossicità dei rifiuti ed un interramento compatibile con le finalità della direttiva
Attuare i principi di prossimità e autosufficienza per l'eliminazione dei rifiuti a livello comunitario e nazionale ex DIR 75/442/CEE
Emanare norme tecniche uniformi al fine di non favorire l'utilizzo di discariche con livello di protezione più scarso
Definire chiaramente le categorie di discariche da prendere in considerazione e i tipi di rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche
Riduzione del collocamento in discarica di rifiuti organici, favorendo la raccolta differenziata dei rifiuti organici
Un coordinamento tra autorizzazione specifica per le categorie di rifiuti in discarica con i requisiti dell'autorizzazione integrata ex DIR 96/61.
Istituire una procedura di autorizzazione specifica per tutte le categorie di rifiuti conformemente ai requisiti ex DIR 75/442 e 96/61
Istituire una procedure uniforme di accettazione dei rifiuti in base ad un procedura di classificazione dei rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche che comporti valori limite normalizzati. A tal fine dovrà essere stabilito un sistema standardizzato di caratterizzazione, di campionamento e di analisi per facilitare l'attuazione della presente direttiva. I criteri di accettazione dovranno essere particolarmente precisi per quanto i rifiuti inerti
In attesa di fissare i metodi di analisi od i valori limite di cui ai due punti precedenti, gli Stati membri, in vista dell'applicazione della presente direttiva, potranno mantenere o stabilire elenchi di rifiuti che possono essere ammessi o no in discarica o definire valori limite analoghi a quelli enunciati nella presente direttiva
Stabilire procedure di controllo comuni durante la fase operativa e post operativa della discarica nonché le norme (e gli obblighi per il gestore) per la chiusura della stessa e quelle per l'adattamento delle discariche esistenti
In base al principio chi inquina paga, occorre garantire che le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti in una discarica siano fissate in modo che esse coprano l'insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica, compresa la garanzia finanziaria o il suo equivalente che il gestore deve prestare, i costi di chiusura e i costi di manutenzione dell'area nella fase postoperativa, in modo da assicurare che tali tariffe riflettano i costi reali dell'intero ciclo di vita della discarica e che tali costi non siano a carico della collettività
Ridurre l'inquinamento verso la salute e l'ambiente globale ma anche l'effetto serra (art. 1)
Rapporti con Direttiva impatto integrato
La Direttiva contiene i parametri tecnici per rispettare gli obiettivi della DIR 96/61. Si ricorda che che secondo l'allegato 1 alla Dir 96/61, questa si applica alle discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
Definizione di discarica
Un'area di smaltimento di rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (sottosuolo), compresi:
- la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti)
- un'area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti
ed esclusi:
- gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento
- i depositi temporanei (cioè tali per un periodo inferiore a tre anni come norma generale) di rifiuti in attesa di recupero, trattamento
- i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad 1 anno
Esclusioni (art.3)
Sono esclusi dall'applicazione della direttiva:
- lo spandimento di fanghi, compresi i fanghi di fogna ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio e materie analoghe sul suolo a fini di fertilizzazione o ammendamento;
- l'uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempitura o a fini di costruzione nelle discariche;
- il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente
- il deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi ricavati dalla prospezione o dall'estrazione, dal trattamento o dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave
Regime meno vincolante
Un regime meno vincolante, a scelta degli stati membri, è previsto (art. 3.3) è applicabile al deposito di rifiuti non pericolosi (definiti con procedura comunitaria ex art. 17 proposta di direttiva) diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale e danni alla salute umana. A tale tipologie di depositi possono non applicarsi i seguenti generali per le discariche ex allegato I:
- controllo sulle acque e gestione del colaticcio
- protezione della acque e del terreno (punti 3.1, 3.2, 3.3)
L'art. 3 comma 4 della proposta di direttiva prevede un regime meno vincolante per:
- le discariche di inerti e non pericolosi dotate di una capacità non superiore alle 15.000 tonnellate o con flusso annuo non superiore a 1000 tonnellate ubicate su isole e destinate allo smaltimento dei soli rifiuti dell'isola
- discariche di inerti o non pericolosi ubicate presso insediamenti isolati, nel caso in cui la discarica sia destinata unicamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'insediamento isolato in questione
In particolare a tali tipologie di discariche non si applicano i seguenti obblighi o prescrizioni:
- considerare le discariche di inerti solo per inerti
- obbligo di indicare la garanzia finanziaria (anche per la gestione post chiusura) da parte del richiedente la domanda di autorizzazione della discarica
- costi di gestione, copertura della garanzia finanziaria, chiusura e gestione successiva alla chiusura della discarica devono essere coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento
- controlli documentali e visivi del gestore sui rifiuti prima dell'ammissione in discarica
- procedure di controllo nella fase operativa ex allegato III in particolare i dati sulle emissioni (acque e gas), protezione acque freatiche, dati sul corpo della discarica (soprattutto livello di assestamento)
- misure di protezione del terreno e delle acque e controllo gas (allegato 1 punto 3 e 4)
- criteri e procedure di ammissione dei rifiuti ex allegato II salva la verifica rapida in loco per verificare che i rifiuti rilevati siano gli stessi sottoposti alle verifiche di conformità e descritti nei documenti di accompagnamento
Infine, ex art. 3 comma 5, gli Stati membri possono stabilire un regime agevolato anche per i depositi sotterranei quali impianti per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, quale una miniera di potassio o di sale. A tali depositi possono non applicarsi:
- obbligo di controllare da parte del gestore, dopo la chiusura, il gas di discarica e l'eluato fino a richiesta dell'autorità competente
- i requisiti generali per le discariche ex allegato I, quali il controllo delle acque e colaticcio (tranne la limitazione di acqua meteorica che penetra nel corpo della discarica), protezione terreno e acque, controllo gas, disturbi e rischi
- procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa e postoperativa ex allegato III relativamente ai dati metereologici, emissioni acque, colaticcio e gas, dati sul corpo della discarica (in primo luogo stabilità)
Per le discariche ex commi 4 e 5 dell'art. 3 gli stati membri dovranno predisporre (ex art. 11.2 della Direttiva 31/1999) misure affinchè:
- siano effettuate regolarmente ispezioni visive dei rifiuti al punto di deposito, al fine di garantire che nel sito vengano accettati unicamente rifiuti non pericolosi provenienti dall'isola o dall'insediamento isolato
- sia tenuto il registro dei quantitativi di rifiuti depositati nel sito
Classificazione discariche (art.4)
discarica per rifiuti pericolosi
discarica per rifiuti non pericolosi
discarica per rifiuti inerti
L'allegato I stabilisce i requisiti generali che devono essere rispettati da tutte le categorie di discariche. Si ricorda che l'attuale normativa vigente in Italia (deliberazione del 1984) prevede diverse prescrizioni a seconda delle categorie di discarica, una normativa in alcuni casi contraddittorie visto che risultano meno restrittive per le discariche di tipo IIB che possono contenere rifiuti ora classificati come pericolosi.
Gli obiettivi del Dlg 22/1997 in materia di limitazione dello smaltimento in discarica
Dall'1/1/2000 (art. 5.6):
- è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai seguenti punti dell'allegato B al DLG:
- D2 trattamento in ambiente terrestre (es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D8 trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a compost o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati dai punti D1 a D12
- D9 trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (es. evaporazione, essicazione, calcinazione)
- D10 incenerimento a terra
- D11 incenerimento a mare
Questi obiettivi andranno integrati con quelli della nuova direttiva che stiamo esaminando. Tenendo conto che che la lettera stessa del Dlg 22/1997 lascia aperta la possibilità di smaltire in discarica rifiuti secondo norme tecniche da definire che dovranno quindi essere coordinate con le indicazioni, una volta approvata, della presente direttiva.
Obiettivi per lo smaltimento in discarica di rifiuti biodegradabili (art.5)
Gli obiettivi sono temporalmente parametrati a partire dall'attuazione della direttiva da parte degli stati membri (due anni dalla sua entrata in vigore)
- entro 5 anni dalla suddetta scadenza i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono, per quanto possibile, essere ridotti al 75% del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati eurostat normalizzati
- entro 8 anni dalla suddetta scadenza i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 50% del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati eurostat normalizzati;
- entro 15 anni dalla suddetta scadenza i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 35% del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati eurostat normalizzati.
Ulteriore proroga di 4 anni per le scadenza di cui sopra è prevista per gli Stati membri che collocavano nel 1995 a discarica più dell'80% dei rifiuti urbani raccolti
Divieti di smaltimento in discarica (art.5)
rifiuti liquidi
rifiuti, che nelle condizioni esistenti in discarica, sono esplosivi, corrosivi, ossidanti altamente infiammabili o infiammabili ai sensi dell'allegato III della Direttiva 91/689 (caratteristiche di pericolo dei rifiuti pericolosi)
rifiuti provenienti da cliniche, ospedali o istituti veterinari qualora siano infettivi secondo le caratteristiche indicate dal punto H9 dell'allegato III della Direttiva 91/689
rifiuti costituiti da sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (es. rifiuti da laboratorio). Punto 14 allegato IA della Direttiva 91/689
gomme usate intere dopo due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva e gomme usate triturate cinque anni dopo tale data (escluse in entrambi i casi quelle per biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a1400mm).
- tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti in conformità dell'allegato II (Criteri e procedure di ammissione dei rifiuti nelle varie categorie di discariche)
Divieto di miscelazione (art.5)
Gli Stati membri dovranno provvedere affinché sia vietato diluire o mescolare rifiuti unicamente al fine di renderli conformi alle norme di ammissibilità
Criteri di ammissibilità per i rifiuti in discarica (art.6)
in discarica potranno finire solo rifiuti trattati. Tale disposizione non si applica ai residui inerti per i quali il trattamento risulta inopportuno dal punto di vista tecnico o ad altri rifiuti il cui trattamento non ne riduce la quantità o i rischi per la salute umana e per l'ambiente. Secondo la lettera h) dell'art. 2 per trattamento si intende: " i processi fisici, chimici o biologici che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero;
i rifiuti pericolosi per essere collocati in discarica dovranno rispettare i criteri fissati dall'allegato II della proposta di direttiva;
le discariche per non pericolosi potranno essere utilizzate: 1)per i rifiuti urbani, 2)per i non pericolosi di qualsiasi origine conformi ai criteri di ammissione dei non pericolosi ex allegato II, 3) per i pericolosi stabili e non reattivi (solidificati e vetrati) con un comportamento del colaticcio equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi, tali rifiuti pericolosi non possono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili
le discariche di inerti dovranno essere utilizzate solo per inerti
Regime amministrativo per le discariche (art.,7,8,9)
Tali articoli stabiliscono
- il contenuto della domanda di autorizzazione,
- le condizioni per concedere l'autorizzazione,
- il contenuto dell'autorizzazione
Particolarmente innovativi rispetto alla normativa vigente nazionale sono due condizioni per ottenere la autorizzazione:
- la conformità del progetto di discarica al piano di gestione dei rifiuti (nel dlg 22/1997 piani regionali e provinciali)
- l'obbligo di una ispezione della P.A. prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento per assicurarsi della conformità alle condizioni di autorizzazione. Ciò non comporterà una minore responsabilità del gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione
- obbligo del richiedente l'autorizzazione una relazione annuale all'autorità competente al fine in primo luogo di dimostrare i risultati del programma di sorveglianza dell'allegato III.
Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 10)
Gli Stati membri adottano misure assicurano che il prezzo minimo applicato da parte di qualsiasi gestore, pubblico o privato, per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti nelle discariche copra almeno tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria (o altre equivalente: garanzia bancaria, sulla base di modalità decise dagli Stati membri, art. 8, e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno 30 anni.
Procedure di ammissione dei rifiuti (art. 11)
Il gestore deve dimostrare il rispetto delle condizioni stabilite per l'autorizzazione (ex art. 8) e dei criteri di ammissione ex allegato II
- Il gestore deve controllare l'esistenza del formulario ex art. 5.3 DIR 689/1991 nonché i documenti ex regolamento CEE 259/1993 spedizione di rifiuti nella Comunità nonché in entrata e uscita dal suo territorio
- Il gestore deve effettuare ispezione visiva dei rifiuti all'entrata e sul punto di deposito confrontandola con la documentazione presentata dal detentore
- Il gestore deve compilare il registro di carico scarico indicando nel caso di rifiuti pericolosi la posizione precisa in discarica (si veda il D.M. 141/1998 che impone di già questo obbligo nel nostro paese)
- Il gestore della discarica fornisce sempre un'attestazione scritta per ogni consegna ammessa nella discarica
- Qualora i rifiuti non siano ammessi nella discarica il gestore notifiche alla competente autorità la mancata ammissione dei rifiuti
Procedura di controllo e sorveglianza nella fase operativa (art. 12)
Il gestore della discarica deve eseguire nella fase operativa il programma di controllo e di sorveglianza di cui all'allegato III. Le procedura di cui all'allegato III sono destinate a d accertare:
- Che i rifiuti sono stati ammessi allo smaltimento in conformità dei criteri stabiliti per la categoria di discarica in questione
- Che i processi di stabilizzazione all'interno della discarica procedano come desiderato
- Che i sistemi di protezione ambientale funzionano pienamente come previsto
- Che le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate
L'allegato III stabilisce i metodi di controllo su acque superficiali e sotterranee, eluato e gas. Il gestore della discarica deve comunicare all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e sorveglianza di cui sopra e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. Tali misure sono prese a spese del gestore. Con frequenza che sarà stabilita dall'autorità competente, e comunque almeno alle fine di ogni anno, il gestore, sulla scorta di dati globali, riferisce alle autorità competenti i risultati complessivi della sorveglianza per dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e arricchire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche. Il controllo qualitativo delle operazioni di analisi svolte nelle procedure di controllo e sorveglianza è effettuato da laboratori competenti
Le misure di tale articolo costituiscono requisiti minimi che dovranno essere rispettati dalla disciplina attuativa degli stati membri. Una procedura particolare è disciplinata dall'articolo 13 per la chiusura delle discariche
Regime transitorio per le discariche preesistenti
Le discariche in funzione o autorizzate al momento del recepimento della direttiva possono continuare l'esercizio solo se vengono adottati i seguenti provvedimenti (e comunque non oltre 8 anni dalla data di scadenza dei 2 anni per l'attuazione della direttiva negli stati membri ex art. 18):
- entro 1 anno dalla scadenza dell'art. 18 il gestore elabora e presenta all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica al fine di rispettare i requisiti della presente direttiva
- sulla base del piano le autorità competenti decidono l'eventuale proseguimento della discarica
- sulla base del piano approvato le autorità competenti stabiliscono un periodo per i lavori di adeguamento
- entro 1 dalla data dell'art. 18 le procedure di ammissione ed i divieti della presente direttiva (art. 4,5,11) si applicano alle discariche di rifiuti pericolosi
- entro 3 anni dalla data dell'art. 18 si applicano gli obblighi sui rifiuti ammissibili per categoria di discarica ex art. 6 alle discariche di rifiuti pericolosi
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