Ambiente e Lavoro Toscana
ONLUS

Direttiva 1999/31/CE del 26/4/1999 sulle discariche dei rifiuti (Guce L/182 del 16/7/1999)

Finalità della proposta di direttiva (consideranda)

  • La messa in discarica di rifiuti è considerata l'opzione ultima nella gerarchia di gestione dei rifiuti stabilita dalla Comunicazione della Commissione COM(96) 399.
  • I processi di pretrattamento devono essere favoriti al fine di ridurre la tossicità dei rifiuti ed un interramento compatibile con le finalità della direttiva
  • Attuare i principi di prossimità e autosufficienza per l'eliminazione dei rifiuti a livello comunitario e nazionale ex DIR 75/442/CEE
  • Emanare norme tecniche uniformi al fine di non favorire l'utilizzo di discariche con livello di protezione più scarso
  • Definire chiaramente le categorie di discariche da prendere in considerazione e i tipi di rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche
  • Riduzione del collocamento in discarica di rifiuti organici, favorendo la raccolta differenziata dei rifiuti organici
  • Un coordinamento tra autorizzazione specifica per le categorie di rifiuti in discarica con i requisiti dell'autorizzazione integrata ex DIR 96/61.
  • Istituire una procedura di autorizzazione specifica per tutte le categorie di rifiuti conformemente ai requisiti ex DIR 75/442 e 96/61
  • Istituire una procedure uniforme di accettazione dei rifiuti in base ad un procedura di classificazione dei rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche che comporti valori limite normalizzati. A tal fine dovrà essere stabilito un sistema standardizzato di caratterizzazione, di campionamento e di analisi per facilitare l'attuazione della presente direttiva. I criteri di accettazione dovranno essere particolarmente precisi per quanto i rifiuti inerti
  • In attesa di fissare i metodi di analisi od i valori limite di cui ai due punti precedenti, gli Stati membri, in vista dell'applicazione della presente direttiva, potranno mantenere o stabilire elenchi di rifiuti che possono essere ammessi o no in discarica o definire valori limite analoghi a quelli enunciati nella presente direttiva
  • Stabilire procedure di controllo comuni durante la fase operativa e post operativa della discarica nonché le norme (e gli obblighi per il gestore) per la chiusura della stessa e quelle per l'adattamento delle discariche esistenti
  • In base al principio chi inquina paga, occorre garantire che le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti in una discarica siano fissate in modo che esse coprano l'insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica, compresa la garanzia finanziaria o il suo equivalente che il gestore deve prestare, i costi di chiusura e i costi di manutenzione dell'area nella fase postoperativa, in modo da assicurare che tali tariffe riflettano i costi reali dell'intero ciclo di vita della discarica e che tali costi non siano a carico della collettività
  • Ridurre l'inquinamento verso la salute e l'ambiente globale ma anche l'effetto serra (art. 1)
  • Rapporti con Direttiva impatto integrato

    La Direttiva contiene i parametri tecnici per rispettare gli obiettivi della DIR 96/61. Si ricorda che che secondo l'allegato 1 alla Dir 96/61, questa si applica alle discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

    Definizione di discarica

    Un'area di smaltimento di rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (sottosuolo), compresi:

    ed esclusi:

    Esclusioni (art.3)

    Sono esclusi dall'applicazione della direttiva:

    Regime meno vincolante

    Un regime meno vincolante, a scelta degli stati membri, è previsto (art. 3.3) è applicabile al deposito di rifiuti non pericolosi (definiti con procedura comunitaria ex art. 17 proposta di direttiva) diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale e danni alla salute umana. A tale tipologie di depositi possono non applicarsi i seguenti generali per le discariche ex allegato I:

    L'art. 3 comma 4 della proposta di direttiva prevede un regime meno vincolante per:

    In particolare a tali tipologie di discariche non si applicano i seguenti obblighi o prescrizioni:

    Infine, ex art. 3 comma 5, gli Stati membri possono stabilire un regime agevolato anche per i depositi sotterranei quali impianti per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, quale una miniera di potassio o di sale. A tali depositi possono non applicarsi:

    Per le discariche ex commi 4 e 5 dell'art. 3 gli stati membri dovranno predisporre (ex art. 11.2 della Direttiva 31/1999) misure affinchè:

    Classificazione discariche (art.4)

    L'allegato I stabilisce i requisiti generali che devono essere rispettati da tutte le categorie di discariche. Si ricorda che l'attuale normativa vigente in Italia (deliberazione del 1984) prevede diverse prescrizioni a seconda delle categorie di discarica, una normativa in alcuni casi contraddittorie visto che risultano meno restrittive per le discariche di tipo IIB che possono contenere rifiuti ora classificati come pericolosi.

    Gli obiettivi del Dlg 22/1997 in materia di limitazione dello smaltimento in discarica

    Dall'1/1/2000 (art. 5.6):

    - D2 trattamento in ambiente terrestre (es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

    - D8 trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a compost o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati dai punti D1 a D12

    - D9 trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (es. evaporazione, essicazione, calcinazione)

    - D10 incenerimento a terra

    - D11 incenerimento a mare

    Questi obiettivi andranno integrati con quelli della nuova direttiva che stiamo esaminando. Tenendo conto che che la lettera stessa del Dlg 22/1997 lascia aperta la possibilità di smaltire in discarica rifiuti secondo norme tecniche da definire che dovranno quindi essere coordinate con le indicazioni, una volta approvata, della presente direttiva.

    Obiettivi per lo smaltimento in discarica di rifiuti biodegradabili (art.5)

    Gli obiettivi sono temporalmente parametrati a partire dall'attuazione della direttiva da parte degli stati membri (due anni dalla sua entrata in vigore)

    Ulteriore proroga di 4 anni per le scadenza di cui sopra è prevista per gli Stati membri che collocavano nel 1995 a discarica più dell'80% dei rifiuti urbani raccolti

    Divieti di smaltimento in discarica (art.5)

    Divieto di miscelazione (art.5)

    Gli Stati membri dovranno provvedere affinché sia vietato diluire o mescolare rifiuti unicamente al fine di renderli conformi alle norme di ammissibilità

    Criteri di ammissibilità per i rifiuti in discarica (art.6)

    Regime amministrativo per le discariche (art.,7,8,9)

    Tali articoli stabiliscono

    Particolarmente innovativi rispetto alla normativa vigente nazionale sono due condizioni per ottenere la autorizzazione:

    Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 10)

    Gli Stati membri adottano misure assicurano che il prezzo minimo applicato da parte di qualsiasi gestore, pubblico o privato, per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti nelle discariche copra almeno tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria (o altre equivalente: garanzia bancaria, sulla base di modalità decise dagli Stati membri, art. 8, e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno 30 anni.

    Procedure di ammissione dei rifiuti (art. 11)

    Procedura di controllo e sorveglianza nella fase operativa (art. 12)

    Il gestore della discarica deve eseguire nella fase operativa il programma di controllo e di sorveglianza di cui all'allegato III. Le procedura di cui all'allegato III sono destinate a d accertare:

    L'allegato III stabilisce i metodi di controllo su acque superficiali e sotterranee, eluato e gas. Il gestore della discarica deve comunicare all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e sorveglianza di cui sopra e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. Tali misure sono prese a spese del gestore. Con frequenza che sarà stabilita dall'autorità competente, e comunque almeno alle fine di ogni anno, il gestore, sulla scorta di dati globali, riferisce alle autorità competenti i risultati complessivi della sorveglianza per dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e arricchire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche. Il controllo qualitativo delle operazioni di analisi svolte nelle procedure di controllo e sorveglianza è effettuato da laboratori competenti

    Le misure di tale articolo costituiscono requisiti minimi che dovranno essere rispettati dalla disciplina attuativa degli stati membri. Una procedura particolare è disciplinata dall'articolo 13 per la chiusura delle discariche

    Regime transitorio per le discariche preesistenti

    Le discariche in funzione o autorizzate al momento del recepimento della direttiva possono continuare l'esercizio solo se vengono adottati i seguenti provvedimenti (e comunque non oltre 8 anni dalla data di scadenza dei 2 anni per l'attuazione della direttiva negli stati membri ex art. 18):


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