Decreto Ministero Ambiente 16/6/1999 "Variazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo previsto dall'art. 9 quinquies comma 8 della legge 9/11/1998 n. 145" (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7/7/1999)
Si tratta della principale fonte di finanziamento del COBAT (Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi). Si ricorda che l'art. 56.1 lettera c) del DLG 22/1997 lascia in vigore l'art. 9 quinquies della legge 475/1988. L'art. 9 quinquies della legge 475/88 ha stabilito l'obbligo di raccolta e smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste. Anche per questi rifiuti viene prevista l'istituzione del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi al quale e' attribuita personalità giuridica. Il Consorzio raccoglie e stocca le batterie, le cede alle imprese che effettuano il riciclaggio e lo smaltimento, assicura l'eliminazione, in caso di riciclaggio impossibile, nel rispetto delle normative sull'inquinamento. Il sovrapprezzo deve coprire il 58% dei costi di funzionamento del consorzio per un cifra di 23,7 miliardi. Il sovrapprezzo riguarda le batterie per l'avviamento di veicoli e quelli per usi industriali e sarà anticipato al Consorzio dai produttori e importatori di batterie con cadenza trimestrale. Il versamento è obbligatorio.