Decreto legislativo 22 maggio 1999, n.209 "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili" (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/6/1999)
Il presente decreto disciplina lo smaltimento di PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione. Il dlg prevede che i detentori di apparecchi con PCB oltre i limiti fissati dall'art. 3, redigano un inventario di informazioni da inviare alle sezioni regionali del Catasto rifiuti. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (15/7/1999), le regioni e le province autonome adottano e trasmettono al Ministero dell'ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm cubi. L'art. 5 contiene varie scadenze per il rispetto dell'obbligo di decontaminazione degli apparecchi con PCB a seconda delle quantità di PCB ivi contenute. Secondo l'art. 7 i detentori (di apparecchi con PCB), in conformità a quanto previsto nei programmi regionali devono consegnare i PCB usati, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB ad imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di decontaminazione o di smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. E' vietato lo smaltimento in discarica di PCB e di PCB usati, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), secondo il quale è possibile il deposito permanente ma solo limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati.