GESTIONE RIFIUTIDECRETO 28 aprile 1998, n. 406. Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25/11/1998)
Il D.M. 406 da attuazione all'art. 30 comma 6 del dlg 22/1997 che prevedeva una nuova disciplina in materia di organizzazione dell'Albo gestori . Viene così abrogato il D.M. 324/1991 che disciplinava l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento , sulla base della normativa quadro in materia di rifiuti precedente al dlg 22/1997
Il regime transitorio ex D.M. 406/1998
Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle norme tecniche. Il D.M. 406 prevede che entro tale termine devono presentare domanda di iscrizione
Restano valide le iscrizioni effettuate e le domande presentate alla data di entrata in vigore del DLG 22/1997 (art. 30.9) fino alla data di efficacia dell'iscrizione al nuovo Albo dei Gestori o all'eventuale provvedimento di diniego: commi 1 e 2 dell'art. 23 D.M. 406/1998
Le autorizzazioni già rilasciate per le attività la cui iscrizione sostituirà l'autorizzazione secondo il nuovo DLG 22/1997 , sono prorogate a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o quella della decisione definitiva di diniego di iscrizione (art. 30.15). N.B. Con questa disposizione le imprese interessate non corrono il rischio di interrompere la propria attività, cosa che finora poteva avvenire, poiché la data del provvedimento di iscrizione non poteva coincidere con quella di efficacia dell'iscrizione, che risiede nell'emanazione del provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie.
Le imprese di trasporto dei rifiuti iscritte al vecchio Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti che non hanno ancora provveduto a presentare le garanzie finanziarie debbono provvedere, a pena di decadenza dall'iscrizione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.M. 406/1998 , le sezioni regionali provvedono ad aggiornare le iscrizioni effettuate al vecchio Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti sulla base delle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. 406/1998
Con. D.M. Ambiente 29/4/1997 (G.U. 142/1997) sono stati determinati i compensi spettanti al presidente ed agli esperti dell'Albo nazionale smaltitori. Si ricorda che ex art. 23 comma 5 D.M. 406/1998 fino all'emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dal Comitato nazionale del vecchio Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
Organi dell'Albo
- Comitato Nazionale presso il Ministero dell'Ambiente composto da esperti desinati da Ministeri, Conferenza stato regioni, organizzazioni di categoria economiche . Ha funzioni di indirizzo , elaborazioni norme tecniche in materia di iscrizioni all'Albo , vigilanza sulle sezioni regionali
- Sezioni Regionali presso le CCIAA del capoluogo di regione.
I componenti durano in carica 5 anni
Composizione Sezioni Regionali
dal presidente della camera di commercio del capoluogo di regione o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente; nella regione Valle d'Aosta tali funzioni spettano all'assessore competente della regione medesima;
da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale, con funzioni di vicepresidente;
da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'unione regionale delle province;
da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
Poteri della Sezione Regionale
Esercitati sulla base delle direttive del Comitato Nazionale e sono i seguenti:
L'iscrizione
provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione,
dal 1/1/1998 l'accettazione delle garanzie finanziarie
I soggetti obbligati all'iscrizione
Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (quindi chi raccoglie e trasporta rifiuti non pericolosi da esso prodotti non è soggetto ad iscrizione. Tale situazione non va confusa con i soggetti autorizzati al trasporto in conto proprio o in conto terzi, si vedano in tal senso le deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo ancora in vigore ex art. 30 comma 8 dlg 22/1997)
Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi , esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta kg al giorno di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti
N.B. Questi 2 punti sono stati così modificati dal ddl 3499 (recentemente approvato definitivamente dal Parlamento ma non ancora pubblicato in G.U.) . Viene così sancito che sono obbligate ad iscriversi all'Albo le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti prodotti da terzi, si sopprime il poco chiaro riferimento alle attività svolte a titolo professionale
Imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto
Imprese che intendono effettuare attività di commercio, intermediazione dei rifiuti
Imprese che intendono effettuare attività di gestione di impianti di smaltimento fissi di titolarità di terzi . In questo caso l'iscrizione abilita alla gestione ed ha validità quinquennale . Per titolare dell'impianto si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) titolare dell'autorizzazione regionale alla realizzazione.
Imprese di gestione di impianti fissi di recupero di titolarità di terzi . In questo caso l'iscrizione abilita alla gestione ed ha validità quinquennale
Imprese di gestione di impianti mobili di smaltimento
Imprese di gestione di impianti mobili di recupero. Per gli impianti mobili non c'è distinzione tra impianti propri o di titolarità di terzi.
Le categorie e le classi di attività
L'art. 8 comma 1 del D.M. 406/1998 individua 10 categorie di attività soggette ad iscrizione in cui è suddiviso l'Albo , a loro volta ogni categoria è suddivisa in classi secondo le indicazioni dell'art. 9 D.M. 406/1998.
Le classi sono rilevanti ai fini della determinazione della quota del diritto di iscrizione e della prestazione della garanzia finanziaria
Esclusioni dall'obbligo di iscrizione
produttori agricoli
Secondo l'art. 3 del Dlg 173 del 30/4/1998 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole) : "al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, l'iscrizione all'albo nazionale imprese di gestione dei rifiuti, non è richiesto per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti effettuato direttamente dai produttori agricoli:
due accumulatori esausti per singolo trasporto;
quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;
cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto
beni durevoli
Secondo il ddl 3499 (in fase di approvazione definitiva alla Camera) ai fini di favorire la restituzione dei beni durevoli ai rivenditori il ritiro, il trasporto, e lo stoccaggio degli stessi da parte dei rivenditori non sono sottoposti all'iscrizione all'Albo
rifiuti sanitari
Secondo il comma 24 dell'art. 4 del ddl 3499 all'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto , in fine, il seguente comma: "7- ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. Pertanto il registro deve essere conservato presso tale sede ed il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione effettivo a quello virtuale (purché nello stesso comune) non è accompagnato dal formulario né dall'iscrizione all'Albo
Secondo il comma 24 dell'art. 4 del ddl 3499 (recentemente approvato in via definitiva dal parlamento ma non ancora pubblicato ) viene introdotto il seguente comma 7 quater all'art. 58 dlg 22/1997:
"Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. La presente disposizione si applica anche ai soggetti senza fissa dimora".
Effetti dell'iscrizione
1. sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di
- raccolta
- trasporto
- commercio
- intermediazione
2. abilita alla gestione (smaltimento-recupero) di impianti ed alle attività di bonifica la cui costruzione ed esercizio siano stati debitamente autorizzati ex art. 27
Condizioni per l'iscrizione
Una serie di condizioni relative alla cittadinanza, alla stabilità patrimoniale dell'azienda , al non aver subito condanne penali anche in materia ambientale
Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui sopra, lettere e), f), h) e l). Una normativa transitoria per i requisiti del responsabile tecnico per l'iscrizione delle imprese è contenuta nella delibera del Comitato del 3/5/1994 . A tale delibera fa anche riferimento la delibera 11/11/1997 art. 2 comma 3 e 4 relativamente ai requisiti del responsabile tecnico per l'iscrizione delle imprese che effettuano recupero con procedure semplificate.
Requisiti di idoneità tecniche e di capacità finanziaria (art. 11 D.M. 406/1998)
La Procedura di iscrizione all'albo gestori
1)Presentazione domanda di iscrizione alla sezione regionale
2) Deliberazione della Sezione regionale sull'accoglimento o meno della domanda
3) Presentazione garanzia finanziaria alla sezione regionale
4) Accettazione della garanzia finanziaria da parte della sezione regionale , o silenzio assenso se non deliberazione della sezione regionale
5) Formalizzazione dell'iscrizione da parte della sezione regionale
6) Comunicazione dell'iscrizione all'interessato , al Comitato Nazionale, alla Provincia
Formalizzazione iscrizione
Entro il termine di dieci giorni dall'accettazione della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria non sia adottata ai sensi del comma 6, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa, la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione e ne da' comunicazione all'interessato, al Comitato nazionale ed alla provincia territorialmente competente.
L'iscrizione e', in ogni caso, subordinata:
all'acquisizione della certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni ed integrazioni. Si ricorda che ex Dpr 252/1998 (nuovo regolamento sulla acquisizione documentazione antimafia) è stato elevato a 300 milioni il tetto dell'importo contrattuale in cui non è richiesta alcuna certificazione. Prima tale tetto era di 10 milioni;
al pagamento del diritto di iscrizione.
I soggetti a cui si applica la procedura semplificata
Iscrizione imprese di recupero a cui si applica la procedura semplificata ex art. 33 DLG 22/1997
Iscrizione aziende speciali, consorzi, società ex legge 142/1990 art.22 (art. 30.10)
Iscrizione imprese di recupero a cui si applica la procedura semplificata ex art. 33 DLG 22/1997
Le imprese di attività di trasporto e raccolta di rifiuti avviati al riciclaggio o al recupero :
non devono prestare le garanzie finanziarie previste per l'iscrizione all'Albo dal comma 6 dell'art. 30 dlg 22/1997
sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio attività alla sezione regionale rinnovabile ogni due anni
Con Deliberazione dell' 11/11/1997 il Comitato Nazionale Albo Gestori ha stabilito le modalità di iscrizione delle imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti recuperabili, in particolare la deliberazione presenta i seguenti allegati :
allegato A al decreto è indicato il modello per la comunicazione di inizio attività.
allegato B è indicato lo schema del foglio notizie
Tale deliberazione resta in vigore, per le parti non disciplinate dal D.M. 406/1998, fino alla nuova deliberazione del Comitato in materia ( art. 23 comma 5 D.M. 406/1998)
Secondo il nuovo comma 16 bis dell'art. 30 dlg 22/1997 : Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività e relativa documentazione (ex comma 3 art. 13 D.M. 406/1998) le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui sopra in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato Nazionale, alla Provincia territorialmente competente ed all'interessato.
Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 art. 30 dlg 22/1997 entro il 15/1/1998
Iscrizione aziende speciali, consorzi, società ex legge 142/1990 art.22 (art. 30.10)
Per questi soggetti l'iscrizione (alla categoria 1/b) avviene sulla base di apposita comunicazione di inizio attività del Comune o del Consorzio di Comuni , alla sezione regionale ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del Comune o dei Consorzi ai quali il Comune partecipa.
Il possesso dei requisiti di idoneità tecnico - finanziaria per l'iscrizione (ex art. 11 D.M. 406/1998) è garantito dal Comune o dal Consorzio di Comuni.
Secondo il comma 5 dell'art. 13 D.M. 406/1998 l'iscrizione di aziende speciali, consorzi e società di cui sopra , è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune o dei consorzi al quale il comune partecipa.
Per le attività di trasbordo di rifiuti da un mezzo ad un altro di maggiore capacità nonché le operazioni di conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, di cernita e di eventuale aggruppamento degli stessi (a condizione che siano effettuate presso apposite stazioni di trasferimento e/o di conferimento) svolte dai Comuni in regime di economia non è richiesta l'iscrizione all'Albo, per i Consorzi, aziende e società è richiesta la comunicazione di cui al comma 10 art. 30 dlg 22/1997. Se il servizio di raccolta differenziata è svolto in regime di concessione a privati, gli stessi dovranno appunto essere iscritti alla categoria 1/b . Il dlg 22/1997 non permette più la raccolta continuata per fini caritatevoli senza il possesso della relativa iscrizione
Documentazione da allegare alla comunicazione di inizio attività per l'Iscrizione imprese di recupero a cui si applica la procedura semplificata ex art. 33 DLG 22/1997
La Comunicazione di inizio attività deve essere accompagnata da idonea documentazione predisposta ai sensi del D.M. 21/6/1991 n.324 e successive modifiche nonché delle deliberazioni del Comitato Nazionale e nel rispetto del comma 16 art. 30 dlg 22/1997 ultima parte. Il punto è ora superato dal nuovo D.M. 406/1998 art. 13 comma 3 e quindi resta valido solo per le iscrizioni già avvenute all'entrata in vigore per il nuovo decreto nonché per le domande di iscrizione già presentate all'entrata in vigore del nuovo decreto . In particolare il comma 3 dell'art. 13 suddetto afferma che le imprese di recupero devono corredare la comunicazione di inizio attività con la seguente documentazione:
dichiarazione, resa dal soggetto interessato, che attesti sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10;
nominativo e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
un foglio notizie per ogni categoria per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale sono indicati la quantità, la natura, l 'origine, la destinazione dei rifiuti, la frequenza media della raccolta e i mezzi utilizzati;
documentazione di cui all'articolo 12, comma 3;
attestazione comprovante il pagamento dei diritti di segreteria e di iscrizione;
certificazioni comprovanti i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'articolo 11.
Verifica sulla comunicazione di inizio attività
Le sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte dei soggetti di cui sopra
Qualora le sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle sezioni medesime.
Alla comunicazione di inizio di attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Quindi in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni nella comunicazione di inizio attività si applica l'art. 483 C.P. "falso ideologico di privato in atto pubblico": reclusione fino a 2 anni.
Copertura oneri albo
- diritti di segreteria
- diritti annuali di iscrizione
L'art. 21 del D.M. 406/1998 stabilisce i diritti di iscrizione per classe di attività ex art. 8 D.M. stesso .
Il diritto annuale deve essere riscosso da ciascuna sezione regionale mediante appositi bollettini di conto corrente postale, approvati dal comitato nazionale ed emessi su moduli e con scadenze uniformi sul territorio nazionale.
L'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.
Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro sono stabiliti la quota del diritto d'iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali, e potranno essere apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993, di cui all'articolo 30, comma 13, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le modalità di gestione e di rendicontazione delle quote dei diritti di iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Decreto Ministero Ambiente 3/9/1998 n. 370 "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti " (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/1998)
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93 tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento medesimo sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto nonché le spese di smaltimento o di recupero;
L'art. 16 del dlg 22/1997 (legge quadro sui rifiuti) rinvia ad un regolamento apposito la determinazione dei criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie .Le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 e successive modificazioni sono garantite da fidejussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni,
La fidejussione e' prestata dal notificatore secondo gli schemi contrattuali e per gli importi di cui agli allegati 1, 2 e 3, e garantisce le spese di trasporto, nonche' le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, sostenute dalle autorita' competenti di spedizione o di destinazione e dallo Stato ai sensi del regolamento medesimo.
Secondo il regolamento 259/1993 il notificatore è qualsiasi persona fisica o ente giuridico cui venga assegnato l'obbligo della notifica, cioè una delle persone che intenda trasferire o far trasferire i rifiuti.
Secondo l'art. 3 del D.M. in oggetto le spedizioni devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;
b) i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
c) i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti;
d) le etichette e le istruzioni di cui alle lettere b) e c) devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati
Decreto Ministero Ambiente 4/8/1998 n. 372 "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti" (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28/10/1998
Secondo l'art. 11 dlg 22/1997 la finalità del Catasto è quella di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione sulla base dei dati raccolti ex legge 70/1994 (cioè il c.d. MUD) ed utilizzando la nomenclatura prevista dal Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione UE del 20/12/1993 (GUCE n.5 del 7/1/1994)
Il Decreto 372/1998 prevede quanto segue ad integrazione di quanto già previsto dal Dlg 22/1997 art. 11 :
Articolazione del Catasto
Per le Regioni che non hanno costituito ancora le Arpa , la sezione regionale dovrà essere costituita presso la Regione.
La base informativa del Catasto (art. 2 comma 1)
i dati relativi alla Comunicazione annuale attraverso il MUD
i dati relativi alle autorizzazioni regionali e all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori trasmessi alla sezione nazionale gestita dall'Anpa ai sensi dei commi 5 e8 dell'art. 1 della legge 61/1994 (legge istitutiva dell'Anpa)
ulteriori dati assunti o elaborati di cui l'Anpa disporrà attraverso la propria attività di gestione dell'informazione di interesse ambientale.
Modalità di gestione dei dati (art. 2 commi 2, 3 e 4)
L'Anpa stabilisce in collaborazione con le Regioni le elaborazioni da effettuarsi sui dati relativi alle dichiarazioni del MUD , i diversi di elaborazione, le modalità per la validazione dei dati, nonché il modello per l'acquisto dei dati di cui al comma 1 dell'art. 2
Le Sezione Regionali (Arpa) elaborano i dati del Catasto secondo le modalità stabilite da Anpa e regioni, e li trasmettono all'Anpa
L'Anpa elabora i dati evidenziando :
le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti , trasportati, recuperati e smaltiti
gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio
L'Anpa trasmette i dati ai soggetti competenti, anche ai fini di attività di pianificazione e controllo, nonché la pubblicità.
Organizzazione informatica del Catasto (art. 3,4 e 5)
Il Catasto è supportato da strumenti di tipo informatico interconnessi su rete nazionale ed è articolato in banche dati di cui una anagrafica denominata banca dati delle dichiarazioni che contiene le Comunicazioni annuali ex art. 11 Dlg 22/1997.
Per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale , l'Anpa e le Arpa utilizzano la rete Sina/Sira (Sistema informativo nazionale e regionale per l'ambiente) e possono avvalersi della rete telematica delle CCIAA.
Si ricorda che secondo il comma 6 dell'art. 1 legge 61/1994 con apposito accordo di programma tra Anpa e UnionCamere , vengono stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali relativi al sistema delle imprese la cui raccolta e informatizzazione spetta alle CCIAA.
Le Arpa comunicano all'Anpa ulteriori elaborazioni statistiche da loro prodotte autonomamente.
Secondo l'art. 7 del D.M. 372/1998 ai fini della compilazione del MUD deve essere utilizzato il manuale di transcodifica allegato al presente decreto. Il Ministero dell'Ambiente ha precisato che il manuale di transcodifica contenuto nel D.M. 372 deve essere utilizzato da chi, nonostante l'obbligo di utilizzare i codici europei previsto dal dlg 22/1997, ha continuato a utilizzare i codici italiani. Dal 1/1/1999 , invece i codici europei individuati dal manuale dovranno essere utilizzati per tutti i registri, oltre che per la dichiarazione annuale (MUD) nonché per la compilazione dei registri di carico scarico.
Decreto Legge 2/11/1998 n. 376 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale"(Gazzetta Ufficiale n. 256 2/11/1998)
Secondo l'art. 5 del D.L. in oggetto il termine del 1 gennaio 1999 di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' differito al 1 gennaio 2000. Il termine è quello del passaggio dalla tassa alla tariffa in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani. Si ricorda che la tariffa è determinata da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998.
Regolamento (CE) 6/11/1998 n. 2408/98 "Modifica l'allegato V del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea nonché in entrata e in uscita dal suo territorio" (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. L298 del 7/11/1998)
Viene modificato l'allegato V del regolamento 259/1993 che contiene l'elenco dei rifiuti sottoposto al regolamento stesso al fine di tener conto dei rifiuti contenuti nell'elenco dei rifiuti pericolosi adottato ex DIR 91/689 sui rifiuti pericolosi
Decreto Ministero Ambiente 3/9/1998 n. 370 (G.U. n. 250 del 26/10/1998)
Il provvedimento in esame regola le modalità di prestazione della fideiussione rilasciate da banche a favore dello stato italiano nel caso di spedizioni trasfrontaliere di rifiuti . Il D.M. riporta in particolare gli schemi contrattuali e gli importi per tale fideiussione .Il D.M. indica una serie di requisiti da rispettare nella spedizione:
i rifiuti devono essere adeguatamente imballati
i contenitori devono avere un'etichetta , da redigere nella lingua degli stati interessati dal trasporto con le indicazioni: quantità , natura e composizione dei rifiuti , identità del produttore, numeri di telefono per rintracciare le persone a cui richiedere istruzioni e pareri
i rifiuti devono esse accompagnati da istruzioni di sicurezza
Circolare Ministeri Ambiente e Industria 4/8/1998 n. GAB/DEC/812/98 "Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati , rispettivamente, dal D.M. 1/4/1998 n. 145 e D.M. 1/4/1998 n. 148" (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 11/9/1998)
Si tratta di una circolare esplicativa di molti punti controversi nella compilazione e tenuta dei registri di carico scarico e del formulario per il trasporto dei rifiuti.
D.M. Ambiente 21/7/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi degli articoli 31,32,33 del dlg 5/2/1997 n. 22" (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12/10/1998)
Il dlg 22/1997 prevede che la Provincia iscriva in apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per il recupero dei rifiuti soggetto a procedura semplificata. Per la gestione dei registri ed i controlli periodici l'interessato deve versare alla Provincia un diritto d'iscrizione annuale determinato con D.M. Ambiente .
Il D.M. 21/7/1998 n. 350 prevede che il diritto di iscrizione annuale sia determinato in base al quantitativo annuo di rifiuti autosmaltito o recuperato dall'impresa secondo la tabella allegata al D. stesso. Le classi di attività individuate dalla tabella sono 6 e vanno da un minimo (meno di 3.000 tonnellate) ad un massimo (uguale o superiore a 200.000 tonnellate) . Il diritto di iscrizione seconda delle suddette classi va da un minimo di 150.000 (autosmaltimento) e 100.000 (recupero) ad un massimo di 2.000.000 (autosmaltimento) e 1.500.000 (recupero).
Il versamento dei diritti d'iscrizione deve essere effettuato tramite c/c postale a favore della provincia con l'intestazione nella causale del versamento contenente i seguenti elementi:
denominazione e sede legale del richiedente
attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe
partita IVA e codice fiscale
L'attestazione del primo versamento deve essere allegata alle comunicazioni; per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30/4 di ogni anno . Il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1/1/1998. L'iscrizione nei registri è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini sopra previsti.
D.M. Ambiente 15/7/1998 "Approvazione statuti dei Consorzi Nazionali per il recupero degli imballaggi a base cellulosica, plastica, acciaio, alluminio, vetro, legno" (Supplemento ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12/8/1998)
Si tratta dei Consorzi filiera previsti dall'art. 40 del Dlg 22/1997 (disciplina quadro sulla gestione dei rifiuti)
Chi li costituisce
Dovranno essere costituiti dai produttori non organizzati autonomamente, per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi, che non hanno:
- adottato un'autonoma attività di raccolta , riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio
- messo in atto un sistema cauzionale
Mezzi finanziari
I costi per il funzionamento dei Consorzi sono coperti con i proventi delle attività e con i contributi dei partecipanti. Se ne deduce che le attività di riciclaggio devono produrre profitti, da reimpiegarsi, per vincolo di legge, nel funzionamento dei consorzi ( i quali dunque non hanno fini di lucro). Ovviamente maggiori saranno i profitti dalle attività del consorzio minori saranno le dimensioni del contributo dei consorziati.
Compiti dei Consorzi
1. adottare provvedimenti ritiro imballaggi usati da loro immessi sul mercato
2. organizzare la riduzione alla fonte della produzione degli imballaggi, la riutilizzazione degli stessi o la raccolta, trasporto, riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio
3. garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro
4. trasmettere al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ed all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti , un programma specifico di prevenzione base del Programma Generale
5. trasmettere al CONAI , entro il 31/3 di ogni anno, una relazione sulla gestione e i problemi specifici incontrati
D.M. Ambiente 15/7/1998 "Approvazione statuto Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene" (Supplemento ordinario n. 136 al n. 187 del 12/8/1998)
Il Consorzio è previsto dall'art. 48 del dlg 22/1997 . Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.
Scopo primario di tale Consorzio è quello di favorire il ritiro di questi beni per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero.
Il Dlg 22/1997 ha abrogato l'art. 29 bis della legge 427 del 29/10/1993 che aveva istituito la tassa sul polietilene vergine pari al 10%. Pertanto dal 2/3/1997 non si deve versa più alcun contributo per questo materiale.
Si ricorda che contro questo contributo la Commissione della UE aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia perché' lo stesso si configurava come un aiuto di Stato non compatibile con le regole del Mercato Unico. La tesi sostenuta dalla Commissione e' che l'imposta grava solo sui film plastici importati ottenuti a partire dalla materia prima e su qualsiasi prodotto importato, semilavorato o manufatto; sono esentati il polietilene e i film plastici esportati perché non soddisfano le condizioni previste dalla plastica: l'essere destinati al mercato italiano.
La procedura d'infrazione e' fondata sull'art. 93 del Trattato UE il quale afferma che qualora la Commissione , dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia. Ricordo che in materia e' applicabile anche l'art. 95 del Trattato UE (disposizioni fiscali discriminanti) .
Si ricorda che proprio per tale procedura di infrazione non è mai stato emanato il D.M. per destinare i fondi derivanti dal suddetto contributo. I soldi sono stati accumulati al capitolo 3720 dell'entrata del Bilancio dello stato e non riassegnati in attesa di destinarli al costituendo Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di polietilene.
D.M. Ambiente 15/7/1998 "Approvazione statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti" (Supplemento ordinario n. 136 al n. 187 del 12/8/1998)
Compiti del Consorzio
Il Consorzio previsto dall'art. 47 del dlg 22/1997 :
a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
Partecipanti al Consorzio:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali , esausti ;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti , anche con eventuale riutilizzo degli stessi oli rigenerati
c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti.
d) le imprese di produzione ed importazione di oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare
Le imprese di cui sopra possono partecipare al Consorzio tramite le loro associazioni di categoria che aderiscono a nome e per contro delle imprese , quindi le responsabilità economiche e giuridiche restano a carico di quest'ultime.
Obblighi dei consorziati
A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.