Decreto Ministero Ambiente 21 aprile 1999, n.163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione". (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 11-6-1999)
Si tratta del D.M. che sostituisce, abrogandolo, il D.M. 23/10/1998. Le parti del D.M. 23/10/1998 che restano in vigore (in quanto riprese dal nuovo D.M.) sono quelle che prevedono:
- i Sindaci dovranno effettuare la valutazione della qualità dell'aria nel territorio comunale. In caso di superamento dei limiti potranno quindi dare il via a misure limitative del traffico (allegato 3)
- al termine di ogni anno solare, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, provvedono alla predisposizione di un rapporto secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 al presente decreto che costituirà la base per eventuali interventi antitraffico
- i soggetti interessati dal provvedimento sono le città italiane sopra i 150.000 abitanti, i comuni nei quali sono realizzati i superamenti dei limiti stabiliti con i D.M. 15/4/1994 e 25/11/1994 , nonché quelli individuati dai piani di risanamento regionali o situati in zone a rischio (vedi L.R. Toscana 63/1998 e delibera CR n. 53 del 28/12/1998)
Le novità principali introdotte dal D.M. 135/1999 sono:
- Il termine entro il quale i Sindaci dovranno effettuare la valutazione della qualità dell'aria (entro 1 mese dall'entrata in vigore del nuovo D.M.: 26/6/1999 )
- Misure particolare (ex art. 4 del D.M. 135/1999) in relazione ai superamenti di legge di benzene ed idrocarburi policiclici aromatici ed il particolato sospeso
- Per le zone dove vengono adottate le misure di limitazione della circolazione, devono essere predisposte o rafforzate adeguate alternative trasportistiche che assicurino il soddisfacimento della domanda di mobilita' delle merci e delle persone tramite veicoli a ridotte emissioni inquinanti. A tal fine i sindaci stipulano appositi accordi di programma con le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale per il conseguimento di significative riduzioni delle emissioni inquinanti dei mezzi pubblici da realizzare tramite l'utilizzazione di carburanti alternativi e il rinnovo del parco veicolare.
- Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2, possono vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996.