INQUINAMENTO ARIA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
DECRETO 13 aprile 2000

Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15-05-2000
 

Recepimento della direttiva 1999/102/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

Si modificano gli allegati I, VI, X e XI del decreto 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto 21 dicembre 1999.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Attuazione della direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, relativa ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione dei veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 44 del 16 febbraio 2000.Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11/05/2000

La direttiva in oggetto ha stabilito alla data del 30 giugno 2000 il termine ultimo entro il quale gli Stati membri hanno l’obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento. Si informa che il Dipartimento dei trasporti terrestri, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare U. di G. Motorizzazione B n. 16/2000 del 4 maggio 2000 con la quale si rendono applicabili le disposizioni riportate nella direttiva medesima al fine di garantire il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessita' ovvero quello di poter utilizzare in Italia i certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

DECRETO 21 gennaio 2000, n.107
Regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori.
Gazzetta .Ufficiale n. 100 del 02/05/2000

L'art. 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante: "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282, dava attuazione alle disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE del 20 dicembre 1994, relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, rinviando ad un successivo decreto del Ministero dell'ambiente per le norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito.

Il presente decreto stabilisce, quindi, le norme tecniche per l'adeguamento degli impianti, dei veicoli e delle navi adibite al deposito, al carico e al trasporto della benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione dei carburanti, nonche' le relative procedure operative.

I requisiti tecnici individuati negli Allegati si applicano agli impianti di deposito, di caricamento e di distribuzione dei carburanti ed alle cisterne mobili preesistenti alla data di entrata in vigore della L. 4 novembre 1997, n. 413 (3 dicembre 1997) e nuovi.

Relativamente ai valori di riferimento, l’art. 3 prevede:

“Ai fini del presente decreto i valori di riferimento per le perdite di vapori di benzina sono:

a) 0,01 m/m % (massa/massa) della quantita' movimentata, per la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento e dal deposito in ogni impianto adibito a tale scopo nei terminali e negli impianti di distribuzione dei carburanti;

b) 0,005 m/m % (massa/massa) della quantita' movimentata, per la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento e dallo scaricamento di cisterne mobili nei terminali.

Per valore di riferimento si intende il valore orientativo fornito per la valutazione generale della congruita' delle misure tecniche che figurano negli allegati; non e' un valore limite rispetto al quale misurare le prestazioni dei singoli impianti, terminali e impianti di distribuzione dei carburanti.

Il decreto fa salvi gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa: per gli impianti di deposito, quindi, trova ancora applicazione il D.M. n. 246 del 24/05/99 relativo ai requisiti tecnici dei serbatoi interrati di capacità superiore o uguale a un metro cubo che prescrive specifiche caratteristiche ed eventuali obblighi di risanamento dei serbatoi al fine di garantire il mantenimento dell’integrità strutturale durante l’esercizio, il contenimento ed il rilevamento delle perdite, la possibilità di eseguire i controlli previsti.

 

 
Deliberazione CIPE  5 novembre 1999 n. 183/99 : “ Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento del programma degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, di cui al regolamento CEE n. 3528/86, modificato dal regolamento CE n. 307/97, per l'anno 1999” (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22- 01- 2000)

   Queste delibera  dispone , per l'anno 1999, un finanziamento in favore del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato, di 2,391 miliardi di lire

Decreto  Ministero Trasporti 20 dicembre 1999 “Attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali”  (Suppl. Ordinario n.26 alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9/2/2000)

Decreto Ministero Ambiente 10 febbraio 2000 “Metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine” (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/2/2000)

  Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413 (misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene ), le metodiche per il campionamento, le analisi e la valutazione dei risultati relativi ai controlli sul tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine destinate all'immissione in consumo. L’allegato 1 contiene le Linee Guida per l’applicazione dei metodi di controllo del contenuto di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine . L’allegato 2 contiene i criteri per l’interpretazione dei risultati ai fini della verifica di conformità , in altri vengono stabiliti i criteri da utilizzare per la valutazione dei risultati delle misure nonchè le regole per risolvere eventuali controversie fra il laboratorio di controllo ed il laboratorio della raffineria

 Direttiva 1999/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 44/1 del 16/02/2000)

Ambito di applicazione  

La presente direttiva riguarda gli inquinanti gassosi e il particolato emessi da tutti i veicoli azionati da motori ad accensione spontanea e gli inquinanti gassosi emessi da tutti i veicoli azionati da motori ad accensione comandata specificati nell’art. 1, esclusi i veicoli di categoria N1, N2 e M2 omologati in base alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio (GU L 76 del 06/04/70), modificata da ultimo dalla direttiva 98/77/CE della Commissione (GU L 286 del 23/10/98).

A decorrere dal 1° ottobre 2005 i nuovi tipi di veicoli e dal 1° ottobre 2006 tutti i tipi di veicoli vengono dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) o di un sistema di misurazione di bordo (OBM) per il controllo delle emissioni gassose in condizioni di esercizio.

A decorrere dal 1° ottobre 2005 i nuovi tipi di veicoli e dal 1° ottobre 2006 tutti i tipi di veicoli i certificati di omologazione rilasciati saranno condizionati anche alla conferma della funzionalità dei dispositivi antinquinamento per tutta la normale durata di vita del veicolo in condizioni di esercizio normali (conformità dei veicoli in circolazione sottoposti a corretta manutenzione e correttamente utilizzati).

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 2000.

 

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.351 " Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13-10-1999)
Il Dlg 351/1999 rinvia ad un Decreto Ministeriale che dovrà stabilire:
a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I;
b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato I, le modalita' secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;
c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.
Gli inquinanti elencati dall'allegato 1 sono i seguenti: Biossido di zolfo;Biossido di azoto/ossidi di azoto; Materiale particolato fine, incluso il PM 10 (particelle con diametro sotto i 10 micron); Particelle sospese totali; Piombo; Ozono; Benzene; Monossido di carbonio; Idrocarburi policiclici aromatici; Cadmio; Arsenico;Nichel; Mercurio. In sostanza il Dlg in oggetto sostituirà, sulla base del D.M. da emanare, i c.d standards di qualità dell'aria disciplinati dal dpr 203/1988 e successiva normativa

Decreto Ministero Ambiente 4 ottobre 1999 " Proroga dei termini di adeguamento dei valori limite di emissione delle polveri relativamente ad imprese di produzione del vetro". (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10-11-1999)
I termini, previsti nell'art. 5 del decreto ministeriale 12 luglio 1990, per l'adeguamento delle emissioni di polveri totali degli impianti di produzione di vetro cavo e piano, esistenti al 1 luglio 1988, sono differiti al 31 dicembre 2002, a condizione che la realizzazione degli interventi sugli impianti comporti, per tutti gli inquinanti emessi in atmosfera, il rispetto di limiti di emissione coerenti con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 96/61/CE (Impatto Integrato vedi dlg 372/1999 voce Valutazione Impatto Ambientale); le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi non pregiudichino il processo di miglioramento ambientale perseguito nella pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria.
2. I titolari degli impianti di cui al comma 1 che intendono avvalersi del termine di adeguamento ivi indicato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono presentare all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, una istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche, del tasso di utilizzazione e del valore residuo degli impianti o delle singole linee, descriva le modalità e i tempi per la realizzazione di interventi sugli impianti in coerenza con le condizioni definite al comma 1. L'autorità competente, tenuto conto dello stato dell'ambiente e della pianificazione regionale, autorizza con prescrizioni la continuazione delle emissioni indicando il termine ultimo per la realizzazione degli interventi, che non può comunque superare il 31 dicembre 2002. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Regolamento (CE) n. 2278/1999 della Commissione del 21/10/1999 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3258/86 del Consiglio alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico. (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 279 del 29/10/1999)
Direttiva 1999/102/Ce della Commissione del 15/12/1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L/334 del 28/12/1999)


Legge 3 agosto 1999, n.265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142". (Suppl. Ordinario n. 149/1999)
L'art. 11 Comma 16 della legge in oggetto aggiunge all'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 il comma 2 bis: "2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2".


Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 553 del 17/05/1999 "Individuazione di aree a rischio di inquinamento atmosferico" (Bollettino Ufficiale n 24 del 16/06/1999, parte Seconda, SEZIONE I)


Direttiva 1999/30/CE del 22/4/1999 "Concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo" (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L/163 del 29/6/1999)
Si tratta della Direttiva che costituisce integrazione ed attuazione della Direttiva 96/62 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria in fase di attuazione da parte del nostro Governo che ha recentemente (Maggio 1999) presentato uno schema di decreto legislativo. Per un commento sistematico di questa normativa si rinvia al momento della approvazione del provvedimento nazionale. Quando questi nuovi provvedimenti comunitari saranno attuati dal nostro Paese verranno superati gli attuali standard di qualità dell'aria previsti dal Dpr 203/1988 e successiva normativa.


Delibera Giunta Regionale 381/1999 del 12/04/1999: "Piano regionale di controllo della qualità dell'aria" (BURT. 27 del 7/07/1999)


Decreto Ministero Trasporti 13/5/1999 "Recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione del 2/10/1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore".
In particolare secondo il D.M. in oggetto è vietata a partire dal 1/10/1999 la immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi non conformi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE come modificata dalla direttiva 98/77/CE recepita dal presente decreto.


LEGGE 11 maggio 1999, n. 140 "Norme in materia di attivita' produttive" (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21-5-1999).
La legge (all'art. 6) prevede contributi per la rottamazione a favore di motorini adeguati alla direttiva 97/24/CE per le emissioni da benzene ; nonché incentivi per l'acquisto di motorini elettrici.


Decreto Ministero Ambiente 21 aprile 1999, n.163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione". (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 11-6-1999)


Direttiva 1999/32/CE del 26/4/1999 "relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE" (Guce L 121 del 11/5/1999)


DECRETO 20 gennaio 1999, n.76 " Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29/3/1999)
Le finalità del D.M. 20/1/1999 n. 76

Si tratta del D.M. in attuazione della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, in particolare il comma 5 secondo il quale dovevano essere emanata norme tecniche per il recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione. Il D.M. in oggetto stabilisce le procedure di installazione dei sistemi di recupero dei vapori da benzina , che dovranno essere conformi al D.M.16/5/1996 (pubblicato in G.U. n. 156 del 5/7/1996) che disciplina i requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione dei carburanti.

La procedure di adeguamento

  1. Entro 29/6/1999 , i titolari di autorizzazioni relative ad un numero di impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti superiore a cinque, devono attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano gia' attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi al D.M. 16/5/1996, tale che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 40% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari.

  2. Entro il 29/6/1999 i titolari di cui sopra devono dotare almeno la meta' dei loro impianti preesistenti ubicati nei comuni individuati nell'allegato 1 (Comuni sopra i 150.000 abitanti), di dispositivi di recupero dei vapori per le pompe di distribuzione delle benzine.

  3. Entro il 30 settembre 1999 i soggetti del punto 1 , devono attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano già attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi al D.M. 16/5/1996, tale che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 70% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari.

  4. Entro il 30 settembre 1999 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti ubicati nei comuni individuati nell'allegato 1 devono essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori. Per impianti preesistenti si intendono: installazionein cui la benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da serbatoi di stoccaggio realizzata con concessione rilasciata antecedentemente al 3 dicembre 1997

  5. Entro il 30 giugno 2000 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti devono essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori.

  6. Entro il 29/6/1999 deve essere conservata presso il singolo impianto di distribuzione dei carburanti e messa disposizione dell'autorità competente una autocertificazione del titolare dell'autorizzazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti commi nonché la data prevista per l'adeguamento a quanto ivi prescritto.

  7. Entro il 29/5/1999 i titolari di più di 5 impianti devono trasmettere al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità e al Ministero dell'interno un piano di adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento delle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti secondo la tempistica ed i criteri di cui all'articolo 3. Il piano si ritiene approvato ove entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'interno, non comunichi osservazioni ai titolari di autorizzazioni.

 

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