INQUINAMENTO ARIA
Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. " ( Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 42 del 10/12/1998)
Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze (ART. 21) Nella materia "inquinamento atmosferico" di cui agli artt. 82 e seguenti del decreto e' riservata alla Regione l'individuazione di aree nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare: a) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione; b) la tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/10/1998 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni della direttiva 70/220/CEE del Consiglio (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 350 del 28/12/1998)
Stabilisce nuovi valori di emissione di monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di nitrogeno, diversificati per scadenze temporali a seconda della tipologia dei veicoli
Direttiva 98/70/CE del 13/10/1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazioni della direttiva 93/12/CEE (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 350 del 28/12/1998 )
Si tratta delle Direttiva che sancisce la messa al bando della benzina al piombo dall'inizio del 2000 con possibilità di proroga fino al 2005 per gli Stati che riusciranno a dimostrare che l'introduzione del divieto provocherebbe gravi difficoltà socio economiche oppure non comporterebbe benefici sotto il profilo ambientale o sanitario a causa, fra l'altro di una particolare situazione climatica.
Ulteriori limiti restrittivi sono previsti per il tenore di zolfo e di benzene.
Comunicato del Ministero dei Trasporti relativo all'attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernenti i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti da motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4/12/1998)
La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997, concernenti i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 59 del 27 febbraio 1998, fissava alla data del 30 giugno 1998 i termini entro il quale gli Stati membri avevano
l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento e rendeva applicabile le prescrizioni tecniche in essa contenute di osservanza obbligatoria a partire da tale data.
La Direzione generale del Ministero dei Trasporti , comunica che in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G. n. 110/98, DCIV n. A/52/98 del 19 novembre 1998 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva medesima. Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione potranno applicare le norme contenute nella medesima direttiva, garantendo cosi' il diritto dei richiedenti ed ottenere le certificazioni delle quali hanno necessita' ovvero quello di poter utilizzare in Italia i certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/1998)
L'art. 4 comma 19 della legge 426/1998 prevede quanto segue in materia di inquinamento da circolazione stradale:
" In attuazione del protocollo di intenti del 1º marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con priorità per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida" .
All'onere derivante dall'attuazione di quanto sopra, pari a lire 5.400 milioni per l'anno 1999 e a lire 10.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione la somma di lire 1.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni per l'anno 2000.
Infine sempre l'art. 4 della legge 426 prevede che:
"Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale" .
Legge regionale 13/8/1998 n. 63 "Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla L.R. 5/5/1994 n. 33" (BURT n. 31 del 24/8/1998 )
Secondo questa legge la Regione Toscana detta norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico ai fini della tutela dell’ambiente atmosferico e delle popolazioni e disciplina l’esercizio delle relative funzioni da parte degli enti locali
La Giunta Regione con propria deliberazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina:
le zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico nelle quali applicare le norme ex D.M. 15/4/1994, D.M. 25/11/1994 (norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane)
le relative autorità competenti alla gestione degli stati di attenzione e di allarme
i criteri generali per l’elaborazione dei piani di intervento operativo nel rispetto del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria
la struttura della rete di rilevamento degli inquinanti atmosferici anche di tipo semplificato rispetto a quanto previsto dal D.M. 20/5/1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria).
La legge regionale delega alla Giunta Regionale la determinazione di misure tecniche in materia di modalità di controlli di gas di scarico dei veicoli a motore circolanti nella regione , di esercizio delle lavorazioni che utilizzano solventi organici volatili. L’autorità competente a gestire gli interventi nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento potrà vietare l’utilizzo degli impianti termici per uso civile di olio combustibile.
Infine la legge regionale modifica la precedente legge regionale 33/1994 sull’inquinamento atmosferico in particolare in relazione alla composizione del Comitato Regionale contro l’inquinamento atmosferico (CRIA) e dei Comitati Tecnici consultivi contro l’inquinamento atmosferico a livello provinciale , inserendo in particolare i rappresentanti tecnici dell’Arpa e dei suoi Dipartimenti provinciali.
Legge 18/6/1998 n. 207 "Ratifica ed esecuzione del protocollo alla Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza , del 1979, relativo ad un’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo , con annessi, fatto ad Oslo il 14/6/1994" (Supplemento ordinario n. 113/l al n. 152 del 2/7/1998)
Gli obblighi fondamentali previsti dalla Convenzione prevedono che le Parti controllino e riducano le loro emissioni di zolfo per proteggere la salute e l’ambiente da ogni effetto nocivo, in particolare dall’acidificazione e vigilano per quanto possibile , senza che ciò debba comportare costi eccessivi, affinché i depositi di composti ossidati di zolfo non superino a lungo termine i carichi critici per lo zolfo, espressi nell’annesso I, in depositi critici, in base alle attuali conoscenze scientifiche . In un primo tempo le Parti dovranno almeno ridurre e stabilizzare le emissioni annue di zolfo rispettando il calendario ed i livelli specificati all’annesso II : L’Italia dovrà raggiungere entro il 2005 le 1042 kt di zolfo annue (riduzione 73%)
Direttiva Ministero Lavori Pubblici 7/7/1998 "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell’art. 7 del nuovo codice della strada" (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29/7/1998)
La Direttiva disciplina il potere dei Sindaci di emanare ordinanze di divieto di circolazione delle auto non in grado di rispettare i valori di emissione degli inquinanti ex D.M. Trasporti 5/2/1996 in attuazione della Direttiva 92/55 con la quale sono stati fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione
Decreto Ministero Ambiente 27/3/1998 "Mobilità sostenibile nelle aree urbane " (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3/8/1998)
Il Decreto prevede:
Nelle aziende e negli pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni a maggior rischio di inquinamento atmosferico (secondo i parametri del D.M. 20/5/1991 ) adottano il piano degli spostamenti casa lavoro del proprio personale dipendente , individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il Piano è applicato con accordo di programma tra azienda o enti ed il Comune.
Le Regioni devono adottare il piano regionale di risanamento e la tutela della qualità dell’aria entro il 30/6/1999 (vedi D.M. 20/5/1991 per i criteri di redazione)
Le pubbliche amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici devono rinnovare il loro parco automezzi con veicoli elettrici, ibridi o con alimentazione a gas naturale, gpl o con carburanti alternativi . Si va dal 5% entro il 31/12/1998 al 50% entro il 31/12/2003