NOVITA' Unione Europea  

POSIZIONE COMUNE (CE) n. 24/2000 definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell’adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri

G.U.C.E. n. C/137 del 16/05/2000

OBIETTIVO

La proposta di raccomandazione suindicata è volta a stabilire criteri minimi da applicare nelle varie fasi delle ispezioni ambientali effettuate negli Stati membri pur riconoscendo l’esistenza di sistemi e meccanismi di ispezione diversi negli

Stati membri, e che le ispezioni ambientali permarranno di competenza degli Stati membri.

FINALITÀ

La raccomandazione proposta mira a stabilire criteri minimi da applicare all’organizzazione, alla realizzazione, al seguito dato ai risultati delle ispezioni ambientali ed alla loro pubblicazione, rafforzando in tal modo la conformità con la normativa ambientale comunitaria e contribuendo ad assicurare che essa venga attuata e rispettata con maggiore coerenza in tutti gli Stati membri, in particolare garantendo la suddivisione della competenza tra servizi addetti all’autorizzazione e servizi responsabili dell’ispezione.

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Per quanto concerne gli impianti cui si applicano i criteri minimi per le ispezioni ambientali previsti dalla presente raccomandazione la stessa include ora tutti gli impianti industriali e di altre imprese e strutture le cui emissioni atmosferiche e/o i cui scarichi in ambiente idrico e/o le cui attività di smaltimento o riciclaggio dei rifiuti sono soggetti ad autorizzazione, a permesso o a licenza ai sensi del diritto comunitario (c.d. «impianti controllati») fatte salve le disposizioni specifiche in materia di ispezioni previste dalla vigente normativa della Comunità europea.

Gli impianti di riciclaggio dei rifiuti sottoposti a regime autorizzatorio semplificato (comunicazione di inizio attività) sembrerebbero, quindi, esclusi dall’ambito di applicazione della presente raccomandazione.

In particolare detti criteri minimi operano per le ispezioni effettuate in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di autorizzazioni, permessi o licenze.

Gli impianti nucleari, inizialmente compresi nella proposta della Commissione, non sono stati accolti nella posizione comune del Consiglio in quanto ad essi si applicano le normative distinte e specifiche, in virtù del trattato Euratom, che all’occorrenza potrebbero dover essere ulteriormente sviluppate o modificate in tale contesto.

 

ATTIVITÀ DI «ISPEZIONE AMBIENTALE»

a) controllo e promozione della conformità degli impianti controllati alle prescrizioni ambientali pertinenti stabilite dalla normativa comunitaria quale recepita nella normativa nazionale o applicata nell’ordinamento giuridico nazionale;

b) monitoraggio dell’impatto sull’ambiente degli impianti controllati  per determinare la necessità di un’ispezione complementare o di un controllo al fine di garantire la conformità alle prescrizioni del diritto comunitario;

c) attività necessarie ai fini di quanto precede, tra cui:

— visite in sito;

— controllo del rispetto degli standard di qualità ambientale

— esame delle dichiarazioni e delle relazioni di audit ambientale

— esame e verifica delle attività di monitoraggio effettuate direttamente dai gestori degli impianti controllati o per loro conto;

— valutazione delle attività ed operazioni effettuate presso gli impianti controllati;

— controllo dello stabilimento e delle pertinenti attrezzature (compresa l’idoneità della manutenzione) e dell’adeguatezza della gestione ambientale nel sito;

— controllo dei pertinenti registri tenuti dai gestori degli impianti controllati..

 

SISTEMA DELLE ISPEZIONI AMBIENTALI

a)      attività ordinarie, ovvero effettuate come parte di un programma di ispezioni,

b)       attività straordinarie, ovvero effettuate a seguito di reclami, inconvenienti e inadempienze nell’ambito di indagini relative ad incidenti gravi.

Le autorità competenti all’effettuazione delle ispezioni ambientali sono pubbliche autorità a livello nazionale, regionale o locale, istituite o designate dagli Stati membri, fermo restando il riconoscimento di un potere di delega da parte delle autorità ispettive a qualsiasi soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto pubblico o privato, purché esso non abbia alcun interesse privato nel risultato delle ispezioni che effettua.

 

Ai fini delle eventuali responsabilità conseguenti alle attività ispettive si fa riferimento al gestore dell’impianto controllato inteso come qualsiasi privato cittadino o soggetto dotato di personalità giuridica che gestisce o controlla l’impianto controllato o, ove cio` sia previsto dalla legislazione nazionale, al quale è stato concesso per delega il potere decisionale economico sul funzionamento tecnico dell’impianto controllato.

 

ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI AMBIENTALI

Scopo delle ispezioni ambientali è conseguire un elevato livello di protezione ambientale; finalizzate a tale scopo sono la reciproca assistenza sul piano amministrativo e il reciproco scambio di informazioni pertinenti ed eventualmente dei funzionari ispettivi tra gli Stati membri.

Infine si prevede la possibilità e l’opportunità che gli Stati membri istituiscano un sistema su base volontaria, in base al quale essi riferiscono e offrono consulenza in merito agli ispettorati e alle procedure d’ispezione applicate.

 

PIANI RELATIVI ALLE ISPEZIONI AMBIENTALI

Gli Stati membri dovrebbero assicurare la pianificazione anticipata delle attività di ispezione ambientale, tenendo a disposizione in ogni momento uno o più piani di ispezione ambientale stabiliti a livello nazionale, regionale o locale che coprano tutto il territorio dello Stato membro e gli impianti controllati ivi ubicati.

Tali piani dovrebbero essere accessibili al pubblico, conformemente alla direttiva 90/313/CEE.

I criteri di redazione dei piani delle ispezioni ambientali sono:

a)      le prescrizioni del diritto comunitario;

b) un registro degli impianti controllati all’interno dell’area del piano;

c) una valutazione generale dei principali problemi ambientali dell’area del piano ed una valutazione generale dell’osservanza delle prescrizioni del diritto comunitario da parte degli impianti controllati;

d) eventuali dati sulle precedenti attività ispettive e dati da queste derivati.

Inoltre dovrebbero tener conto degli impianti controllati interessati e dei rischi e degli impatti ambientali provocati dalle emissioni e dagli scarichi da essi provenienti, delle informazioni pertinenti disponibili in relazione a siti specifici o tipi di impianti controllati, come le relazioni redatte dai gestori degli impianti controllati per le autorità, i dati relativi al controllo interno, le informazioni di audit e dichiarazioni ambientali, in particolare quelle prodotte dagli impianti controllati registrati in conformità del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), i risultati delle ispezioni precedenti e le relazioni sul controllo della qualità ambientale.

  

REQUISITI MINIMI DEI PIANI DI ISPEZIONE AMBIENTALE

    definizione dell’area geografica d’applicazione,

    periodicità almeno annuale;

    previsione di specifiche revisioni;

    indicazione dei siti specifici o dei tipi di impianti controllati interessati;

    previsione di programmi di ispezioni ambientali ordinarie

    previsione e definizione delle procedure per le ispezioni ambientali straordinarie

    previsione del coordinamento fra le diverse autorità ispettive.

 

VISITE IN SITO

Gli Stati membri dovrebbero garantire la periodicità delle visite in sito ed il rispetto dei criteri seguenti:

·        congrua verifica della conformità alle prescrizioni del diritto comunitario applicabili all’ispezione in questione;

·        scambio di informazioni sulle rispettive attività e quanto possibile, coordinamento delle visite in sito e delle altre attività di ispezione ambientale nel caso di visite in sito eseguite da più di un’autorità ispettiva;

·        descrizione dei risultati delle visite in sito nelle relazioni e, se necessario, scambio di queste informazioni tra le autorità competenti per le ispezioni nonché altre autorità a livello nazionale, regionale e locale;

·        regolare diritto d’accesso ai siti e alle informazioni, ai fini delle ispezioni ambientali, per gli ispettori e per l’altro personale addetto alle visite in sito;

·        esame della gamma completa dei pertinenti impatti ambientali,

·        promozione ed approfondimento delle conoscenze e della comprensione da parte dei gestori delle pertinenti prescrizioni del diritto comunitario, dei punti vulnerabili dell’ambiente e dell’impatto ambientale delle loro attività;

·        considerazione dei rischi e degli impatti  per l’ambiente dell’impianto controllato al fine di valutare l’efficacia degli attuali requisiti per l’autorizzazione, il permesso o la licenza e stabilire se sia necessario migliorarli o modificarli.

In presenza di reclami ambientali di notevole importanza, di gravi incidenti ambientali, inconvenienti o inadempienze, per il primo rilascio di un’autorizzazione, un permesso o una licenza per un processo o attività presso un impianto controllato, per accertare la conformità ai requisiti per l’autorizzazione, il permesso o la licenza dopo il rilascio e prima dell’avvio dell’attività e prima del nuovo rilascio, rinnovo o modifica di un’autorizzazione, di un permesso o di una licenza le autorità ispettive devono inoltre garantire la realizzazione di visite in sito straordinarie

Relazioni e conclusioni a seguito delle visite in sito

Dopo ogni visita in sito le autorità ispettive redigono una relazione che esponga le conclusioni raggiunte sull’osservanza delle prescrizioni del diritto comunitario, una valutazione al riguardo e una conclusione sulla necessità di ulteriori azioni, come ad esempio procedure di controllo, eventuali sanzioni, il nuovo rilascio o la modifica di un’autorizzazione di un permesso o di una licenza o ulteriori attività di ispezione comprese ulteriori visite in sito. Le relazioni dovrebbero essere messe a punto il più presto possibile. (Tuttavia non è previsto un  termine preciso né ordinatorio, né tantomeno perentorio)

Le relazioni complete o, ove cio` non fosse possibile, le loro conclusioni, sono comunicate al gestore dell’impianto controllato in questione e messe a disposizione del pubblico conformemente alla direttiva 90/313/CEE.

 

INDAGINI IN CASO DI INCIDENTI GRAVI, INCONVENIENTI E INADEMPIENZE GRAVI.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le indagini in caso di incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze della legislazione comunitaria, siano effettuate dalla pertinente autorità in modo da:

a)      chiarire le cause dell’evento e il suo impatto sull’ambiente; nonché, ove opportuno, la responsabilità, anche civile,

a)      dell’evento e delle sue conseguenze inviando le conclusioni all’autorità responsabile dell’applicazione, se diversa da quella preposta all’ispezione;

b)      ridurre e, ove possibile, porre rimedio agli impatti ambientali dell’evento determinando le azioni appropriate che il gestore (i gestori) e le autorità devono intraprendere;

c)      determinare le azioni da intraprendere per evitare ulteriori incidenti, inconvenienti e inadempienze

d)      se necessario, adottare misure di applicazione o sanzioni.

 

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