NOVITA' Unione Europea
Regolamento CE n. 933/1999 del 29/4/1999 "modifica regolamento CEE n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia Europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale" (Guce L n. 117 del 5/5/1999)
COMUNICATO: Entrata in vigore del trattato di Amsterdam che modifica il trattato dell'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997. (Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8/4/1999)A seguito dell'emanazione della legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, che ha autorizzato la ratifica italiana del trattato di Amsterdam che modifica il trattato dell'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, si e' provveduto a
depositare lo strumento di ratifica in data 24 luglio 1998. Essendosi verificate le condizioni previste dell'art. 14 , l'atto sunnominato entrera' in vigore il 1 maggio 1999.Le novità principali in materia ambientale
Il principio dello sviluppo sostenibile
Il nuovo art. 2 del Trattato UE , dopo Amsterdam, precisa e rafforza il principio dello sviluppo sostenibile tra gli obiettivi fondamentali della Unione Europea al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nonché il suo miglioramento e quello della qualità della vita dei cittadini europei. Così l’obbligo di un elevato livello di protezione ambientale viene esteso a tutte le istituzioni della UE (Commissione, Parlamento, Consiglio dei Ministri)
Principio di integrazione
Il nuovo trattato rafforza il principio di integrazione già affermato dall’art. 130 R comma 2 del Trattato dell’Unione Europea , secondo il quale " Le esigenze connesse alla tutela ambientale devono essere integrate nella definizione e attuazione delle altre politiche comunitarie " . Il nuovo art. 3C (introdotto dal Trattato di Amsterdam) afferma che "Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e attuazione delle politiche e azioni comunitarie ex art. 3 , in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile" . Quindi il principio di integrazione diventa principio generale dell’azione comunitaria e non solo delle politiche come era nella versione precedente del Trattato.
Il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri
Il trattato di Amsterdam modifica l’art. 100A del trattato UE disciplinando in modo più restrittivo la possibilità da parte degli stati membri di emanare norme nazionali anche dopo l’emanazione di norme comunitarie di armonizzazione, in materia ambientale. In tal caso lo Stato membro dovrà dimostrare un’esigenza specifica, scientificamente fondata, insorta dopo l’adozione del provvedimento comunitario. La Commissione nell’accettare o meno la deroga suddetta dovrà valutare anche l’obiettivo generale del raggiungimento di livelli elevati di protezione ambientale in base al nuovo articolo 2 del Trattato.
Procedure di decisione di atti comunitari ambientali
Si estende il potere di codecisione del parlamento nell’approvazione degli atti comunitari a tutti gli atti per raggiungere obiettivi UE in materia ambientale , oltre che ai Piani di Azioni sull’Ambiente. Resta invece la regola unanimità del Consiglio dei Ministri UE, in caso di contrasto con il Parlamento, relativamente alle procedure di decisione in materia di
disposizioni fiscali
assetto territorio destinazione suolo
gestione risorse idriche
misure su fonti energetiche
E’ inserito l’obbligo del parere del Comitato Regioni della Unione Europea per l’approvazione degli atti comunitari in materia ambientale.