Decreto legislativo 11/5/1999 n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (Gazzetta Ufficiale suppl.ord. al n. 124 del 29/5/1999)
Premessa
Il decreto legislativo in esame, in attuazione di direttive UE (acque reflue, inquinamento da nitrati da fonti agricole: 91/271 e 91/676), supera varie normative in particolare la legge 319/1976 che verrà abrogata
Poteri sostitutivi dello stato
Il testo unico in attesa di pubblicazione sulla G.U., conferma la ripartizione delle competenze in materia di tutela delle acque stabilite ex dlg 112/1998. L'art. 3.3 del T.U. riconosce allo Stato poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle regioni e degli enti locali in relazione all'esercizio delle loro funzioni, quando tale inerzia comporti:
Obblighi informativi delle Regioni (art. 3.7)
Le Regioni divulgano i dati sullo stato di qualità delle acque e li trasmettono all'Anpa secondo gli indirizzi di un D.M. Ambiente previa intesa Conferenza Stato-Regioni
Gli obiettivi minimi di qualità per le acque (art. 4)
Obiettivi di qualità ambientale: art. 4.2 allegato 1 ® per tutti i corpi idrici. Distinti in scadenze temporali secondo la rigorosità dell'obiettivo (buono entro 2016) Termini diversi stabiliti dalle Regioni per i corpi idrici con caratteri tali da rendere impossibile raggiungere il livello di buono entro ilo 2016 (art. 5.4)
Obiettivi di qualità per specificia destinazone: art. 4.3 allegato 2 ® balneazione, produzione di acqua potabile, balneazione, acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi (art. 6.1)
N.B. Le Regioni possono stabilire obiettivi più elevati (art. 4.7)
Procedura di raggiungimento obiettivi di qualità
Obiettivi di qualità ambientale (art. 5)
Obiettivi di qualità per specifica destinazione (art. 6 - 17)
Le regioni predispongono programmi di mantenimento della qualità delle acque all'obiettivo di qualità per specifica destinazione.
Aree sottoposte a particolare tutela
Aree sensibili (art.18)
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (art. 19)
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari ed altre zone vunerabili (art. 20)
Aree di salvaguardia acque per consumo umano (art. 21)
Si introducono importanti modifiche al Dpr 236/1988 (che stabilisce nei suoi allegati i parametri di qualità delle acque potabili e quelli di campionamento). In particolare il TU prevede che l'individuazione delle aree di salvaguardia da parte delle Regioni sia effettuata su proposta dell'Autorità di Ambito. Inoltre il TU sostituisce gli art. 5, 6 e 7 del dpr 236/1988 che stabiliscono la distinzione delle aree di salvaguardia nelle seguenti zone:
sono le zone immediatamente vicine le captazioni o derivazioni. Deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, si possono fare solo opere di captazione o di servizio
sono le zone immediatamente limitrofe alla zona di tutela assoluta. L'art. 6 vieta una serie di attività in queste zone.
in queste zone si possono adottare, da parte delle regioni, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici e zootecnici, nonché misure di destinazione del territorio: da inserire negli strumenti urbanistici generali e di settore. All'interno delle zone di protezione le regioni individuano:
Tutela quantità risorse idriche - risparmio idrico
Piani di tutela (art. 22.2)
Contengono misure per il mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico (definito dall'Autorità di Bacino secondo i criteri di priorità della legge 36/1994)
Concessioni di derivazione (art. 22.3)
Le Regioni trasmettono alle Autorità di Bacino ogni informazione utile in merito alla gestione della Concessione. Occorre comunque garantire, anche per le derivazioni in atto, il minimo deflusso vitale nei corpi idrici. Possono essere predisposte revisioni e limitazione delle derivazioni in atto (art. 22.6). Occorre il parere dell'Autorità di bacino sulla concessione di derivazione:
L'art. 23.2 stabilisce criteri prioritari nell'assegnazione della concessione secondo i principi del risparmio idrico. L'art. 23.4 introduce importanti sanzioni in materia di violazione degli obblighi sulle concessioni derivazione
Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico (art. 22.4)
Sono predisposte dal Ministero Lavori Pubblici, previa intesa Conferenza stato regioni, attraverso il calcolo degli afflussi e delle perdite all'interno di un bacino idrogeologico.
Misure regionali di risparmio idrico (art. 25 e 26)
La disciplina degli scarichi
Reti fognarie (art. 27)
Sono stabilite scadenza temporali per realizzarle secondo le dimensioni di popolazione dei comuni
Scarichi idrici (art. 28)
Valori di emissione: allegato 5. Possibili deroghe delle Regioni tranne che per le sostanze più pericolose (art. 28.2)
Depurazione (art. 31)
Sono stabilite scadenze temporali per la depurazione degli scarichi nei diversi comuni
Misure particolari di tutela dei corpi idrici dall'inquinamento
Autorizzazioni scarichi (art. 45)
Ex disciplina regionale le autorizzazioni spettano alle Province in generale ed ai Comuni per gli scarichi in pubbliche fognature
Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (art. 41).
Si prevedono interventi regionali per la tutela delle fasce di rispetto (10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune) al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità. Per tale finalità le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale.
Se le aree sono comprese in aree protette la concessione è gratuita.
Piani regionali di tutela delle acque
Contenuto dei Piani di tutela