SCARICHI IDRICI E TUTELA DELLE ACQUE

Deliberazione Consiglio Regionale  n. 53 del 08/02/2000” Approvazione nuovo schema di convenzione tipo tra autorita’ di ambito ottimale territoriale e gestore del servizio idrico integrato”.  (Boll. n 12 del 22/03/2000, parte Seconda , SEZIONE I )
   Si tratta della delibera che adegua lo schema di convenzione tipo al nuovo testo unico delle acque dlg 152/1999 . Lo schema di convenzione è previsto dall’art. 11 della legge 36/1994 (disciplina gestione risorse idriche) è contiene le regole di indirizzo per disciplinare i rapporti tra enti locali e gestori del servizio idrico integrato (depurazione, fognatura e acquedotto)

   La convenzione tipo prevede, in particolare:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;

d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

g) la facoltà di riscatto da parte degli enti locali secondo i princìpi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 ;

h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i princìpi del codice civile;

m) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze. 

Deliberazione Consiglio Regionale n. 132 del 01/03/2000  “Legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36) - Direttive alle A.A.T.O. in materia di impianti di depurazione mista industriale”   (Boll. n 16 del 19/04/2000, parte Seconda , SEZIONE I )
   Con la delibera in oggetto viene approvata la seguente direttiva : "Per quanto  riguarda le  gestioni degli  impianti pubblici di  depurazione  che  trattano  in  modo  promiscuo  acque  reflue  prevalentemente industriali, l’Autorità di Ambito ne assicura  la permanenza  e lo  sviluppo in tutti i casi in cui si rilevi  che il  trasferimento della  gestione dei suddetti impianti al gestore   del   servizio   idrico   integrato   determinerebbe  diseconomie o  lievitazioni  di  costi,  pregiudizievoli  alla  economicità,  efficienza  ed  efficacia  della  gestione  del    servizio. In tal caso il soggetto concedente sottopone istanza  all’Autorità di  ambito  che,  riscontratane  la  rispondenza  anche con  i piani  pluriennali per  la gestione integrata del   servizio di  cui al  comma 7  dell’art. 2 della LR 26/97, può    autorizzare provvisoriamente la prosecuzione della gestione da  parte del  soggetto esercente  fino all’affidamento al gestore  unico, garantendo  la salvaguardia delle conoscenze tecniche e  la specificità  delle gestioni esistenti nella società unica di gestione."

Decreto legislativo 11/5/1999 n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (Gazzetta Ufficiale suppl. ord. al n. 124 del 29/5/1999)


Decreto Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n.238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche" (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26/7/1999)
Art. 1.Demanio idrico
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne. Ciò non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne. La raccolta delle acque di cui al comma 2 in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti.
Art. 2.Abrogazione di norme
In coerenza con la generalizzazione della dichiarazione di pubblicità delle acque vengono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'articolo 910 del codice civile, gli articoli 1, 2, 3 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, l'articolo 1, l'articolo 103, secondo comma, dalla parola: "Se" alla parola: "caso" e l'articolo 104 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.


Legge 9/7/1999 n. 127 "Conversione in legge del decreto legge 11/5/1999 n. 127: proroga di termini in materia di acque di balneazione" (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10/7/1999)
Questo provvedimento proroga al 31/12/1999 la disciplina prevista dal D.L. 109/1993 convertito nella Legge 185/1993. La normativa prorogata si riferisce alla possibilità da parte delle regioni di deroga ai valori limite dell'ossigeno disciolto previsti dal Dpr 470/1982 (qualità delle acque di balneazione). La disciplina prorogata prevedeva altresì che la Regione in contemporanea all'adozione della suddetta deroga doveva predisporre un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili effetti igienico sanitari, indicando i tratti di costa interessati dalla suddetta deroga.


Decreto Presidente della Repubblica 9/4/1999 "Finalizzazione e riparto di somme di cui al Fondo speciale in materia di risorse idriche" (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/6/1999)

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1/6/1999)

Decreto Legge 11/5/1999 n. 127 "Proroga di termini in materia di acque di balneazione" (Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12/5/1999 )

COMUNICATO: "Entrata in vigore della Convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso atto finale e risoluzioni, firmata a Londra 30 novembre 1990. (GU n. 98 del 28-4-1999)
A seguito dell'emanazione della legge 15 dicembre 1998, n. 464, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1999, che ha autorizzato la ratifica della convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso atto finale e risoluzioni, firmata a Londra 30 novembre 1990, si e' provveduto a
depositare lo strumento di ratifica in data 2 marzo 1999. Ai sensi dell'art. 16, l'atto sunnominato entrerà in vigore il 2 giugno 1999.


Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. " ( Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 42 del 10/12/1998)

Inquinamento delle acque. Riparto di competenze (ART. 20) Nella materia "inquinamento delle acque" di cui agli artt. 79 e seguenti del dlg 112/1998 sono riservate alla Regione:

Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o attribuite ai Comuni ed in particolare:

E' attribuita ai Comuni la determinazione delle aree di salvaguardia dei siti di presa delle acque destinate al consumo umano.


D.L. 25/5/1998 n. 156 convertito nella legge 22/7/1998 n. 243 "Proroga dei termini in materia di acque di balneazione" (Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24/7/1998)

Viene prorogata fino al 31/12/1998 la disciplina della legge 185/1993 che reca modifiche al Dpr 8/6/1982 n. 470 concernente l’attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell’8/12/1975 relativa alla qualità delle acque di balneazione


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