Ambiente e Lavoro Toscana
ONLUS

REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999 del 21 giugno 1999 "recante disposizioni generali sui Fondi strutturali" (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L/161 del 26/6/1999)

Le principali novità introdotte dal nuovo regolamento quadro sui Fondi strutturali per il finanziamento delle politiche di sviluppo nella UE sono le seguenti:

Riduzione degli obiettivi
Gli obiettivi sono ridotti a tre:
  1. Promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo (69,7%);
  2. Favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (11,5%);
  3. Favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione. Interventi in zone non interessate dagli obiettivi 1 e 2 (12,3%).
N.B.
Il nuovo obiettivo 2 riunirà gli attuali obiettivi 2 e 5b, le azioni URBAN (Iniziativa comunitaria per le zone urbane, finanziata dal FESR e FSE), nonché le attività di zone dipendenti dalla pesca. Il nuovo obiettivo 3 darà priorità a: avviamento al lavoro; formazione continua; promozione di iniziative locali per l'occupazione (ivi compresi i patti territoriali per l'occupazione); il coordinamento dei programmi ex obiettivo 3 con le politiche nazionali a favore dell'occupazione.
La valutazione ambientale
La valutazione riguarda tutti e tre gli obiettivi (prima solo 1,2 e 5b)

La concertazione

L'azione comunitaria si fonda su una stretta concertazione tra Commissione, Stato membro e i seguenti soggetti:

  • le autorità regionali e locali e le altre autorità competenti;

  • le parti economiche e sociali;

  • gli altri organismi competenti.
  • Spetta a ciascun stato membro, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, scegliere e designare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro di cui al primo comma, favorendo il massimo coinvolgimento, anche ove del caso, degli organismi attivi nel campo dell'ambiente e della promozione della parità tra uomini e donne.


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