SVILUPPO SOSTENIBILE, FINANZIAMENTI E TASSAZIONE AMBIENTALE

Decisione della Commissione del 15/6/2000 che modifica la Decisione  98/94/CE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto carta

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 8 maggio 2000 
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16-05-2000
 

Fissazione dei limiti di ammissibilita' alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, delle attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e delle costruzioni e individuazione dei servizi reali ammissibili alle medesime agevolazioni.

I programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda, di cui alle classi 40.10 e 40.30 della classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, sono ammessi limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici e con indice energetico non inferiore a 0,60.

Il decreto definisce quali fonti rinnovabili oltre a quelle tradizionalmente intese anche la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici

Tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purche' gli stessi siano di proprieta' dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilita', per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

L’allegato 2 individua i servizi per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Risulta interessante la previsione dell’attività di smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:

a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.00.1), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;

b) smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attivita' affini (rif 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000 Approvazione del programma nazionale "Biocombustibili"
(PROBIO).
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17-05-2000

Il programma, che non prevede interventi di sostegno "ordinario" al mondo produttivo, e' orientato verso l'attuazione di attivita' dimostrative/divulgative con una forte caratterizzazione territoriale, in grado di stimolare sia le amministrazioni locali che gli imprenditori agricoli ed industriali verso un ulteriore sviluppo dei biocombustibili, e potra' fare affidamento su forme di supporto ed incentivazioni provenienti da altre fonti.

Tipologie di intervento.

le azioni previste dal PROBIO, pur incentrate sul settore primario, e quindi coordinate dal MIPAF, devono andare nel senso di stimolare le filiere biocombustibili in tutte le loro componenti.

Le azioni previste sono strutturate su due livelli:

centrale e regionale.

Il Programma di attivita' e' strutturato su sei progetti regionali e su due a valenza interregionale, risultanti dallo stralcio di altrettante sotto-azioni, di piu' ampio interesse e ricaduta, avanzate dalle amministrazioni regionali che fungeranno comunque da capofila dei rispettivi comitati di gestione costitutiti ex lege n. 578/1996.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AGLI STATI MEMBRI del 28 aprile 2000 che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario Interreg III

G.U.C.E n. C/143 del 23/05/2000

Fondandosi sull'esperienza acquisita con le precedenti iniziative Interreg, la presente nuova fase si articola in tre sezioni:

a) promozione dello sviluppo regionale integrato tra regioni di frontiera contigue, comprese le frontiere esterne a talune frontiere marittime (sezione A); a questa sezione è destinata la quota preponderante delle risorse finanziarie;

b) contributo all'integrazione territoriale armoniosa nella Comunità europea (sezione B);

c) miglioramento delle tecniche e delle politiche di coesione e sviluppo regionale mediante la cooperazione transnazionale/interregionale (sezione C).

Cooperazione transfrontaliera (Sezione A)

Finalità: Cooperazione transfrontaliera tra autorità di zone limitrofe ai fini della creazione di poli socioeconomici

transfrontalieri mediante strategie congiunge di sviluppo territoriale sostenibile.

Tematiche prioritarie

Questa sezione riguarda in particolare le seguenti tematiche:

1.      promozione dello sviluppo urbano, rurale e costiero;

2.      incentivi all'imprenditorialità e allo sviluppo di piccole imprese (anche nel settore del turismo) ed iniziative per l'occupazione locale;

3.      promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro e dell'integrazione sociale;

4.      condivisione di risorse umane e di strutture nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell'istruzione, della cultura, delle comunicazioni e della sanità al fine di aumentare la produttività e contribuire a creare posti di lavoro duraturi;

5.      incentivi alla tutela dell'ambiente (locale, globale), risparmio energetico e promozione di fonti di energia rinnovabili;

6.      miglioramento di reti e servizi nel campo dei trasporti (in particolare dei trasporti ecocompatibili), dell'informazione e della comunicazione, nonché dei sistemi di approvvigionamento idrico ed energetico;

7.      cooperazione in ambito giuridico ed amministrativo ai fini dello sviluppo economico e della coesione sociale;

8.      aumento delle potenzialità di cooperazione transfrontaliera umana e istituzionale ai fini dello sviluppo economico e della coesione sociale.

L'elenco non è esaustivo.

Cooperazione transnazionale (sezione B)

Finalità: Cooperazione transnazionale tra autorità nazionali, regionali e locali ai fini della promozione di una maggiore integrazione territoriale tra ampi raggruppamenti di regioni europee, per realizzare uno sviluppo sostenibile, armonioso ed equilibrato nella Comunità e una migliore integrazione territoriale con i paesi candidati e altri paesi terzi limitrofi.

Possono essere richiesti contributi ai seguenti fini:

1.      elaborazione di strategie operative di sviluppo territoriale a livello transnazionale, compresa la cooperazione

2.      tra città e tra zone urbane e rurali, al fine di promuovere uno sviluppo policentrico sostenibile;

3.      promozione di sistemi di trasporto efficienti e sostenibili e miglioramento dell'accesso alla società dell'informazione;

4.      promozione dell'ambiente e sana gestione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche;

5.      promozione dell'integrazione tra regioni marittime e delle regioni insulari attribuendo ad ognuna una priorità specifica e un'adeguata dotazione finanziaria;

6.      promozione della cooperazione integrata delle regioni ultraperiferiche.

Cooperazione interregionale (Sezione C)

Finalità: La cooperazione interregionale è destinata a migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale e di coesione mediante la creazione di reti, in particolare nelle regioni in ritardo di sviluppo o in fase di riconversione.

Zone ammissibili: l'intero territoriale della Comunità.

Tematiche prioritarie: La presente sezione riguarda iniziative di cooperazione connesse a tematiche specifiche.

ALLEGATO I

SEZIONE A: ZONE AMMISSIBILI

ALLEGATO II

SEZIONE A: ELENCO INDICATIVO DI TEMATICHE PRIORITARIE E DI MISURE SOVVENZIONABILI

1.      SEZIONE B: PRIORITÀ E MISURE  

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