SILUPPO SOSTENIBILE, FINANZIAMENTI E TASSAZIONE AMBIENTALE  

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AGLI STATI MEMBRI
del 28 aprile 2000 recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile Š Urban II

G.U.C.E. n. C/141 del 19/05/2000

La nuova iniziativa comunitaria si propone i seguenti obiettivi:

a) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di strategie particolarmente innovative ai fini della rivitalizzazione socioeconomica sostenibile dei centri urbani medio-piccoli o di quartieri degradati delle grandi città;

b) favorire lo sviluppo e lo scambio di conoscenze ed esperienze sulla rivitalizzazione e lo sviluppo urbano sostenibile nella Comunità.

Sono ammissibili all'iniziativa aree urbane situate sia all'interno che all'esterno di zone interessate dagli obiettivi 1 e 2, e che soddisfino almeno tre dei seguenti criteri:

a)      elevato tasso di disoccupazione di lunga durata;

b)      scarsa attività economica;

c)      notevole povertà ed emarginazione;

d)      esigenza specifica di riconversione a seguito di problemi socioeconomici locali;

e)      forte presenza di immigrati, gruppi etnici e minoranze, profughi;

f)        basso livello d'istruzione, carenze significative di specializzazione e tassi elevati di abbandono scolastico;

g)      elevata criminalità;

h)      andamento demografico precario;

i)        ambiente particolarmente degradato.

 

ELENCO INDICATIVO DELLE MISURE SOVVENZIONABILI

A norma del regolamento generale, tutti gli interventi che beneficiano di un contributo del FESR devono rientrare nel campo d'applicazione dei Fondi strutturali e rispettare le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese; devono inoltre essere conformi alle altre politiche comunitarie, comprese le regole di concorrenza.

Tra gli altri si indicano:

1) riurbanizzazione plurifunzionale ed ecocompatibile degli spazi urbani tra cui risanamento di siti urbani degradati e di terreni contaminati, recupero di spazi pubblici, compreso il verde pubblico e ristrutturazione sostenibile ed ecocompatibile di edifici per insediarvi attività socioeconomiche;

2) imprenditorialità e patti per l'occupazione tra cui sostegno alle attività economiche, commerciali, cooperative, consortili e di servizi per le PMI, creazione di centri di promozione aziendale, strutture per il trasferimento di tecnologia, costituzione di partenariati pubblici/privati, segnatamente per la gestione dei programmi integrati di sviluppo economico e la promozione di attività economiche ecologiche;

3) integrazione degli emarginati e offerta di servizi di base economicamente accessibili;

4) trasporti pubblici integrati e comunicazioni tra cui riorganizzazione del sistema dei trasporti,

creazione di isole pedonali, sistemi di controllo intelligente del traffico, parcheggi in prossimità di una fermata dei mezzi pubblici («park and ride»), mezzi di trasporto pubblici ad alto rendimento energetico;

5) riduzione all'origine della quantità di rifiuti e smaltimento degli stessi; gestione efficiente delle risorse idriche, riduzione dell'inquinamento acustico e dei consumi di idrocarburi;

6) sviluppo delle potenzialità tecnologiche della società dell'informazione;

7) miglioramento della gestione.

Decreto Ministero Ambiente  17 dicembre 1999 “ Modalità  di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo Life - Ambiente per l'annualità  2000” (Gazzetta  Ufficiale n. 17 del 22/1/2000) 

   LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement )  è disciplinato dai   Regolamenti  1973/92 e  1404/96 . E’ in fase di approvazione un nuovo regolamento da parte della Unione Europea .

   Il LIFE finanzia :

a)      azioni per la conservazione della natura: definite dalle direttive  habitat naturali e sulla  conservazione degli uccelli selvatici ;

b)      azioni innovative per promuovere  sviluppo sostenibile nell’industria;

c)      azioni di promozione e assistenza tecnica per le comunità locali per incoraggiare l'integrazione degli aspetti ambientali nel riassetto e  pianificazione del territorio per promuovere lo sviluppo sostenibile; 

   Il decreto in oggetto stabilisce per il 29/2/2000 la data per la presentazione delle proposte da finanziare con il progetto LIFE . Tale data potrà essere prorogata in caso di approvazione definitiva  del nuovo regolamento di disciplina delle procedure di accesso ai fondi LIFE.  Le proposte dovranno essere redatte secondo le istruzioni di cui all'opuscolo informativo predisposto dalla Commissione europea e dovranno essere presentate, al Ministero dell'ambiente - Servizio per la collaborazione agli organi di alta consulenza - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma. L'opuscolo informativo e' disponibile presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per la collaborazione agli organi di alta consulenza  

Deliberazione Consiglio Regionale n. 370 del 15/12/1999 “Legge regionale 29/7/1998 n. 41 : Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile – ripartizione ed assegnazione del fondo per l’anno 1999 “  (Bollettino Ufficiale Regione Toscana  n. 2 del 12/1/2000)

    La legge regionale 41/1998 commentata in altra parte  della presente sezione  è stata successivamente integrata con i seguenti provvedimenti:

1.      deliberazione del 10.5.99 n. 533 che ha individuato quali ambiti di sperimentazione i seguenti sistemieconomici locali:

-         Valle del Serchio (Provincia di Lucca) con riferimento prioritario al quadrante Garfagnana- 

-         Area pistoiese - quadrante montano (Provincia di Pistoia)-

-         Val di Cecina - quadrante costiero e interno (Province di Livorno e Pisa)

-         Arcipelago (Provincia di Livorno)

-         Amiata grossetano (Provincia di Grosseto)

-         Area dei monti Pisani - (Province di Lucca e Pisa) 

2.      deliberazione n. 1030 del 14 settembre 1998 che previsto disposizioni per la redazione dei programmi locali di sviluppo e per la presentazione delle domande di contributo;  

3.      deliberazione del 16 novembre1998 n. 1355 ha nominato il nucleo di valutazione dei programmi locali di sviluppo sostenibile  

4.      con deliberazione n. 1383 del 16 novembre 1998sono stati  impartiti  indirizzi specifici per la valutazione della rilevanza dei programmi locali di sviluppo ai fini della ripartizione dei contributi;  

5.      con deliberazione n. 495 del 3maggio 1999 ha impartito direttive per l’applicazione del disciplinare sull’erogazione dei contributi; 

   La deliberazione in oggetto n. 370 del 15/12/1999 il Consiglio Regionale assegna, quale contributo alla realizzazione dei programmi e progetti elencati nell’allegato A  alla  deliberazione   l’ammontare complessivo di L.6.000.000.000. La deliberazione inoltre stabilisce che  i predetti contributi sono condizionati all’osservanza dei presupposti e delle modalità  specificati nel disciplinare allegato sotto la lettera B alla presente deliberazione  

Direttiva 1999/94/CE  del 13/12/1999 relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GUCE  L/126 del 18/1/2000)

  L’obiettivo della Direttiva è quello di favorire acquisti consapevoli in materia di autovetture al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione dell’effetto serra  concordati dalla Unione Europea a livello internazionale.

   La direttiva prevede che un’etichetta sia apposta sull’autovettura nuova  presso i punti di vendita , relativa al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2  . Tale etichetta dovrà essere conforme ai requisiti  indicati nell’allegato I alla presente direttiva. 

Deliberazione Giunta Regionale n. 68 del 31/1/2000  “Progetti per interventi di miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali nei centri urbani . Individuazione delle priorità  ai sensi dell’art. 4 D.M. 22/10/1999” (Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 8 del 24/2/2000 parte seconda sezione I)  

   Il D.M. 22/10/1999 disciplina i criteri di presentazione e selezione dei progetti per interventi di miglioramento della mobilità  e delle condizioni ambientali nei centri urbani con relativa individuazione delle risorse finanziarie utilizzabili. La deliberazione della giunta regionale , in attuazione dell’art. 4 del D.M. in oggetto, predispone l’elenco dei progetti  da finanziare in via prioritaria  

Decreto Ministero Ambiente 25 gennaio 2000 “Domeniche ecologiche”  (Gazzetta Ufficiale  n. 33 del 10 - 02- 2000)

   Si tratta del D.M. che stabilisce le modalità e i criteri di finanziamento per i Comuni che aderiscono al progetto Domeniche ecologiche promosso dal Ministero dell’Ambiente (chiusura domenicale dei centri cittadini alla circolazione delle auto) . Secondo il D.M. in oggetto possono presentare istanza di cofinanziamento, qualora abbiano aderito all'iniziativa "Domeniche ecologiche" entro il 31 gennaio 2000, i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, quelli inclusi negli elenchi regionali zone a rischio di inquinamento atmosferico secondo i piani regionali di risanamento della qualità dell’aria , i comuni capoluogo di provincia anche se con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, nonché i consorzi tra comuni la cui popolazione complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.

  Il D.M. stabilisce le aree di progetti ed iniziative finanziabili, i limiti di finanziamento per ogni aree e le modalità di richiesta dei finanziamenti .

Delibera CIPE n. 299 del 21/12/1999  “Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione”  (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15/2/2000)

     Con la delibera in oggetto è adottato il programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione secondo le linee guida approvate dal Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione il 22 luglio 1999.

I Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica, dell'ambiente, dell'industria, dei trasporti, dei lavori pubblici, della ricerca scientifica, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, del commercio con l'estero trasmettono alla Commissione sviluppo sostenibile e al Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione, entro novanta giorni, il quadro delle risorse allocate sui bilanci ordinari di ciascuna amministrazione riferite a:

·        protezione del suolo;

·        gestione sostenibile delle risorse idriche;

·        riduzione d'impatto delle attività produttive;

·        riequilibrio territoriale;

·        informazione, formazione e ricerca,

 Le risorse suddette dovranno essere  finalizzate a programmi ed interventi di lotta alla siccità e alla desertificazione nelle aree vulnerabili del territorio nazionale e nei Paesi in via di sviluppo, secondo le priorità della politica di cooperazione. 

   Il Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione, con il contributo di istituzioni ed organismi tecnico-scientifici,
promuove e coordina: il supporto necessario alle regioni e alle autorità di bacino per l'individuazione delle "aree vulnerabili alla desertificazione", in base a quanto previsto dall'art. 20, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 152/1999 (testo unico sulla tutela delle acque) ; l'adozione di standard e metodologie più idonei alla conoscenza,prevenzione ed alla mitigazione dei fenomeni desertificazione nelle "aree vulnerabili"; la predisposizione del contributo italiano al programma di azione regionale del nord Mediterraneo atte ad assicurare un'adeguata partecipazione ai lavori di coordinamento con i partner dell'annesso IV; la raccolta dei dati sui suoli in forma omogenea su tutto il territorio nazionale sulla base delle attività dell'Osservatorio nazionale pedologico, dei servizi pedologici regionali o altri uffici
con compiti analoghi, in stretto rapporto operativo con l'Ufficio europeo del suolo.

  
La VI commissione CIPE, su proposta del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di intesa con la conferenza unificata, definisce un quadro di priorità riferito al programma di azione nazionale ed ai programmi regionali e dell'autorità di bacino e sottopone all'approvazione del CIPE entro il 31 luglio 2000 il conseguente piano di attività per la lotta alla siccità ed alla desertificazione.

   La VI commissione CIPE, su proposta del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, sentita la conferenza unificata, sottopone alla approvazione del CIPE entro il 31 maggio 2000 il programma nazionale di informazione, formazione e ricerca sulla lotta alla siccità e desertificazione

    La delibera individua infine una serie di  strategie della cooperazione italiana per la lotta alla siccita' e desertificazione nei Paesi in via di sviluppo .  

Decreto Ministero Ambiente 15/2/2000 “Sospensione dei progetti finanziabili nell’ambito del Programma LIFE Ambiente annualità 2000”  (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21/2/2000)

   Il programma LIFE rientra tra le Iniziative Comunitarie finalizzate a finanziare, attraverso una selezione svolta dalla Commissione della UE , vari progetti nei seguenti settori :

a) azioni per la conservazione della natura: definite dalle direttive  habitat naturali e sulla  conservazione degli uccelli selvatici ;

b) altre azioni :

i) azioni innovative per promuovere  sviluppo sostenibile nell’industria;

ii) azioni di promozione e assistenza tecnica per le comunità locali per incoraggiare l'integrazione degli aspetti ambientali nel riassetto e  pianificazione del territorio per promuovere lo sviluppo sostenibile;

  Il Decreto Ministeriale 15/2/2000 sospende la presentazione dei progetti al Ministero dell’Ambiente in attesa del nuovo termine di presentazione dei progetti  alla Commissione da parte degli Stati membri (il termine attuale era il 31/3/2000) . Lo spostamento del termine da parte della UE è dovuto al fatto che è in corso di approvazione il nuovo regolamento per l’attuazione del programma LIFE Ambiente per il periodo 2000-2004 .

Decreto Ministero Ambiente 8 febbraio 2000  “Sensibilizzazione e informazione dei cittadini per le domeniche ecologiche”  (Gazzetta Ufficiale  n. 44 del 23/2/2000)

   L'art. 6 del  decreto del Ministro dell'ambiente n. 25/1/2000 n. 2 “Domeniche ecologiche” , che  assegna al direttore del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente risorse finanziarie pari a 6.000 milioni di lire . Tali finanziamenti sono finalizzati alla sensibilizzazione e all'informazione ai cittadini sulle tematiche della mobilita' sostenibile e per il più efficace  svolgimento delle "Domeniche ecologiche".

   L'art. 5 del decreto ministeriale 25/1/2000 prevede che con proprio decreto il direttore del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente definisca i criteri e le modalita' per la valutazione delle richieste, per l'ammissione ai finanziamenti, per il trasferimento delle risorse e per il controllo.
   L’art. 4 del D.M. 8/2/2000  disciplina  le  modalita' di presentazione delle domande di cofinanziamento. L’art. 5 disciplina le condizioni di ricevibilita' dei progetti . L’art. 6 disciplina le modalità di  valutazione dei progetti proposti.  L’art. 7 disciplina le modalita' di finanziamento dei progetti.

Decreto Ministero Ambiente 17 febbraio 2000 “Domeniche ecologiche” (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/3/2000)

   Il D.M. 172/2000 ad integrazione del D.M. 25/1/2000 precisa le finalità e interventi ammissibili al cofinanziamento dei progetti rientranti nell’iniziativa sulle domeniche ecologiche.
  Sono ammessi a cofinanziamento, con le modalità di cui all’art. 6, i programmi presentati da comuni e consorzi di comuni, come definiti dai D.M. 25/1/2000 e 8/2/2000 , finalizzati alla:
a) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di trasporto pubblico che utilizzano mezzi ad emissioni zero o a basse emissioni, inclusi quelli a trazione elettrica e/o ibrida, alimentati esclusivamente a gas naturale o GPL, dotati di alimentazione "bi-fuel", compresi ciclomotori e biciclette a pedalata assistita;
b) regolazione e controllo del traffico nei centri urbani mediante sistemi automatizzati, applicazione di "road pricing";
c) promozione dell'impiego di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale.
   L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al precedente comma e' di 55.000 milioni di lire, cosi' ripartite:
misura a): 40.000 milioni di lire;
misura b): 7.500 milioni di lire;
misura c): 7.500 milioni di lire.
  E' ammessa a cofinanziamento, con le modalità  di cui al successivo art. 6, i programmi presentati da comuni e consorzi di comuni, come definiti dai D.M.  successivo art. 2, finalizzati al completamento delle reti di rilevamento della qualità  dell'aria. Sono destinate al finanziamento di questa misura risorse pari a 5.000 milioni di lire.

  Il D.M. 17/2/2000 integra anche la disciplina delle modalità di presentazione delle domande di cofinanziamento già disciplinata dai D.M. 21/1/2000 e 8/2/2000. 

Legge 18 febbraio 2000, n. 27  "Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'" ( Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2000)

   L’art. 1 della legge in oggetto modifica l’art. 2 della legge 454/1997 , prevedendo il finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

-         la riconversione e modifica del parco veicolare circolante per consentire una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard più  elevati di quelli previsti dalla normativa in vigore. L'intervento dello Stato è  limitato sino alla compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento agli standard tecnici più elevati in materia di emissioni e di sicurezza. A  tali iniziative e' riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a) della legge 454/1997;

-         interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, per i quali può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative e' riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a) della legge 454/1997 .

Deliberazione Consiglio Regionale  n 1 del 18/01/2000 “Piano energetico regionale “  (Bollettino Ufficiale Regione Toscana  n 9 del 01/03/2000)

   Secondo la Legge Regionale  27  giugno 1997,  n.45 (Norme in materia di risorse energetiche)  prevede che la Regione predisponga il Piano Energetico  Regionale individuando  in  esso  lo  strumento attuativo degli  indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo. L’art. 4 della L.R. 45/1997 disciplina le modalità  di elaborazione e di approvazione del Piano Energetico Regionale.

   Il Piano energetico regionale è distinto nel quadro conoscitivo sullo stato delle risorse energetiche e delle modalità di produzione , trasporto e utilizzo delle diverse fonti nella regione Toscana .  La seconda parte  contiene le linee di indirizzo per le strategie regionale di programmazione e pianificazione in materia di energia e risparmio energetico . Esiste anche un piano di fattibilità finanziaria per l’attuazione di tali linee di indirizzo .

 Deliberazione Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 21 dicembre 1999  “Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici: iniziative prioritarie”  (Deliberazione n. 218/99).

    La deliberazione in oggetto costituisce attuazione della delibera del CIPE del 19 novembre 1998, "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra", che, al punto 2.1, affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, per le politiche agricole, il compito di predisporre e sottoporre all'approvazione del CIPE il Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti
climatici.

   La deliberazione elenca una serie di iniziative prioritarie  all’interno del Programma nazionale  1999-2001 , si tratta della divulgazione (nelle scuole e nei mass – media)  di una serie di documenti ufficiali nazionali e UE nonché del programma ambiente dell’ONU (UNEP) in materia di lotta contro l’effetto serra, sviluppo sostenibile , risparmio energetico , uso delle fonti rinnovabili .  Inoltre è prevista la promozione di programmi di informazione locale finalizzati in particolare alla diffusione delle migliori pratiche e tecniche di risparmio energetico nell'ambito dei comuni e degli altri enti locali.

Delibera Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 226 del 21 dicembre 1999 “ Programma nazionale per la ricerca sul clima - Temi di ricerca prioritari” (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8/3/2000)

Sono approvati i seguenti temi di ricerca prioritari del programma nazionale di ricerca sul clima per il triennio 1999-2001:

1.      Cambiamenti climatici su scale secolari e decennali, con particolare riferimento

2.      Variabilità  globale annuale e interannuale del clima, con particolare riferimento allo sviluppo di simulazioni e previsioni sul sistema climatico del Mediterraneo;

3.      Variazioni nella composizione chimica dell'atmosfera

4.      Impatti del cambiamento climatico nella regione mediterranea e vulnerabilità dell'Italia, nell'ambito dei programmi dell'Intergovernmental panel on climate change (IPCC)

5.      Strategie di risposta e misure di mitigazione, in relazione alla valutazione delle sorgenti emissive di gas serra e tenendo conto della vulnerabilità e degli effetti dei cambiamenti climatici sull'Italia, con particolare riferimento all'elaborazione di misure per:
a) lo sviluppo di tecnologie innovative a basso consumo di fonti primarie in tutti i settori individuati della delibera del CIPE del 19 novembre 1998;
b) la conservazione e l'estensione delle foreste;
c) la protezione del suolo dalla perdita di humus e dai dissesti idrogeologici;
d) la protezione della zona costiera dell'alto Adriatico e della laguna di Venezia dell'innalzamento del livello del mare.

    Nell'ambito dei temi di ricerca prioritari di cui al precedente punto 1 assume priorità strategica l'organizzazione delle seguenti attività e funzioni:

1.      censimento e coordinamento delle attività di ricerca in Italia sulla protezione del clima;

2.      inventario delle emissioni nazionali dei gas ed effetto sera;

3.      archivio nazionale dei dati meteoclimatologici, compresi i dati atmosferici storici; marini, comprendenti temperatura, salinità  e componenti biochimiche; biosfera, relativi ai flussi di anidride carbonica e acqua da ecosistemi forestali;

4.      centro per le simulazioni numeriche, al fine di effettuare esperimenti numerici con priorità alle simulazioni climatiche sulla regione mediterranea e l'Italia, e su ogni altra area che verrà considerata importante;

5.      centro di riferimento, o focal point nazionale, dell'Intergovernmental panel on climate change.

Delibera Comitato Interministeriale  per la Programmazione Economica n. 217 del 21 dicembre 1999  “Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali”  (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11/3/2000)

    La Delibera in oggetto si fonda sui seguenti atti e documenti:

 1.      legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui

      cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992 

2.      La Comunicazione della Commissione europea Com (98)353 "Climate Change - Towards an EU postKyoto strategy", che individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del protocollo di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie, oltreché  alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilità ;

3.      Il libro bianco della Commissione europea sulle fonti rinnovabili del 26 novembre 1997, e le decisioni del Consiglio dei Ministri dell'energia dell'Unione europea dell'8 dicembre 1997 e 11 maggio 1998, ugualmente richiamati dalla decisione del 17 giugno 1998, che sottolineano l'esigenza di favorire con adeguate normative tecniche e fiscali la promozione in tutti gli Stati membri delle fonti rinnovabili, dei cicli combinati a gas naturale, dell'efficienza energetica;

4.      La sessione del Consiglio dell'Unione europea per l'energia dell'11 maggio 1999 ha posto tra l'altro l'attenzione sull'accesso al mercato interno dell'energia elettrica delle fonti energetiche rinnovabili e sulle strategie e piani d'azione comunitari per campagne di lancio delle fonti energetiche rinnovabili;

5.      Il quinto programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e attività  dimostrative 1998-2002;

6.      Il libro verde sulle fonti rinnovabili, di energia elaborato dall'Enea in collaborazione con i Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della ricerca scientifica e tecnologica nel luglio 1998;

7.      La propria delibera n. 137 del 19 novembre 1998 che definisce le linee guida per le politiche e le misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

8.      Il protocollo di Kyoto in data 10 dicembre 1997 che ha, fra l'altro, individuato le azioni che dovranno essere realizzate dai Paesi "Annex I" per la riduzione delle emissioni con particolare riferimento anche allo sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni;

9.      la propria delibera n. 126 del 6 agosto 1999 che approva il "Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili";

10.  la legge 2 dicembre 1998, n. 423, art. 3, comma 4, che prevede la presentazione al CIPE per l'approvazione da parte del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente Stato-regioni, di un programma nazionale "biocombustibili", per avviare le azioni nazionali derivanti dagli impegni assunti con il protocollo di Kyoto;

11.  Il "Programma nazionale energia rinnovabile da biomasse" (PNERB) predisposto dal Ministero per le politiche agricole il 24 giugno 1998; 

DPR n. 549 del 3 dicembre 1999  “Regolamento recante norme di organizzazione  delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell’Ambiente “  (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/3/2000)

   Il regolamento in oggetto articola il Ministero dell’Ambiente in Servizi . In particolare viene istituito il Servizio per lo sviluppo sostenibile .

   Il Servizio per lo sviluppo sostenibile cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a)      promozione e coordinamento dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;

b)      reperimento delle risorse finanziarie per gli interventi di protezione e risanamento ambientale;

c)      elaborazione e gestione dei documenti programmatici ammessi al cofinanziamento comunitario;

d)      attività di collaborazione e formulazione di proposte per la partecipazione del Ministro ai comitati interministeriali di programmazione economica;

e)      contabilità ambientale;

f)        fiscalità ambientale, meccanismi tariffari;

g)      promozione di accordi volontari con imprese singole e/o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;

h)      aggiornamento e gestione del piano nazionale per lo sviluppo sostenibile;

i)        supporto tecnico all'attività di relazioni con il pubblico;

j)        promozione di iniziative per l'occupazione in campo ambientale;

k)      promozione della ricerca in campo ambientale;

l)        redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e attività di reporting ambientale;

m)    informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela ambientale;

n)      educazione e formazione ambientale;

o)      istituzione e gestione della Biblioteca centrale di documentazione ambientale del Ministero dell'ambiente e promozione di tutte le iniziative nazionali ed internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale;

 

p)      pubblicazione di un notiziario periodico di informazione ambientale e sulle attività del Ministero;

q)      ufficio relazioni con il pubblico;

r)       ufficio statistico, attività statistiche;

s)       indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in raccordo con il Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente, in materia di sviluppo sostenibile.

DPR 21 dicembre 1999, n.551 “ Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”  ( Gazzetta Ufficiale n. 81 del 06-04-2000 )

   Si tratta di modifiche alle norme tecniche del dpr 412/1993 per le quali si rimanda alla lettura del dpr 551/1999 .  

Decreto Ministero Trasporti 16 Marzo 2000 “ Recepimento della direttiva 1999/100/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa alle emissioni  di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore”  (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3/4/2000)

    Legge Regionale n. 35 del 20/03/2000  “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività  produttive”  (Bollettino Ufficiale  n 13 del 30/03/2000, parte Prima , SEZIONE I )
  

   La legge in oggetto disciplina l’intervento  della Regione  nell’economia toscana con le  finalità   di  concorrere   a  consolidare,   accrescere   e diversificare  la  base  produttiva  regionale  e  i  livelli  di occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

  In particolare la legge regionale 35/2000  prevede lo strumento del    piano  regionale  dello  sviluppo  economico  (P.R.S.E.) realizza l’attuazione  delle politiche  economiche  definite  dal programma regionale  di sviluppo  e specificate  nel documento di programmazione economico  finanziaria (D.P.E.F.),  assumendone le priorità, perseguendone  gli obiettivi  e applicandone i criteri di intervento, per il periodo di riferimento.

  Il P.R.S.E. definisce le modalità di attuazione e le relative procedure, nonché  gli  strumenti  di  intervento  nell’economia regionale operanti  ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e

regionali in materia.

  Gli interventi , finanziabili ,  potranno riguardare in particolare  l’adeguamento  a norme  comunitarie e  nazionali nel  campo  della tutela ambientale e della sicurezza, nonché  il sostegno al risparmio energetico.  

Decisione del Consiglio del 26/4/1999 "modifica della Decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità" (Guce L 117 del 5/5/1999)

 
Decreto Ministero Trasporti 22 ottobre 1999 "Criteri per la presentazione e selezione dei progetti per interventi di miglioramento della mobilita' e delle condizioni ambientali nei centri urbani con relativa individuazione delle risorse finanziarie utilizzabili". (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2-11-1999)
Il Decreto si riferisce ai finanziamenti per gli interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali nei centri urbani; circa 2.200 miliardi di lire previsti dalle leggi 211/1992, 30/1998, 448/1998. L'art. 6 del D.M. in oggetto si riferisce, tra gli altri, ai seguenti Criteri di valutazione di sostenibilità dei progetti:
1) inserimento dell'intervento nell'ambito di un piano strategico di sistema dei trasporti del territorio interessato con particolare riferimento all'integrazione con altre infrastrutture esistenti o di prossima realizzazione (interconnessioni, effetto rete, ecc.) e alla valorizzazione di interventi in corso di esecuzione; coerenza dell'intervento con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o approvati e con gli obiettivi di qualità ambientale;
2) effetti dell'intervento in materia di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di C0 2j, riduzione dell'incidentalità, riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico. In merito ciascun proponente dovrà impegnarsi ad effettuare una campagna di misure ante e post operam per una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
3) benefici dell'intervento in materia di riequilibrio tra trasporto privato e trasporto pubblico e in ogni caso effetti misurabili sull'utilizzo globale del trasporto pubblico;
4) analisi costi/benefici dalla quale risulti in particolare individuato il parametro lire/passeggeri/km trasportato.


Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 11/9/1999 n. 401 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1 commi 3 e 4 del dlg 30/4/1998 n. 173 , per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo" (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5/11/1999)
Si tratta di un regolamento detta disposizioni generali per la concessione di aiuti e interventi diretti, in attuazione degli impegni presi, dall'Italia, alla Conferenza di Kyoto sull'effetto serra del 11/12/1997, a favore della produzione e utilizzazione di biomassa da destinare a finalità energetiche e per la diffusione e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo.


Decreto Ministero Industria 11/11/1999 "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 11 del dlg 16/3/1999 n. 79" (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14/12/1999)
Il Decreto Ministeriale in oggetto da attuazione quantitativa a quanto indicato dall'art. 11 commi 1 e 2 dell'art. 11 dlg 79/1999 (mercato comune dell'energia) , secondo i quali a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh. L'art. 5 del D.M. in oggetto introduce anche il Certificato Verde per gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili (compresivi dei combustibili da rifiuti). L'art. 5 ha come obiettivo la creazione di un mercato dei certificati verdi. Infatti i produttori di energia rinnovabile, potranno cedere la propria produzione alla rete con priorità rispetto alle fonti fossili, ricevendo il prezzo di mercato. Nello stesso tempo cederanno ai produttori da energia fossile , su un mercato ad hoc, i Certificati Verdi, relativi alla propria produzione rinnovabile per consentire loro di rispettare la soglia imposta dalla legge ((2% di fonti rinnovabili nuove rispetto alla produzione fossile eccedente i 100 Gwh nel 2002) , integrando la propria remunerazione.


Decreto Legge 30 dicembre 1999, n.500 " Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonche' l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30-12-1999)
L'art. 2 del D.L. 500/1999 autorizza la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale di interesse nazionale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui sopra. All'onere di cui sopra si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (c.d carbon tax).


Direttiva 1999/100/CE della Commissione del 15/12/1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli a motore (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L/334 del 28/12/1999)
Si tratta di una direttiva che introduce ulteriori prescrizioni tecniche nella direttiva 80/1268, per la misurazione delle emissione di CO2 e del consumo di carburante ai fini della omologazione CE dei veicoli alimentati a motore.


Decreto Ministero Ambiente 28 maggio 1999 "Concessione di mutui agli enti locali, da parte della Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento degli interventi in campo ambientale, previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426" (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27/7/1999)

Il Decreto stabilisce i finanziamenti e le modalità relative per gli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativo agli interventi a titolo di contributo per i mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi per pubblica utilità per dotarsi di autoveicoli a minimo impatto ambientale.


Legge Regionale n 49 del 11/08/1999 "Norme in materia di programmazione regionale" (Boll. n 26 del 20/08/1999, parte Prima, SEZIONE I)
L'art. 14 della nuova legge regionale toscana sulla programmazione afferma che le agenda 21 locali e gli atti che individuano obiettivi e interventi nel processo di loro definizione, costituiscono atti rilevanti per la programmazione regionale.


Delibera CIPE del 14 maggio 1999 n. 71/99 "Orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno" (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12/7/1999)


REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999 del 21 giugno 1999 "recante disposizioni generali sui Fondi strutturali" (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L/161 del 26/6/1999)


Invito alla presentazione di proposte per favorire l'adeguamento alle esigenze ambientali delle PMI del settore turismo (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C/165 del 11/6/1999)
Il termine per la presentazione delle proposte finanziabili è il 15/9/1999.


Deliberazione CIPE 22/12/1998 n. 154 "Prima comunicazione nazionale in attuazione della convenzione delle Nazioni Unite per combattere la siccità e la desertificazione" (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17/2/1999)
Tale deliberazione stabilisce che il piano di azione nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione sarà predisposto entro 6 mesi dalla data della delibera stessa (22/12/1998) . Il piano sarà predisposto dal Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione istituito con Dpcm 26/9/1997.


DLG 30/1/1999 n. 36 "Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA " (Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25/2/1999)

Questo provvedimento assegna all'ENEA un ruolo rilevante nella promozione dello sviluppo sostenibile. Si veda in tal senso l'art. 2 sulle funzioni istituzionale dell'ENEA secondo il quale allo stesso sono attribuite , tra le altre le funzioni:

  1. svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere la ricerca e l'innovazione, anche tramite la realizzazione di impianti dimostrativi e la realizzazione di progetti pilota, per le finalità e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, nel quadro del programma nazionale della ricerca ed in linea con gli impegni italiani in sede UE ed internazionale in materia di energia , ambiente e innovazione tecnologica

  2. sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, anche promuovendo la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile

Tali obiettivi potranno essere raggiunti anche attraverso appositi accordi di programma tra ENEA ed i Ministeri Industria, Ambiente, Università e ricerca scientifica e tecnlogica.

 

Deliberazione CIPE 19/11/1998 n. 137/98 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra" (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10/2/1999)

Si tratta delle delibera che attua , per il nostro Paese, gli impegni della Conferenza internazionale di Kyoto del dicembre 1997 .

Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso il raggiungimento di obiettivi di riduzione nei seguenti settori:

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 - Suppl. Ord. n. 210)

Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative (art.8)

A decorrere dal 1o gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988.

L'imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione per il medesimo anno dell'accisa applicata al gasolio di autotrazione;

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto;

d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica;

e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi;

f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonchè per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica.

Nel rispetto della normativa comunitaria in materia, la commissione cipe può deliberare riduzioni fino alla completa esenzione per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica. Con regolamento sono dettate norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 a eccezione della riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro.

Programmi di tutela ambientale (art. 49)

Per il finanziamento:

si provvede a norma dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale (in sostituzione dell'abrogato programma triennale nazionale per l'ambiente) sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Legge 15 dicembre 1998, n. 441. "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura". Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22/12/1998)

La presente legge ha lo scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di
valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.
In sede di attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 (Il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 e' relativo al "Miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole".) possono accedere prioritariamente agli aiuti per l'insediamento, purché si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali e la domanda relativa agli aiuti venga presentata dai giovani agricoltori di cui sopra, che al momento della presentazione della domanda stessa non abbiano superato i quaranta anni di età siano , tra l'altro giovani che si insediano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) (art. 2 presente legge) , quali agricoltori a tempo parziale e che ricavino almeno il 50 per cento del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali, dalla fabbricazione e vendita diretta di prodotti dell'azienda, o da attività di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale quali lavori di arginature, sistemazione idraulico forestale, difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore, e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la meta' del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

Più in particolare secondo l'art. 7 della legge in commento, le regioni, nell'ambito delle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria con obiettivi di riqualificazione nella gestione sostenibile delle risorse territoriali, ai sensi dei
regolamenti (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, e n.2085/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, destinano con priorita' i fondi in favore di imprese condotte da giovani agricoltori in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97. Si ricorda che:


Protocollo d'intesa del 16 giugno 1998 tra il Ministero dell'ambiente e la FAO relativo alla lotta sulla desertificazione (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9/12/1998)

L'obiettivo del presente protocollo d'intesa è coordinare le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della FAO in materia di lotta ai processi di desertificazione ivi incluse le attività di promozione, informazione, ricerca e educazione allo sviluppo sostenibile. Inoltre le parti concordano che procederanno congiuntamente ad individuare progetti ed attivita' atti a combattere la siccità, la desertificazione ed il degrado dei suoli nei Paesi
La descrizione analitica degli impegni di entrambe le parti è riportata nell'allegato A che forma parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Allegato A
L'obiettivo del presente protocollo viene raggiunto attraverso:
- il coordinamento delle attività di supporto alla Conferenza delle Parti, al Segretariato esecutivo, al Comitato della scienza e tecnologia, al Meccanismo globale attraverso il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD);

la realizzazione di sistemi (di dati) di indicatori socioeconomici e ambientali sullo stato della desertificazione. Le attività di cui sopra saranno realizzate sulla base di un programma di lavoro concordato dalle Parti e soggetto, per quello che riguarda la FAO, alle risorse extra bilancio che la stessa potrà
ottenere.

Allegato B
Il contributo della FAO e del Ministero dell'ambiente si avra' per
oggetto quanto segue:

Si ricorda che ex art. 4 comma 18 della legge 426/1998 "Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione e per le attività connesse alla predisposizione del piano d'azione, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonché per lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, é autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni a decorrere dall'anno 1998" .

Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/1998)

L'art. 3 della legge stanzia risorse per le attività previste dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344 "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale" (G.U. 13 ottobre 1997, n. 239). In particolare si prevede:

Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali. (art. 1 legge 344/1997)

Si stanziano lire 1.800 milioni per l'anno 2000 per le seguenti attività:

Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana.(art. 2 legge 344/1997)

Si stanziano lire 6.000 milioni per il 2000 per le seguenti azioni previste dall'art. 2 della legge 344/1997:

Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilità ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati,

Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione (art. 3 legge 344/1997)

Si stanziano lire 7.000 milioni per il 2000 per le attività previste dall'art. 3 della legge 344/1997 finalizzate al proseguimento ed al potenziamento delle attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione ed educazione ambientale,

Informazione e documentazione per l'ambiente

La legge 426/1998 art. 3 prevede inoltre:

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1998. Concessione di incentivi per gli investimenti innovativi ed alla formazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997 n. 454 (Gazzetta Ufficiale N. 263 del 10/11/1998)

Ai fini del presente decreto si intende per impresa di autotrasporto: un'impresa di autotrasporto di merci su strada per conto terzi ovvero un raggruppamento come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997 iscritta all'albo degli autotrasportatori, nonché un'impresa residente in altro Stato dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92.

Le agevolazioni stabilite dal presente decreto sono concesse alle imprese di autotrasporto per gli investimenti destinati a rendere più efficiente la loro organizzazione nella catena del trasporto, ed a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché la protezione dell'ambiente.

Le agevolazioni consistono in concessioni di mutui per l'innovazione delle suddette aziende nonché il rinnovo del loro parco autoveicolare . Allegato al decreto il modulo della domanda per richiedere le agevolazioni

 

Decreto Ministero Lavori Pubblici 8 ottobre 1998 "Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio". (Supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27/11/1998)

Il provvedimento prevede un budget di risorse finanziarie messe a disposizione del ministero dei lavori pubblici per la promozione e la partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana. Le risorse sono ricavata tramite :

Gli investimenti per interventi privati devono coprire almeno un terzo dell'investimento complessivo.

I programmi riguardano ambiti territoriali subregionali e si propongono di favorire , tra l'altro: la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, valorizzazione patrimonio storico artistico, e garantendo l'aumento di benessere della collettività .

Sono i Comuni a promuovere i programmi in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e la concertazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio . Previa intesa con i Comuni interessati, i programmi possono essere promossi anche da province e regione.

 

Decisione 2179/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/9/1998 (GUCE L n. 275 del 10/10/1998 )

La Decisione costituisce integrazione del Programma comunitario di politica e azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile : "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" approvato dal Parlamento europeo il 17/11/1992 e dal Consiglio dei Ministri il 1/2/1993.

La Decisione propone indirizzi relativamente alle seguenti priorità fondamentali:

  1. Integrazione delle esigenze ambientali in altri politiche: agricoltura, trasporti, energia, industria , turismo

  2. Ampliare gli strumenti di mercati ed economici per attuare politiche di sviluppo sostenibile: contabilità ambientale , accordi volontari , strumenti fiscali , estensione valutazione di impatto ambientale alle politiche e programmi comunitari , individuare i sistemi di sussidio che hanno incidenza negativa sulle pratiche sostenibili , individuare criteri per misurare la compatibilità degli strumenti finanziari della Comunità con le esigenze dello sviluppo sostenibile, integrare le esigenze ambientali nella normativa comunitaria sugli appalti pubblici

  3. Promuovere la sensibilizzazione sulle tematiche dello sviluppo sostenibile

  4. Promuovere una cooperazione internazionale fondata su norme internazionali di tutela ambientale

La Decisione infine indirizza alla Comunità l’esigenza di sviluppare politiche locali e regionali di sviluppo sostenibile : promuovere la pianificazione territoriali in chiave di sostenibilità, promuovere agenda 21 locali , sviluppare un programma dimostrativo sulla gestione integrata delle zone costiere.

 

Deliberazione CIPE 5/8/1998 "Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1998" (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30/9/1998)

Si tratta del Fondo previsto dalla legge 97/1994 "Nuove disposizioni per le zone montane" i cui criteri di ripartizione sono disciplinati dal presente provvedimento. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, nazionali e di enti pubblici , ripartiti tra le Regioni (in attesa della riforma della finanza regionale solo a quelle a statuto ordinario). La delibera ripartisce i 100 miliardi stanziati dalla finanziaria del 1998 (legge 450/1997) .

La delibera in oggetto stabilisce che i criteri di riparto tengono conto, tra l'altro, anche della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvopastorali.

 

Deliberazione Comitato Ecolabel ed Ecoaudit 24/6/1998

E' stata approvata il 24 giugno dal Comitato Ecolabel ed Ecoaudit (sezione italiana del sistema comunitario Emas) la procedura per l'accreditamento, la sorveglianza e controllo dei verificatori ambientali, integrata con le disposizioni relative ai verificatori ambientali singoli. Con questo documento, viene reso possibile anche a singoli professionisti - e non più soltanto alle società - accreditarsi come verificatori ambientali indipendenti e convalidare le dichiarazioni ambientali delle imprese.

I verificatori devono essere indipendenti e imparziali e non essere soggetti a pressioni commerciali, finanziarie o di altro tipo che potrebbero influenzarne il giudizio. Entro sessanta giorni dall'adozione della procedura è prevista l'istituzione dell'Albo dei verificatori ambientali presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa), che svolge anche le funzioni di supporto tecnico per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

 

L.R. Toscana 29/7/1998 n. 41 "Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 28 del 7/8/1998 )

Programmi locali di sviluppo sostenibile

La Regione, nel quadro degli indirizzi e obiettivi della programmazione regionale, favorisce e sostiene l’elaborazione e l’attuazione di programmi locali di sviluppo sostenibile . Si tratta di programmi che assumono la forma e la struttura degli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa nazionale quali: Patti Territoriali e Contratti d’Area.

Il sostegno della Regione ai programmi locali si esprime attraverso gli strumenti di attuazione del Programma regionale di sviluppo oltre che nelle disposizioni della presente legge.

I programmi sono promossi e coordinati dalle Province secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione dalla Regione , che stabilisce anche le aree da incentivare, sentite le Province.

 

Contenuti e caratteristiche essenziali dei programmi

I programmi locali di sviluppo sostenibile integrano congiuntamente i seguenti requisiti essenziali:

a) consistono in un insieme organico di interventi e di progetti d’investimento, idoneo a favorire lo sviluppo integrato dell’area o sistema locale interessato determinando altresì un incremento del lavoro e un miglioramento dei livelli di protezione ambientale;

b) risultano fattibili, sotto i profili urbanistico, ambientale,tecnico-amministrativo e finanziario, attivabili entro sei mesi dalla loro presentazione e realizzabili entro tre anni dall’assegnazione dei contributi di cui all’art. 6;

c) documentano la compatibilità degli interventi con le disponibilità delle risorse essenziali del territorio ed espongono gli obiettivi di protezione ambientale perseguiti, in base a indicatori specifici, secondo gli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo in materia di Agenda 21;

d) interessano un ambito territoriale pluricomunale e una molteplicità di settori economici;

e) costituiscono il risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e

privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica;

f) prevedono la compartecipazione dei soggetti locali, pubblici e privati, al programma finanziario;

g) individuano il soggetto, anche esterno ai partecipanti, designato ad assumere il compito di coordinamento e la responsabilità di attuazione del programma.

 

Fondo di sostegno

Per le finalita’ della presente legge e’ istituito un fondo regionale di sostegno all’attuazione di programmi locali di sviluppo. La dotazione finanziaria del fondo e’ determinata annualmente dal Consiglio regionale mediante apposito stanziamento nel bilancio di previsione.

Il fondo è finalizzato a finanziare i contributi per le iniziative comprese nei programmi. I contributi sono assegnati previa istruttoria tecnica, compiuta da un nucleo di valutazione, nominato dalla Giunta Regionale , in contraddittorio con tecnici designati dalla Provincia e dal soggetto attuatore interessati, con riferimento a specifici interventi o progetti d’investimento, e seguendo i seguenti parametri :

a) numero delle unita’ di lavoro aggiuntive (imprenditoriale, autonomo, dipendente) prodotte o impegnate dalla realizzazione dell’intervento programmato;

b) indice di autofinanziamento, risultante dal rapporto percentuale tra l’ammontare dei finanziamenti conferiti da soggetti locali, pubblici e privati, e l’importo complessivo degli investimenti impegnati nell’intervento;

c) indice di compartecipazione, determinato dal rapporto tra l’ammontare degli investimenti privati e quello dei finanziamenti pubblici impegnati nell’intervento;

d) livelli differenziali di protezione o di miglioramento ambientale determinati dall’intervento, espressi mediante indicatori di conservazione/risparmio/recupero delle risorse essenziali del territorio e di riduzione dei fattori di pressione ambientale.

Se i contributi sono, secondo le caratteristiche dell’intervento o progetto incentivato, per soggetti privati, essi non possono superare l’importo equivalente a 100.000 ECU.

 

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