VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE


POSIZIONE COMUNE (CE) n. 25/2000 definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell’adozione della direttiva 2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

 G.U.C.E. n. C/137 del 16/05/2000

La proposta di direttiva che estende la V.I.A. ai piani e programmi rappresenta una novità importante nell’ottica di un approccio integrato della valutazione degli effetti che l’attuazione dei piani e dei programmi possono avere sull’ambiente.

Tale proposta, vista in rapporto alla Dir. 85/337 come modificata dalla Dir. 97/11/CE relativa alla V.I.A. sui progetti, potrà contribuire a chiarire preventivamente le condizioni ambientali per l’approvazione dei singoli progetti.

In tal senso la procedura di V.I.A. potrà essere facilitata ed in molti casi risultare non necessaria almeno nei casi in cui, in ossequio alla Dir. 85/337, gli Stati membri debbono verificare con screening se sottoporre o meno il progetto alla valutazione. E’ confermata quindi la natura giuridica della procedura di valutazione ambientale quale procedimento distinto, ma anteriore e collegato al procedimento principale di approvazione del piano o programma.

L’obiettivo della direttiva è di prevedere una valutazione ambientale nonché i risultati di cui tener conto in occasione dell’elaborazione e dell’adozione di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente al fine di garantire un elevato livello di protezione dello stesso e promuovere lo sviluppo sostenibile. Essa è considerata come un complemento della valutazione ambientale dei progetti di cui alla direttiva «VIA» che è effettuata in una fase successiva del processo decisionale.

La norma sancendo il principio secondo cui la valutazione ambientale deve essere effettuata obbligatoriamente soltanto per quei piani e programmi che costituiscono il quadro per la futura concessione dell’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva «VIA» o che hanno effetti su zone protette conformemente alla direttiva «Habitat», risulta in linea con il modello della direttiva «VIA», che appunto distingue tra valutazione obbligatoria e valutazione decisa degli Stati membri.

In particolare viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi dei settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 o 7 della direttiva 92/43/CEE. 

Vengono invece esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale o di emergenza civile, i piani e programmi finanziari o di bilancio, i piani e programmi compresi nel periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, o nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2000-2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti.

L’esclusione rappresenta in parte una novità tenuto conto che il Regolamento 2081/1993 (Regolamento Quadro Fondi Strutturali della UE) agli artt. 8, 9, 11 sottopone all’obbligo di V.I.A. i progetti finanziati dai Fondi Strutturali relativamente agli obiettivi 1, 2 e 5b.

In particolare l’art. 8 (disposizioni per l’obiettivo 1) afferma che i Piani di Sviluppo regionale devono contenere: “…una valutazione della situazione ambientale della Regione in questione e la valutazione dell’impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle vigenti disposizioni di diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal Piano nonché per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale”.

 Infine per gli altri piani e programmi che costituiscono il quadro per la futura concessione dell’autorizzazione di progetti, così come per i piani e programmi che determinano l’utilizzazione di piccole zone a livello locale o alle modifiche di minore importanza di piani e programmi, la direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di sottoporli a preventiva valutazione se possano avere effetti significativi sull’ambiente, fermi i criteri di cui al nuovo allegato II.

 La proposta di direttiva circoscrive ulteriormente il suo ambito di applicazione ai piani, ai programmi nonché alle loro modifiche che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

La procedura stabilita dalla Direttiva per la valutazione ambientale prevede l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, inteso come la parte della documentazione del piano o del programma in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma, comunque l’allegato I riporta le informazioni specifiche da fornire a tale scopo, lo svolgimento di consultazioni delle autorità interessate, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione del pubblico delle informazioni sulla decisione.

 Tra le informazioni minime, ma non eventuali, comprese nel rapporto ambientale di particolare rilevanza è il riferimento alle principali alternative individuate e alle ragioni della scelta, alle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessanti e all’evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma, agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e al modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale, alle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o del programma, alla descrizione delle misure previste per monitorare l’attuazione del piano o del programma.

Per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell’iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter possono essere utilizzate le informazioni sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi disponibili e ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.

 A fini di razionalizzazione, si prevede, infatti, che qualora i piani e i programmi siano sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale contemporaneamente in ragione di diverse normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa.

La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva, tuttavia, lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.

Relativamente all’obbligo di consultazione, l’autorità responsabile dell’istruttoria (dell’approvazione del Piano, ma anche della valutazione ambientale del Piano) consulta le autorità e/o gli enti responsabili per l’ambiente che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi. Tali enti sono designati dagli Stati membri.

Si ricorda che a differenza della valutazione di impatto sui progetti, in cui si stabilisce un dialogo tra soggetto privato ed autorità competente, la valutazione strategica dei Piani e programmi implica decisioni delle pubbliche autorità in rapporto tra di loro; sarebbe opportuno considerare la possibilità di designare un’autorità garante della correttezza delle procedure di informazione a livello nazionale, oppure indicare esplicitamente le misure minime di pubblicità a cui l’autorità competente deve adeguarsi

La consultazione tempestiva delle autorità e/o enti interessati è finalizzata a garantire un’effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell’adozione del piano o del programma o dell’avvio della relativa procedura legislativa e prima ancora a stabilire l’ampiezza ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Si prevede quindi una vera e propria istruttoria nella forma dell’inchiesta pubblica: particolarmente importante posto che la valutazione degli effetti ambientali del Piano è di competenza della stessa autorità responsabile dell’istruttoria approvativa del Piano stesso.

In quest’ottica si pone anche l’obbligo di consultazione e di informazione del pubblico (le persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi) individuato dagli Stati membri come interessato dalla valutazione ambientale del Piano, includendo anche le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell’ambiente e altre organizzazioni interessate.

 

Un’efficace inchiesta pubblica anticipata rispetto alla presentazione del rapporto ambientale ha l’indubbio vantaggio di abbassare il rischio di conflittualità.

In tal senso l’art. 7 della direttiva prevede che “Qualora uno Stato membro ritenga che l’attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell’avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all’altro Stato membro.

Uno Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al paragrafo 1 comunica all’altro Stato membro se intende procedere a consultazioni anteriormente all’adozione del piano

o del programma o all’avvio della relativa procedura legislativa; in tal caso gli Stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall’attuazione del piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti.

Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità di cui

all’articolo 6, paragrafo 3, e i settori del pubblico di cui all’articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe

essere interessato significativamente, siano informati ed abbia- no l’opportunità di esprimere il loro parere entro termini

ragionevoli.

Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.”

Riguardo alla fase decisionale si prevede che prima dell’adozione del piano o del programma o dell’avvio della relativa procedura legislativa si prendano in considerazione il rapporto ambientale, i pareri espressi ai sensi

dell’articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata.

Un generale obbligo di informazione è inoltre stabilito qualora un piano o un programma venga adottato.

Nulla è stabilito, tuttavia, per eventuali integrazioni, mentre si richiede le motivazioni della decisione siano messe a disposizione delle autorità, del pubblico e degli altri Stati membri consultati.

L’allegato II che stabilisce i criteri per la determinazione dei possibili effetti ambientali significativi ai fini delle sottoposizione del Piano o del Programma a valutazione ambientale tra i quali la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, problemi ambientali pertinenti al piano o al programma, la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente — probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad esempio in caso di incidenti),

entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate), valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell’utilizzo intensivo del suolo, è nuovo e in parte ispirato al corrispondente allegato della direttiva «VIA».

 

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