VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Deliberazione Giunta Regionale   n. 1337 del 29/11/1999  “Approvazione atto di indirizzo in attuazione della LR 16 gennaio 1995 n. 5, art. 8 - Verifiche di compatibilità  atti regionali di programmazione settoriale”  (Bollettino Ufficiale Regione Toscana  n 52 del 29/12/1999, parte Seconda )

   L’art. 8 della LR 5/1995 "Norme per il governo del territorio"  al comma 1 dispone che "le prescrizioni di carattere territoriale degli atti regionali di programmazione settoriale sono preventivamente sottoposte, alfine di assicurare il massimo coordinamento delle politiche territoriali, ad una verifica tecnica di compatibilità  relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio, con esplicito riferimento agli effetti sulle risorse naturali “ . 

   L’art. 8  comma 4 della  legge regionale 5/1995  dispone che gli  atti  regionali di programmazione, devono essere integrati, ai fini della verifica di cui sopra, da uno specifico elaborato nel quale siano evidenziate le risorse territoriali di cui si prevede l’utilizzazione, i relativi tempi e modalità , le risorse essenziali del territorio comunque interessate dalle azioni di trasformazione, i parametri per la verifica degli effetti.

    La delibera 1337/1999 bel suo allegato stabilisce le modalità  tecniche con le quali dovrà essere predisposto l’elaborato  di cui sopra .
  Secondo la delibera 1337/1999 oggetto della verifica sono:

-         gli atti regionali di programmazione settoriale, loro varianti e aggiornamenti ;

-         gli atti o provvedimenti di competenza regionale o a partecipazione regionale ed i loro aggiornamenti o modifiche, cui la legge riconosce effetti in ordine all’uso delle risorse essenziali del territorio ;

-         gli atti di programmazione regionale individuati dal Programma Regionale di Sviluppo;

-         i programmi territoriali assistiti da cofinanziamento dell’Unione Europea soggetti a valutazione di impatto sulle risorse essenziali del territorio.

    I suddetti  atti si possono ricondurre a quelli aventi i seguenti requisiti:

-         siano atti regionali da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale;

-         abbiano carattere territoriale o contengano azioni di trasformazione del territorio;

-         comportino l’impiego di risorse essenziali ed abbiano consistenti effetti diretti sulle medesime.

Deliberazione Consiglio Regionale  n 12 del 25/01/2000 “Piano di Indirizzo Territoriale” (Bollettino Ufficiale Regione Toscana  n 10 del 08/03/2000)
   Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) secondo l’art. 6 della legge regionale 5/1995 (urbanistica)  è  l’atto  di programmazione con  il quale  la Regione,  in conformità  con le indicazioni  del   programma  regionale   di  sviluppo   , stabilisce gli orientamenti per  la identificazione  dei  sistemi  territoriali, indirizza  a   fini  di  coordinamento  la  programmazione  e  la pianificazione degli  enti  locali,  e  definisce  gli  obiettivi operativi della propria politica territoriale.

   Il PIT contiene:

a)      prescrizioni  di carattere generale sull’uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio;

b)      prescrizioni  concernenti  ambiti  territoriali,  in  funzione della localizzazione di: aeroporti; porti; interporti; autostrade e itinerari stradali d’interesse regionale; ferrovie e impianti ferroviari d’interesse regionale; sedi universitarie; sedi ospedaliere; parchi regionali; impianti tecnologici di interesse regionale; altri  interventi  sul  territorio  di  interesse  unitario, riconosciuti come tali dalla legge; aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate.

c)      prescrizioni  localizzative indicate  da  piani  regionali  di settore;

d)      prescrizioni    in  ordine  alla  pianificazione  urbanistico - territoriale   con   specifica   considerazione   dei   valori paesistici ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

e)      il  termine entro  il quale la provincia è tenuta ad adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all’articolo 16;

f)        il termine ultimo entro il quale le previsioni degli strumenti  urbanistici comunali  debbono adeguarsi  alle prescrizioni del PIT nel caso previsto dall’articolo 11, quarto comma.

    La delibera nel suo allegato contiene le norme di disciplina del PIT in particolare all’art.1 comma 4 afferma che  la  verifica tecnica di compatibilità degli atti regionali di programmazione settoriale,  di cui all’art. 8 della LR 16 gennaio 1995 n.  5, di  seguito denominata legge regionale, è  effettuata sulla base del quadro conoscitivo (definito dall’art. 2 delle norme di disciplina)  del PIT .  Si ricorda che l’art. 8 della legge regionale 5/1995 afferma al comma 1:  le prescrizioni di carattere territoriale degli atti regionali di programmazione  settoriale sono preventivamente sottoposte, al fine di  assicurare  il  massimo  coordinamento  delle  politiche

territoriali,  ad   una  verifica   tecnica   di   compatibilità relativamente all’uso  delle risorse  essenziali del  territorio, con esplicito riferimento agli effetti sulle risorse naturali.

 Legge Regionale n.30 del 20/03/2000 “Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti”  (Boll. n 13 del 30/03/2000, parte Prima , SEZIONE I )
   L’art. 10 della legge regionale in oggetto  prevede che  in  caso di  nuovi stabilimenti,  qualora i  relativi progetti siano altresì  sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi  dell’articolo 5  della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79  (Norme per  l’applicazione della  valutazione  di  impatto ambientale), il soggetto interessato, a seguito del conseguimento del nulla-osta  di fattibilità,  previsto a conclusione dell’istruttoria per i nuovi impianti a rischio di incidente ,   avvia  il   procedimento di valutazione di impatto ambientale 

   Nei  casi  di cui sopra , si  procede ad  indizione di inchiesta pubblica  ai sensi  dell’articolo  15  LR  79/1998;  il termine  massimo  fissato  per  lo  svolgimento  dell’istruttoria interdisciplinare, di  cui al  all’articolo 16,  comma  3,  della stessa legge  regionale in oggetto , è   di 150 giorni. Negli stessi casi, il termine  per   l’emanazione  della  pronuncia  di  compatibilità ambientale, di  cui all’articolo  18 della LR 79/1998, è fissato in 210 giorni.

   Per  le modifiche di impianti, depositi, processi industriali, della natura  o dei  quantitativi  di  sostanze  pericolose,  che potrebbero  costituire   aggravio  del  preesistente  livello  di rischio,  fatto   salvo  quanto  disposto  dall’articolo  10  del Decreto,  il   gestore  è   tenuto  a comunicare  la  modifica all’autorità competente  individuata ai  sensi  dell’articolo  7 della LR  79/1998, che, entro un mese dalla comunicazione stessa, si pronuncia circa l’assoggettabilità  alla procedura di VIA.

Legge Regionale n. 39 del 21/03/2000 “Legge forestale della Toscana”  (Bollettino Ufficiale  n 14 del 31/03/2000, parte Prima , SEZIONE I )
  
   Secondo l’art. 37 della legge regionale in oggetto , i  cambiamenti di  destinazione d’uso  dei  suoli  coperti  da bosco, le trasformazioni del  bosco  e  gli  imboschimenti  sono soggetti alla  valutazione d’impatto ambientale (VIA) nei casi di cui alla  legge regionale  3 novembre  1998,  n.  79  "Norme  per l’applicazione della valutazione d’impatto ambientale".

  Si vedano ad es. e in particolare gli allegati B2 (punto a)  e B3 (punti a) e b) della legge 79/1998


Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3/9/1999 "Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 1 della legge 22/2/1994 n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/1999)
L'atto di indirizzo precedente , dpr 12/4/1996, prevede in particolare sono comunque soggette a VIA, disciplinata dalle regioni secondo le direttive del Dpr:
- i progetti delle opere di cui all'allegato A al Dpr 12/4/1996 (art. 1.3)
- i progetti delle opere di cui all'allegato B che ricadono, anche solo parzialmente , all'interno delle aree protette ex legge 394/1991 (art. 1.4).
Sono assoggettati a VIA regionale previa verifica dell'autorità competente (secondo le modalità che vedremo ex art. 10 e allegatoD) i progetti delle opere di cui all'allegato B che non ricadano nelle aree protette (art. 1.6). Si ricorda che l'allegato II della DIR 85/337/CEE è stato ampiamente modificato dalla DIR 97/11/CE. Il Dpcm 3/9/1999 integra gli allegati A e B del dpr 12/4/1996 tenuto conto non solo del nuovo allegato II della DIR 85/337/CEE (ex DIR 97/11), ma anche del dlg 22/1997 che ha riclassificato i rifiuti


Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 ". (Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordinario n.229 al n. 302 del 27/12/1999)
Ci si riferisce ai beni costituenti patrimonio storico , artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario ai sensi dell'art. 2 e seguenti del dlg 490/1999. Il dlg in oggetto abroga la vecchia 1089/1939 pur facendo salva l'impostazione di fondo di quella legge. Per gli interventi su tali beni resta la necessità di apposita autorizzazione. Se il Ministro per i Beni e le attività culturali esprime dissenso rispetto all'autorizzazione , l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, n. 377, la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale l'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministero per i Beni e le attività culturali , in sede di concerto sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto ambientale medesima. Qualora dall'esame del progetto effettuato, secondo la suddetta procedura, risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell'ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.

Deliberazione Giunta Regionale n 1068 del 20/09/1999 "LR 3 novembre 1998 n. 79 "Norme per la valutazione di impatto ambientale" approvazione nuovo testo linee guida di cui all'art. 22 "Disposizioni attuative delle procedure" (Bollettino Ufficiale n. 41 del 13/10/1999)

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26-10-1999)


Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n.348 "Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere" (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12-10-1999)
Il Dpr in oggetto integra l'allegato III al dpcm 27/12/1988 che individua i criteri peculiari da applicare nella redazione degli studi di impatto ambientale in relazione alla specifica tipologia di ciascuna opera elencata nell'art. 1.1 lettera da n) a u) del Dpcm 10/8/ 1988. Si tratta delle opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale statale.

Deliberazione Giunta Regionale n 693 del 15/06/1999: "Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante "Norme per l'applicazione della V.I.A.". Adempimenti di cui al comma 2 art. 17, relativo allo svolgimento della procedura unica integrata" (Bollettino Ufficiale n. 30 del 28/07/1999, parte Seconda, SEZIONE I)


Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: "Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle dighe di ritenuta" (Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14/9/1999)
Limita la applicazione della VIA alle dighe elencate negli allegati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. 447. Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 -12-1998)
Con Dlg 31/3/1998 n. 112 si è dato attuazione al capo I della legge 59/1007 sul conferimento delle funzioni e compiti amministrativi alle Regioni, Province, Comuni , Comunità Montane ed altri enti locali.

In particolare il Capo III del Titolo II del Dlg in oggetto disciplina il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie .

Secondo il Dlg responsabile e procedimento devono essere unici. Infatti secondo l'art. 23 comma 1 :"ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 22 , assicurando che un'unica struttura sia responsabile del procedimento".

Si tratta quindi di andare a costituire sportelli unici al fine di :

Il regolamento per lo sportello unico (Dpr 20/10/1998 n. 447)

Il Consiglio dei Ministri del 16/10/1998 ha approvato in via definitiva il regolamento attuativo del dlg 112/1998 in materia di disciplina dello sportello unico

L'art. 3 del regolamento disciplina la struttura dello sportello

Il regolamento fa salve le normativa sulla VIA , sulle procedure e le competenze in materia di industrie a rischio e impatto integrato (art. 18 e 21 legge 128/1998 Comunitaria 1995-1997)

N.B. Il regolamento fa salve le normativa sulla VIA , sulle procedure e le competenze in materia di industrie a rischio e impatto integrato (art. 18 e 21 legge 128/1998 Comunitaria 1995-1997)

Casi di esclusione dalla procedura di autocertificazione

E' esclusa l'autocertificazione di conformità alla normativa vigente compresa quella ambientale (ex art. 27 dlg 112/1998) per i seguenti impianti :

L'autocertificazione non può riguardare neppure le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione.

 

Problemi di coordinamento con la VIA

Per le opere sottoponibili a VIA solo previa verifica (screening) così come previsto dal dpr 12/4/1996 (ma anche dal ddl sulla via nazionale in fase di approvazione) sarebbe utile che la verifica avvenisse prima dell'inizio del procedimento di fronte allo sportello ciò per evitare :

I profili ambientali e sanitari nella procedura di autocertificazione

L'istruttoria autorizzativa nell'ipotesi dell'autocertificazione ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

I profili ambientali e sanitari riguardano, nella procedura di autocertificazione (secondo il regolamento attuativo del capo IV del dlg 112/1998 in fase di approvazione : art. 7)  il rispetto delle vigenti delle norme amministrative e tecniche , concernenti in particolare :

Procedura semplificata per le attività non soggette ad autocertificazione

  1. presentazione della domanda di autorizzazione dell'impianto alla struttura comunale dello sportello

  2. invito della struttura responsabile del procedimento a tutte le autorità competenti ad inviare autorizzazioni, nullaosta entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione

  3. nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA il termine è di 150 giorni, fatta salva la facoltà di chiederne una proroga una proroga non superiore a 90 giorni e la possibilità di richiesta di integrazioni nella documentazione di impatto da parte dell'autorità competente al giudizio di VIA ; in questo ultimo il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della documentazione completa

  4. N.B. In questa prima fase del procedimento, la struttura responsabile dello sportello unico si limita a svolgere una funzione di collettore che riceve gli atti delle amministrazioni competenti , nonché di soggetto che facilita i rapporti tra il presentatore della domanda di autorizzazione del progetto e le amministrazioni competenti. Un ruolo più attivo della struttura viene in gioco :

    - nel caso in cui una delle amministrazioni si pronunci negativamente

    - nel caso di inutile decorso dei termini di cui a punti 2 e 3.

  5. se, entro i 90 giorni (150 in caso di VIA) una delle amministrazioni di cui al punto precedente (quindi anche quella competente al giudizio di VIA) si pronuncia negativamente la pronuncia è trasmessa al richiedente l'autorizzazione entro tre giorni dalla pronuncia ed il procedimento è concluso

  6. E' facoltà del richiedente dell'autorizzazione , entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, chiedere alla struttura la convocazione di un conferenza di servizi al fine di verificare le condizioni per superare la pronuncia negativa , ovviamente con il consenso dell'amministrazione interessata .

  7. Il problema che si pone in relazione al punto 5 è che il regolamento non chiarisce se l'accordo eventualmente raggiunto sostituisca la pronuncia negativa (ma questo ex art. 11 legge 241/1990 è possibile solo nei casi previsti dalla legge) oppure occorra un nuovo pronunciamento positivo da parte dell'autorità competente.

  8. Decorsi inutilmente i 90 giorni (150 in caso di VIA prorogabili di altri 90), anche per responsabilità di singole amministrazioni , entro i successivi 5 giorni, il Sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura convoca la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 legge 241/1990. La convocazione della conferenza è resa pubblica . Ad essa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici e privati , individuali e collettivi , i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati che possono avere un pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto. Tutti questi soggetti possono presentare memorie ed osservazioni (entro 20 giorni dalla comunicazione pubblica della convocazione della Conferenza dei servizi) , essere sentiti in contraddittorio o chiedere al responsabile del procedimento di convocare una riunione pubblica con i rappresentanti del committente , facendosi assistere da tecnici di fiducia. Su quanto espresso nella riunione si pronuncia motivatamente la struttura.

  9. L'introduzione positiva dell'inchiesta pubblica si scontra con il fatto che dal dettato della norma sembrerebbe possibile tale inchiesta solo nel caso di mancata risposta da parte di qualche amministrazione competente ad inviare autorizzazioni o nulla osta, mentre l'inchiesta non è prevista nel caso di conferenza convocata per superare la pronuncia negativa ad es. sulla VIA (si veda il punto 5)

  10. La Conferenza procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari compresa la VIA ( si veda in precedenza l'art.7 comma 5 della legge 109/1994 legge quadro sui lavori pubblici). Nella prima riunione della Conferenza si fissa il termine entro cui è possibile pervenire a una decisione, in ogni caso compatibile con il termine ordinario di 6 mesi (Per le opere soggette a VIA 11 mesi)

  11. Il verbale della Conferenza dei servizi , tenuto conto anche delle osservazioni del pubblico di cui sopra, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento .

  12. Decorsi inutilmente i termini di di 6 od 11 mesi , per le opere soggette a VIA , l'amministrazione procedente può chiedere al Consiglio dei Ministri di pronunciarsi , nei successivi 30 giorni ex art. 14. Comma 4 legge 241/1990 . Sul punto in regolamento si contraddice con la previsione dell'art. 27 dlg 112/1998 che fa salve le vigenti norme in materia di VIA , andando appunto a modificare le procedure di VIA disciplinate dalle predette norme.

La normativa sullo sportello (nei punti 7, ma soprattutto 8 ,9) appare non tener conto però proprio di quanto indicato dal citato comma 4 dell'art. 14 . Si ricorda che il testo del comma 4 art. 14 legge 241/1990 recita: " Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche del DPCM 27/12/1988, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio stesso" . Sul punto però il testo del regolamento non considera anche quanto indicato dall'art. 14 quater della legge 241/1990: " Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la VIA ex art. 6 legge 349/1986, le disposizioni di cui agli art. 14 comma 4, 16 comma 3 e 17 comma 2 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'art. 3.5 DPR 383/1994 ". Il che significa in sintesi che se alla scadenza dei termini ordinari non è arrivata l'autorizzazione all'attività produttiva , si potrà rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri , il quale potrà esercitare tale potere solo se non sia intervenuta pronuncia negativa di VIA (art. 14 comma 4 legge 241/1990) così come confermato dall'art. 14 quater della legge 241/1990. Questa intepretazione potrebbe considerarsi superata solo se si considerasse la normativa sullo sportello (x punti 8 e 9) come speciale rispetto a quella della legge 241/1990 sulla conferenza dei servizi art. 14 e seguenti, ma allora non si comprende il richiamo all'art. 14 comma 4 della stessa legge 241/1990.

Progetto in variante degli strumenti urbanistici

Quando il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una sua variazione il sindaco del Comune interessato rigetta l'istanza

Se il progetto è conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il Sindaco convoca, motivandolo, una CONFERENZA DI SERVIZI ex art. 14 legge 241/1990 dandone pubblico avviso.

Alla Conferenza interviene qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto di impianto industriale.

Qualora l'esito della Conferenza dei servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ex legge 1150/1942 (legge quadro urbanistica: titolari di diritti reali) si pronuncia definitivamente entro 60 giorni il consiglio comunale.

Procedura per attività soggette ad autocertificazione

Una procedura ancor più accelerata è prevista per gli impianti c.d. a struttura semplice dal comma 6 dell'art. 6 del regolamento

Procedura attività soggette ad autocertificazione : la partecipazione del pubblico

L'art. 6 comma 13 dello schema di regolamento introduce all'interno del procedimento autorizzativo dell'impianto produttivo, soggetto ad autocertificazione (ma anche per la procedura semplificata ordinaria come vedremo) una sorta di Inchiesta Pubblica : "I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio alla realizzazione del progetto di impianto industriale possono trasmettere alla struttura , entro 20 giorni dalla avvenuta pubblicazione di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenienti si pronuncia, motivatamente,la struttura. La convocazione della riunione sospende, per non oltre 20 giorni, il termine ordinario di 90 giorni".

Limiti e potenzialità della normativa sullo sportello unico

I limiti

  1. L'autorizzazione all'impianto industriale non costituisce autorizzazione integrata neppure nell'ipotesi di autocertificazione , Il che problemi di coordinamento soprattutto per la procedura di VIA secondo il ddl in fase di approvazione in parlamento che invece definisce il giudizio di VIA come autorizzazione integrata.

  2. La possibilità di superare il giudizio di VIA negativo con apposita conferenza promossa su richiesta del progettista , appare non coerente con il dettato della legge 241/1990 art. 14 quater in materia di Conferenze dei servizi e VIA

Potenzialità

  1. lo sportello unico potrebbe però servire da punto unico di raccolta della documentazione per ottenere le autorizzazioni ambientali di settore ( e relativa autorizzazione integrata) almeno per gli impianti soggetti ad autocertificazione . Ciò avrebbe fondamento giuridico nella legge 70/1994 , mai attuata e che di fatto prevedeva una sorta di sportello unico da dare in gestione alle CCIAA

  2. se non si unificano , stante l'attuale testo dello schema di regolamento, l'autorizzazione all'impianto con l'autorizzazione integrata , si possono unificare invece le istruttorie tecniche anche al fine della valutazione dei profili ambientali e sanitari dell'impianto da autorizzare

  3. L'art. 23 del Dlg al comma 4 prevede che gli enti locali possano avvalersi, nelle forme concordate , di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono essere affidati singoli atti istruttori del procedimento. In tal senso le Arpa potrebbero essere il supporto tecnico scientifico del responsabile del procedimento al fine di verificare il rispetto dei profili della sicurezza e dell'ambiente - salute per l'autorizzazione finale . Si veda in tale direzione quanto previsto dall'art. 8 dello schema di regolamento attuativo sullo sportello unico secondo il quale la struttura (responsabile unico del procedimento) può affidare mediante convenzione specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali nonché a università o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

 

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