Deliberazione Giunta Regionale n 693 del 15/06/1999: "Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante "Norme per l'applicazione della V.I.A.". Adempimenti di cui al comma 2 art. 17, relativo allo svolgimento della procedura unica integrata" (Bollettino Ufficiale n. 30 del 28/07/1999, parte Seconda, SEZIONE I)
Visto l'art. 17 della LR 3 novembre 1998, n. 79, concernente lo svolgimento di procedura unica integrata, e in particolare:
- il comma 1, per il quale "l'autoritą competente garantisce lo svolgimento di una procedura unica integrata, in tutti i casi in cui la realizzazione del progetto sottoposto a V.I.A. comporti l'acquisizione, da differenti Amministrazioni pubbliche non statali, di specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi comunque denominati relativi ad aspetti di carattere ambientale;
- il comma 2, per il quale "la Giunta Regionale individua i provvedimenti autorizzativi e i pareri di cui al comma 1"
La delibera individua, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 della LR 79/98, le seguenti autorizzazioni o pareri, di competenza di Amministrazioni pubbliche non statali, inerenti lo svolgimento della procedura unica integrata disciplinata dall'articolo medesimo:
- a) autorizzazione per la tutela del paesaggio di cui all'art. 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali" e all'art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale";
- b) autorizzazione per l'assetto idrogeologico di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267 recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- c) autorizzazione di cui agli artt. 6, 7, 15(a) e 15(b) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualitą dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";
- d) parere di conformitą con gli atti di pianificazione di Bacino di cui all'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- e) approvazione ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 27 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Attuazione della direttiva CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94162/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".
La Giunta regionale si riserva di provvedere con atti successivi,all'integrazione dell'elenco individuato sopra anche in relazione alla piena attuazione del D. L gs. 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli altri Enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".