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Ambiente e Lavoro Toscana ONLUS


I contratti interinali e le attività "pericolose"


In attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, anticipiamo il testo del Decreto approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale relativo alla "Individuazione delle lavorazioni comportanti una sorveglianza medica e di quelle particolarmente pericolose vietate nella fornitura di lavoro temporaneo". (1)

Questo il testo del provvedimento ministeriale:

"Visto l'art. 1, comma 4, lettera f) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo;

CONSIDERATO che le attività possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;

CONSIDERATA la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;

CONSIDERATA altresì la necessità di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l'opportunità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell' attività lavorativa;

D E C R E T A

Articolo 1
(Campo di applicazione)

Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo.

Articolo 2
(Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio)

Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose:

- Recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attività subacquea;
- Manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e trasporto.

Articolo 3
(Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave)

Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a:

- Agenti cancerogeni, di cui al Titolo VII del Decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
- Amianto;
- Cloruro di Vinile Monomero;
- 2-Naftilamina;
- 4-Aminodifenile;
- Benzidina;
- 4-Nitrodifenile e loro sali;
- Radiazioni ionizzanti di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

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(1) Con l'emanazione di tale decreto viene dato un concreto contributo alla battaglia tesa ad impedire l' ulteriore sviluppo di incidenti sul lavoro e dannosissime malattie professionali.

Inoltre, viene compiuto un adempimento normativo già previsto dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196 sulle "Norme in materia di promozione dell' occupazione".

Infatti, il decreto si richiama all' applicazione del comma 4, dell' articolo 1 di tale Legge, dove si afferma che:

"4 - E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo:

  1. per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
  2. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  3. presso unità produttive nelle quali si sia provveduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
  4. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
  5. a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell' art. 4 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
  6. per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi inmdividuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge".



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