L'ARGOMENTO
DELLA SETTIMANA
(a cura di Luigi
Gasperini)
Questa rubrica tratta settimanalmente argomenti - per lo più suggeriti dai fruitori del nostro sito - relativi alle diverse tematiche correlate ad una corretta e costantemente aggiornata attuazione del "seiduesei". In particolare, verranno affrontati argomenti di carattere legislativo, giuridico, tecnico e formativo; verranno riportati e commentati documenti, notiziari, direttive comunitarie, pubblicazioni specializzate, statistiche e quant'altro risulta di particolare interesse per tutti coloro che, per ragioni professionali, di studio o culturali, seguono l'evolversi delle problematiche legate alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Insomma, anche con questa iniziativa vogliamo contribuire a mantenere sempre più viva quella "cultura della sicurezza" della quale ogni giorno, purtroppo, continuiamo a verificare la carenza. Accogliendo i suggerimenti di Soci e Amici della nostra Associazione, la trattazione degli argomenti settimanali sarà estesa, oltre alla segnalazione dell'attività dell'Unione Europea, anche a particolari problemi di tutela ambientale (acqua, aria, rifiuti, grandi rischi, elettrosmog, ecc.).
Questa settimana:
Il nuovo PGT e la limitazione dei rischi nel trasporto di merci pericolose
La qualificazione professionale dei consulenti per la
sicurezza dei trasportiLe fonti legislative nazionali e internazionali che disciplinano la circolazione su strada, ferrovia e per via navigabile sono molte e, almeno in alcuni casi, complesse (c'è chi afferma, forse a torto, che molte norme sono addirittura inapplicabili). Esse riguardano il trasporto su strada internazionale, il trasporto su strada nazionale, il trasporto per ferrovia internazionale, per ferrovia nazionale e il trasporto per via navigabile e hanno lo scopo non soltanto di regolare e di facilitare la libera circolazione, ma anche la sicurezza alle persone, ai beni e ai mezzi di trasporto.
Per quanto riguarda il trasporto su strada, la materia è regolamentata, in regime internazionale, dalla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (Cmr). La convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839.
Nei trasporti nazionali si applica il nuovo codice della strada (legge 23/6/1990,n.190), entrato in vigore l'1/1/1993, contestualmente al suo regolamento di attuazione (DPR 16/12/1992, n. 495), che all'art. 168 fa esplicito riferimento alla "Disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose".
Con successivi decreti il Ministero dei trasporti e della navigazione ha provveduto a regolamentare i particolari aspetti del trasporto di merci pericolose (etichettatura, equipaggiamento dei mezzi, trasporto di piccole quantità, ecc.), allineando le norme nazionali a quelle internazionali Adr come enunciato con il DM 22 febbraio 1990 (Adeguamento delle norme nazionali a quelle internazionali Adr per il trasporto nazionale su strada di merci pericolose). Successivamente sono stati emanati, ad integrazione delle più recenti disposizioni internazionali, decreti specifici, come, ad esempio, quelli riguardanti il trasporto in cisterne dei prodotti chimici e dei gas.
Per quanto riguarda la formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano sono da ricordare:
-il DM 7 agosto 1982 sulle "Disposizioni speciali concernenti i conducenti dei veicoli cisterna adibiti ai trasporti internazionali su strada di materie pericolose;
-il DM 30 dicembre 1992 n.571 sul "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n.89/684/CEE del 21 dicembre 1989 riguardante la formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada e modificato con DM dell'8 giugno 1993;
-il Decreto legislativo n. 143 del 26 febbraio 1994 sulla "Istituzione dell'Ente nazionale per le strade";
-il DM del 4 ottobre 1994, n. 653 sul "Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi;
-il DM del 16 gennaio 1995 n.94 sul "Regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
-il DM 4 settembre 1996 sulla "Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relatie al trasporto di merci pericolose su strada
-Legge n. 507 del 26 settembre 1996 che modifica la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e disciplina dell'attività di autoriparazione.
Per il trasporto su strada di "merci pericolose" è stata poi data una definizione più ampia nell'allegato A con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti.
Il trasporto per ferrovia, a livello internazionale, è regolamentato dal Rid (Réglement concermant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses), che fa riferimento al Cotif, Convenzione relativa ai trasporti internazionali adottata a Berna il 9 maggio 1980 e ratificata dall'Italia con legge 18 dicembre 1984, n.976. Il Rid è stato poi aggiornato con decorrenza 1 gennaio 1995.
Il trasporto delle merci con container è regolamentato dalla "International convention for safe container "(Csc), adottata in Italia con la legge del 3 febbraio 1979, n. 67 che tratta norme relative a costruzione, prove, ispezione, approvazione relative ai container.
Il regolamento per il trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia costituisce l'allegato 7 alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Fs, il cui nuovo testo modificato, recante la sigla Rmp (Regolamento merci pericolose) entrato in vigore l'1 gennaio 1993. Un aggiornamento delle merci definite pericolose nel trasporto per ferrovia è dato dall'allegato al Decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.41.
Infine per quanto riguarda i trasporti delle merci pericolose per via navigabile, essi sono regolati dalle c.d. "raccomandazioni internazionali Imo" che si richiamano a varie convenzioni, note agli addetti con le sigle, ad esempio, Solas (International Convention for the Safety of Life at Sea), Marpol (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), Imdg code (International Maritime Dangerous Goods Code), Ems (Emergency Procedures for Ships Carring Dangerous Goods), Mfag (Medical First and Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods), Bc code (Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes), Ibc code (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carryng Dangerous Chemicals in Bulk), Bch code (Code for the Construction ad Equipment of Ships Carryng Dangerous Chemicals in Bulk), Igc code (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carryng Liquifield Gases in Bulk),ecc.Nonostante la vasta normativa nazionale e internazionale esistente in materia, il problema che oggi si presenta urgentemente di fronte al potere politico e legislativo è quello di affrontare radicalmente il sistema della sicurezza dei trasporti, passando attraverso il potenziamento ed il miglioramento della viabilità e, come per gli altri luoghi di lavoro, con una adeguata formazione degli addetti al trasporto di merci pericolose che riguarda non solo i conducenti dei veicoli (per ciò che riguarda i trasporti su strada) ma anche gli operatori addetti al carico e scarico dei vari prodotti.
Nel primo caso, il problema è strettamente legato alla efficienza - per il tresporto su strada -alla viabilità, tenendo presente che, in Italia, il 60% delle merci vengono trasportate su gomma. La sicurezza stradale è quindi uno dei principali obiettivi per i quali dovranno essere effettuati forti investimenti nei prossimi anni. E il Pgt (Piano generale dei trasporti) presentato il 20 luglio 2000 dal Governo che prevede una spesa, da oggi al 2010, di 170mila miliardi di lire per potenziare e ammodernare ferrovie (95mila miliardi), strade e autostrade (74mila miliardi), tende proprio a raggiungere sopratutto l'obiettivo sicurezza, riducendo - come auspicato dall'Unione Europea nell'arco di questo primo decennio del 2000 -del 40% gli incidenti stradali.Se l'obiettivo non venisse raggiunto, si legge nel piano per la sicurezza stradale, il costo sociale, nel 2010, supererà i 53mila miliardi di lire.
Gli incidenti stradali in Italia mostrano una tendenza all'aumento dei feriti contro una modesta diminuzione dei morti. Fra il 1993 e il 1998 si è passati rispettivamente da un + 42% a un - 18%. Le cause sono principalmente il mancato rispetto delle precedenze (23%), la guida distratta (15%) e l'eccesso di velosità (14%).. Per colpire il fenomeno, il nuovo Pgt prevede l'adozione di una serie di principi, primo fra tutti un aumento dei controlli, in particolare sui Tir.
E' quindi auspicabile che il piano presentato dai Ministri Bersani, Nesi e Bordon affronti organicamente i problemi della modernizzazione infrastrutturale, destinando importanti risorse alla sicurezza (si è stimato un'investimento di 25mila miliardi) , alla riduzione dell'inquinamento atmosferico (responsabile dell'"effetto serra"), alla riduzione dell'inquinamento acustico, all'incentivazione del trasporto collettivo e agli interventi per l'innovazione tecnologica.
Fra gli accorgimenti che possono essere adottati, per ridurre l'impatto stradale nel trasporto delle merci, vi potrebbe essere il trasferimento, a titolo di esempio, in Italia del modello tedesco di trasporto di buona parte dei carichi pericolosi dai Tir ai treni. Infatti, in Germania le merci pericolose viaggiano molto più su ferrovia che su strada, riducendo in tal modo i rischi di incidenti. Una soluzione questa che richiede infrastrutture adeguate per il trasferimento gomma rotaia. Una soluzione, però, che non sembra essere gradita alle grandi compagnie di autotrasporto, perchè ritenuta "troppo fantasiosa".
Si è detto anche che il miglioramento della sicurezza nei trasporti, ed in particolare nei trasporti di merci pericolose, passa attraverso una adeguata formazione del personale addetto, con la creazione di figure professionali altamente specializzate che sappiano coordinare sempre meglio il rapporto trasporto-sicurezza.
A tale riguardo ci sembra che l'inserimento nella nostra normativa del Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 sia, in proposito, di grande importanza e che possa contribuire , attraverso una più incisiva responsabilizzazione dell'impresa di trasporto, a ridurre gli incidenti stradali che, nel caso del trasporto di merci pericolose, possono creare situazioni di estrema gravità (basti ricordare il caso Monte Bianco).
Il Decreto legislativo citato riguarda l'Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose ( G.U. n. 52 del 3 marzo 2000) le cui disposizioni vengono applicate alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose, oppur operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti
La figura professionale del Consulente per la sicurezza dei trasporti viene designata dal titolare dell'impresa - ove non sia lo stesso titolare ad esercitarla - e deve essere in possesso di un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione a seguito del superamento di un apposito esame.
Infatti, come previsto dall'art.5 del D.Lgs., il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia , nonchè dei seguenti compiti così come definiti nell'Allegato I:
"I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività dell'impresa riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali merci:
-le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;
-le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;
le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico e scarico;
-il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;
-l'applicazione di procedura d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti, gli eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o durante le operazioni di carico e scarico;
-il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
-l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti i infrazioni gravi;
-la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;
-la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;
-l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
-l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;
-l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico ".
Fra gli obblighi del consulente, come precisato all'art.4 del Decreto legislativo, vi sono quelli di redigere una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, dove devono essere indicate le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonchè per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.Inoltre, il consulente deve redigere una relazione annuale e "ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose".
Nel caso in cui nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico e scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, deve provvedere alla redazione di una relazione d'incidente, che dovrà essere trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.
In base all'art.5, la qualificazione dei consulenti è data dal superamento di un apposito esame che deve riguardare - come elencato nell'Allegato II del Decreto stesso -le seguenti materie:
I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:
conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose;
conoscenza delle principali cause di incidenti.
II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:
1) la classificazione delle merci pericolose:
procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele;
struttura dell'enumerazione delle materie;
classi di merci pericolose e principi di classificazione;
natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati;
proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;
2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i contenitori:
tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura;
requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi;
stato dell'imballaggio e controllo periodico;
3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:
iscrizioni sulle etichette di pericolo;
apposizione ed eliminazione delle etichette di pericolo;
segnaletica e etichettatura;
4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:
informazioni contenute nei documenti di trasporto;
dichiarazione di conformità del mittente;
5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:
carico completo;
trasporto alla rinfusa;
trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi;
trasporto in contenitori,
trasporto in cisterne fisse o amovibili;
6) il trasporto di persone;
7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
8) la separazione dei materiali;
9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;
10) il maneggio e la sistemazione del carico:
carico e scarico (tasso di riempimento);
sistemazione e separazione;
11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
12) l'equipaggio: formazione professionale;
13) i documenti di bordo:
documenti di trasporto;
consegne scritte;
certificato di autorizzazione del veicolo;
certificato di formazione per i conducenti di veicoli;
attestato di formazione per la navigazione interna;
copia di qualsiasi deroga;
altri documenti;
14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore;
15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;
16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione;
17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.
Come previsto dal comma 2 dell'art.5 del D.Lgs. 40/2000, qualora il candidato intenda conseguire il certificato di formazione professionale limitatamente a determinati tipi di merci pericolose o a determinate modalità di trasporto, l'esame di qualificazione terrà conto solo delle materie di cui alle seguenti classi di merci:
a) classe 1 (esplosivi)
b) classe 2 (gas)
c) classe 7 (materie radioattive)
d) classi 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi)
e) numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi)
Il certificato di formazione per i consulenti della sicurezza ni trasporti è valido per un periodo di cinque anni ed è rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare sia il permanere delle conoscenze previste sia l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia.
Con Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 6 marzo 2000, n. U di G.MotN. A9-prot. 513/4915/10, è previsto il rilascio di un certificato "provvisorio" per titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale, che dimostrino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di avere di fatto assolto, nel periodo antecedente all'entrata in vigore sul suddetto decreto,alla funzione di consulente. Il certificato provvisorio può essere richiesto anche dal legale rappresentante dell'impresa. I titolari di certificato provvisorio dovranno presentarela domanda per sostenere l'esame ai fini del conseguente rilascio del certificato definitivo, rivolgendo istanza all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti i concessione della provincia in cui ha sede l'impresa.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro e sono previste varie sanzioni nei confronti del capo dell'impresa in caso di violazioni alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.