Rischi e prevenzione. La nuova disciplina U.E. sull'uso dei COV (prima parte)
Fra le direttive comunitarie che dovranno essere recepite dallo Stato italiano entro il marzo del 2001, vi è quella che stabilisce le limitazioni delle emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente, principalmente nell'aria, e i rischi potenziali per la salute umana mediante misure e procedure indicate nella direttiva stessa. Precisiamo, innanzitutto, che per composto organico volatile (COV) si intende qualsiasi composto organico volatile che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ad esempio, la frazione di creosoto che supera il valore indicato per la pressione di vapore alla temperatura di 293,15 K è considerata come un COV. E' un composto organico, qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più di elementi come l'idrogeno, gli alogeni, l'ossigeno, lo zolfo, il fosforo, il silicio o l'azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati i bicarbonati inorganici. E' da considerarsi un solvente organico qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti e che non subisca una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prima, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante. Ad esempio, si definisce solvente organico alogenato un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola. Sono solventi organici, l'acetone, l'alcool etilico, l'alcool metilico, il benzene, ecc., ovvero tutte quelle sostanze organiche che, quando vengono esposte all'aria, abbandonano lo stato fisico, liquido o solido in cui si trovano e passano allo stato gassoso, contribuendo alla formazione di ossidanti fotochimici nello strato limite della troposfera, causando danni alle risorse naturali e provocando in talune condizioni di esposizione effetti nocivi per la salute umana. In conseguenza del crescente inquinamento dovuto ai composti organici volatili e all' uso crescente di solventi organici che viene fatto in talune attività e in taluni impianti, incidendo fortemente nel produrre concentrazioni di ozono, la Commissione europea ha ritenuto opportuno intervenire mediante un'azione preventiva per proteggere la sanità pubblica e l'ambiente dalle conseguenze di tali emissioni particolarmente nocive con l'intento di garantire il diritto dei cittadini ad un ambiente sano e pulito. Anche considerando che le emissioni di tali composti organici possono essere evitate in molte attività ed impianti dato che nei prossimi anni saranno disponibili prodotti sostitutivi merno nocivi, il Consiglio ha emanato la Direttiva 1999/13/CE dell'11 marzo 1999, definendo le limitazioni delle emissioni dei COV nell'ambiente, principalmente nell'aria, elencando i rischi potenziali per la salute e indicando procedure atte a prevenire il superamento delle soglie di consumo dei solventi stessi. Ai fini della suddetta direttiva, rientrano nell'ambito di applicazione quelle attività direttamente correlate o tecnicamente connesse che comportino l'emissione di qualsiasi scarico di COV da un impianto nell'ambiente; le emissioni diffuse, ovvero qualsiasi emissione nel suolo, nell'aria e nell'acqua non contenuta negli scarichi gassosi di COV nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto. Sono comprese le emissioni non catturate scaricate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili e gli effluenti gassosi finali contenenti COV o altri inquinanti, emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento.E' opportuno precisare che la definizione di "emissione diffusa" entrerà a far parte per la prima volta della normativa italiana con il recepimento della citata direttiva. L'Allegato I della direttiva specifica le categorie di attività che rientrano nell'ambito di applicazione, ovvero
- il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione, o
-il rivestimento originale dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, con materiali del tipo di finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione, o
-il rivestimento di rimorchi (compresi i semirimorchi) (categoria 0).
L' art. 4 della direttiva stabilisce che, per gli impianti esistenti sopra elencati, vengano fatti osservare dagli Stati membri le misure necessarie affinché, fatta salva la direttiva 96/61/CE sulla Prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento ( recepita in Italia con la Legge del 24 aprile 1998 n. 128), tutti gli impianti esistenti siano conformi agli articoli 5,8 e 9 e che siano registrati o autorizzati entro e non oltre il 31 ottobre 2007. Gli impianti esistenti che devono essere autorizzati o registrati secondo il piano di riduzione delle emissioni dovranno trasmettere notifica alle autorità competenti entro e non oltre il 31 ottobre 2005, precisando se l'impianto è sottoposto a modifica sostanziale, oppure se rientra nell'ambito di applicazione della direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale. In tal caso la parte dell'impianto oggetto della modifica sostanziale verrà trattata come un nuovo impianto, oppure come un impianto esistente, purché le emissioni totali dell'intero impianto non superino quelle che si sarebbero ottenute se la parte della modifica sostanziale fosse stata trattata come un nuovo impianto. Le misure necessarie che gli Stati membri dovranno adottare affinché gli impianti siano conformi a quanto stabilito nella direttiva, sono subordinate alla emanazione di norme generali vincolanti che l'art.5 indica nei paragrafi dal 2 al 12, e cioè:
2.Tutti gli impianti sono conformi:
3. a) Per quanto riguarda le emissioni diffuse, gli Stati membri applicano i valori di emissione diffusa agli impianti come valore limite di emissione. Tuttavia, qualora si comprovi all'autorità competente che per un singolo impianto questo valore non è tecnicamente ed economicamente fattibile, l'autorità competente può fare un'eccezione per tale singolo impianto, sempreché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente. Per ogni deroga il gestore deve comprovare all'autorità competente che viene utilizzata la migliore tecnica disponibile.
3. b) Le attività che non possono essere gestite in condizioni di confinamento possono essere dispensate dai controlli di cui all'allegato II A, qualora tale possibilità sia esplicitamente menzionata in detto allegato. In tal caso si ricorrerà al piano di riduzione di cui all'allegato II B, a meno che si comprovi all'autorità competente che questa opzione non è tecnicamente ed economicamente fattibile. In questo caso, il gestore deve comprovare all'autorità competente che viene utilizzata la migliore tecnica disponibile.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle deroghe di cui alle lettere a) e b) a norma dell'articolo 11 ( tale articolo, relativo a Sistemi di informazione e relazioni, stabilisce che ogni 3 anni gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione informazioni sull'attuazione della direttiva stessa, redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art.6 della direttiva 91/692/CEE).
4. Per gli impianti che non usano il piano di riduzione, eventuali dispositivi di abbattimento installati dopo la data di recepimento della presente direttiva devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato II A.
5. Gli impianti adibiti a due o più attività che individualmente superano le soglie di cui all'allegato II A devono:
6. Le sostanze o i preparati ai quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni. Mutageni o tossici per la riproduzione, ai sensi della direttiva 67/548/CEE ( recepita dallo Stato italiano con la legge 256 del 1974 cui hanno fatto seguito varie norme di modifica e adeguamento), sono assegnate, o sui quali devono essere apposte, le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 sono sostituiti, quanto prima e nei limiti del possibile, e tenendo conto delle linee guida di cui all'art.7, paragrafo 1, con sostanze o preparati meno nocivi.
7. Per gli effluenti dei COV di cui al paragrafo 6, vale a dire effluenti in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura di cui al detto paragrafo è uguale o superiore a 10 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 2 mg/Nm3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.
8. Per gli effluenti dei COV alogenati cui sono state assegnate etichette con la frase di rischio R40, vale a dire effluenti in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura R40 è uguale o superiore a 100 g/h, deve essere rispettato un valore di emissione di 20 mg/Nm3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.
Gli effluenti dei COV di cui ai paragrafi 6 e 8 devono essere controllati come emissione di impianto in condizioni di confinamento, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente.
9. Gli effluenti dei COV ai quali, dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, viene assegnata, o che devono riportare, una delle frasi di rischio di cui ai paragrafi 6 e 8 devono rispettare quanto prima i valori limite specificati, rispettivamente, nei paragrafi 7 e 8.
10. Sono adottate tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. Gli impianti che utilizzano un dispositivo di abbattimento esistente e sono conformi ai valori limite di emissione di:
sono esonerati dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all'allegato II A per un periodo di 12 anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 15 ( che prevede il recepimento della direttiva entro l'aprile del 2001 ), a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non superino le emissioni che si sarebbero verificate osservando tutti i requisiti indicati nella suddetta tabella.
12. Né il piano di riduzione né l'applicazione del paragrafo 11 o dell'articolo 6 esonerano gli impianti che scaricano sostanze specificate ai paragrafi 6, 7 e 8 dall'obbligo di conformarsi ai requisiti indicati in tali paragrafi.
13. Qualora sia effettuata una valutazione del rischio…di una qualsiasi delle sostanze che comportano l'etichettatura R40, R60 o R61, disciplinate nell'ambito della presente direttiva, la Commissione esamina le conclusioni della valutazione e adotta, se del caso, le misure necessarie.
Soglie di consumo e limiti di emissione |
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ATTIVITA' |
SOGLIA CONSUMI ANNUI (tons) |
LIMITI EMISSIONE |
LIMITE EMISSIONI DIFFUSE (% sul totale di solvente) |
DISPOSIZIONI SPECIALI |
mg/m3 |
Usando i composti specificati nell'art.5, paragrafo 8 (solventi etichettati con la frase di rischio R40) |
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Lavaggio con solventi clorurati |
1-5 |
100 g/h o 20 |
15 |
|
> 5 |
100 g/h o 20 |
10 |
||
mgC/m3 |
Gli impianti che dimostrano all'autorità competente che il tenore medio di solventi di tutti i prodotti usati non supera il 30% in peso sono esonerati dall'applicazione di questi valori. |
|||
Lavaggio con altri solventi |
2-10 |
75 |
20 |
|
> 10 |
75 |
15 |
La tabella è estratta dall' Allegato II A della Direttiva 1999/13/CE dell'11/3/1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività industriali.