La regolamentazione del lavoro minorile

 

Nel novembre dello scorso anno, in occasione del decennale della "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia" dell'ONU, il Presidente della Repubblica, Ciampi, ebbe a dichiarare in un lungo messaggio che l'evento "rappresenta un'occasione importante per sottolineare quanto di positivo è stato fatto ma anche e soprattutto per rilanciare con forza i contenuti del nostro impegno in questo settore. Non devono esserci confini o barriere dinanzi ai drammatici problemi di fame, di salute, di sfruttamento dei bambini. La sfida epocale posta dal nuovo millennio si compie nel segno dei diritti fondamentali dell'uomo e della democrazia: affermare i diritti dell'infanzia significa affermare i diritti della persona umana. Dobbiamo essere tutti consapevoli che l'impegno per la libertà e la pace è la lotta per il progresso civile, culturale ed economico in tutto il mondo, soprattutto nelle società povere dove la pratica dello sfruttamento dei minori è consuetudine di vita. L'obiettivo prossimo quindi il consolidamento della tutela e della protezione dell'infanzia e dell'adolescenza".

Parole di alto significato morale e sociale che devono far riflettere coloro che detengono il potere nel mondo e che di fronte ad un problema così importante molti governi sono indifferenti o addirittura complici dello sfruttamento dei minori sul lavoro.

Occorre ricordare che proprio il più grande paese industrializzato del mondo, gli Stati Uniti d'America ( assieme alla Somalia, che però non ha governo) è l'unico a non aver ratificato la Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'ONU, mentre ben 50 paesi (dei 191 che hanno firmato) hanno emendato la propria costituzione o il codice penale per adeguarsi alla convenzione, ed altri 23 - come ha sottolineato l'Unicef, stanno mettendo a punto nuove leggi per la protezione dei minori. Gli Stati Uniti hanno firmato nel 1995, ma l'amministrazione Clinton non ha mai presentato il testo in Senato, temendo una bocciatura. Al testo si oppongono numerosi gruppi conservatori convinti che il testo ONU violi i diritti dei genitori. Anche firmando, gli Stati Uniti si troverebbero comunque in difficoltà perché il testo proibisce esplicitamente la condanna a morte e l'ergastolo, senza possibilità di successive riduzioni della pena, per reati compiuti da minori di 18 anni.         

In Italia, fortunatamente, il problema si presenta in modo ben diverso. Il primo obiettivo cui si deve mirare ( e, come vedremo, sono già state intraprese iniziative legislative importanti) è quello di impegnarsi  ad eliminare il lavoro nero dei bambini e dei ragazzi. Infatti i ragazzi tra i sei e i tredici anni che lavorano al nero sono circa 300mila ed ogni anno, durante il lavoro, sono vittime di 20mila infortuni; ciò significa che in Italia c'è una media di 55 infortuni al giorno.

Sul piano legislativo, il Governo è intervenuto opportunamente con un importante provvedimento che, recependo la Direttiva 94/33/CE, ha dato una nuova regolamentazione del lavoro minorile emanando il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 237 dell' 8 ottobre 1999) sulla protezione dei giovani sul lavoro. La nuova legge, abrogando molti articoli della Legge 17 ottobre 1967. n.977, il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36 e il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n.432, presenta un carattere profondamente innovativo, proponendosi di adeguare gradualmente la realtà lavorativa dei giovani di età inferiore ai 18 anni agli standars europei e, come ha scritto il Ministro del Lavoro Cesare Salvi, nella Circolare n.1/2000 del 5 gennaio 2000 indicando le prime direttive applicative, " privilegiare l'istruzione, assicurare l'inserimento professionale mediante la formazione, considerando che un'esperienza di lavoro appropriata può contribuire all'obiettivo di preparare i giovani alla vita professionale e sociale di adulti, promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro per garantire un livello più elevato di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori minorenni, trattandosi di gruppi a rischio particolarmente sensibili".

Innanzitutto, con la nuova normativa si è inteso unificare le disposizioni in materia di lavoro minorile, estendendone l'applicazione a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardino minori dei diciotto anni. Le nuove disposizioni dovranno essere applicate, pertanto, anche all'apprendistato, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro a domicilio, ecc. Infatti, l'art.3 che modifica l'art.1 della legge 977/67, nell'individuare il campo di applicazione, precisa che il Decreto 345/99 si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche "speciale", disciplinato dalle norme vigenti. E' chiaro, quindi, il riferimento anche al contratto di apprendistato che l'art.2 della legge 55/25 definisce come uno "speciale" rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o far impartire all'apprendista assunto alle sue dipendenze "l'insegnamento necessario", perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare "lavoratore qualificato".

Sono esclusi dall'applicazione della nuova normativa gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata (con esclusione, quindi, dei rapporti a termine) svolti nei servizi domestici prestati in ambito familiare nonché nelle imprese a conduzione familiare, sempreché queste ultime si concretino in prestazioni di lavoro non nocivo né pregiudizievole né pericoloso.

Per quanto riguarda l'età lavorativa, l'art.5 del decreto che modifica l'art.3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 introduce il principio che l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti. Per determinare, quindi, il limite di età per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con minori occorre verificare la sussistenza di due requisiti: il compimento del quindicesimo anno di età e l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico. Attualmente secondo le indicazioni fornite dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n.22 dell'1/2/1999 in via transitoria e fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo che prevede l'obbligatorietà con durata decennale, la Circolare del Ministro Salvi precisa che "l'obbligo che interessa è da considerarsi assolto:

·         da coloro che, nell'anno scolastico 1997/98, hanno conseguito il diploma di licenza di scuola media;

·         da coloro che, alla data del 31 dicembre 1998, hanno compiuto il 15° anno di età e dimostrino di aver osservato, per almeno 8 anni, le norme sull'obbligo;

·         da coloro che, alla data del 31 agosto 1999, hanno adempiuto, per almeno 9 anni, all'obbligo in questione.

E', inoltre, da tenere presente che la legge 17 maggio 1999, n.144, all'art.68, comma 1, impone, per i giovani, l'obbligo di frequenza di attività formative fino a diciotto anni, obbligo che può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a)       nel sistema di istruzione scolastica;

b)       nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c)       nell'esercizio dell'apprendistato.

Tale vincolo formativo, si intende comunque assolto con il conseguimento di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.

Il giovane che abbia assolto l'obbligo scolastico come sopra indicato può, quindi, lavorare sicuramente come apprendista; per le altre attività lavorative dovrà contemporaneamente assolvere all'obbligo formativo, i cui contenuti sono al momento in corso di definizione con appositi provvedimenti".

La nuova disciplina (art.7) vieta l'adibizione degli adolescenti ad una serie di attività elencate nell'allegato I  del Decreto, con abrogazione espressa delle disposizioni contenute nel DPR 20/1/1976, n. 432 riguardante i lavori vietati ai fanciulli ed agli adolescenti.

Il suddetto allegato distingue tra esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici e processi e lavori. In particolare, per quanto riguarda i divieti di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, va chiarito preliminarmente che gli stessi sono stati introdotti dalla direttiva 94/33/CE e che la gran parte era già presente nella legislazione vigente.

Con riguardo ai singoli agenti, la circolare ministeriale fa presente che:

a)       il divieto di esposizione al rumore non opera automaticamente ma discente dalla valutazione dei rischi e scatta a partire da un livello di 80 dbA. La valutazione deve essere operata sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 277/91(art.40). In particolare, poi, il livello di 80 dbA deve intendersi come esposizione quotidiana personale o come esposizione media settimanale, se quella quotidiana è variabile nell'arco della settimana lavorativa e, pertanto, non va considerato come valore che non può mai essere superato nell'arco del periodo in esame;

b)        fermo restando il divieto assoluto di esposizione agli agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi ed estremamente infiammabili, per gli agenti nocivi ed irritanti il divieto vige solo per quelli etichettati con le frasi di rischio riportate nell'allegato 1. Ad esempio, tra gli agenti irritanti sono vietati solo quelli sensibilizzanti per inalazione o per contatto cutaneo.

Per tutti gli agenti sopra considerati il divieto vige indipendentemente dalle quantità presenti nell'ambiente di lavoro".

L'art.8 del D. Lgs.345/99 precisa che l'art.7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 è sostituito dal seguente:

"Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'art.4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,n. 626 con particolare riguardo a:

- sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi esistenti o possibili, in relazione all'età;

- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

- natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;

- movimentazione manuale dei carichi;

- sistemazione, a scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti , macchine, apparecchi e strumenti;

- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;

- situazione della formazione e dell'informazione dei minori ".

            Per quanto riguarda le lavoratrici minori gestanti, puerpere e in allattamento devono essere applicate le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, "ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge".

            Ferma restando la normativa concernente il divieto di adibizione ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri e l'obbligo di spostamento ad altre mansioni (artt. 3 e 5 L. 1204/71 e art. 5 1026/76) il datore di lavoro deve valutare i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti e procedere alla modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro ottemperando all'obbligo di informazione (artt.4 e 5 D.Lgs. 645/96).Qualora tali modifiche non siano possibili per motivi organizzativi e produttivi il datore di lavoro applica gli artt.3 e 5 lett. C) della L. 1204/71 dandone contestuale informazione scritta al competente Servizio Ispezione del lavoro. A norma dell'art.33, comma 10, del D.Lgs. 626/94 l'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo alle dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro; lo stesso articolo prevede, inoltre, che le donne incinte o che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate. Viene fatto presente, inoltre, che ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 645/96 le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita della retribuzione qualora questi debbano essere eseguiti necessariamente durante l'orario di lavoro.

            L'art.9 del nuovo decreto - che sostituisce l'art.8 della legge 18 ottobre 1967,n.977 - dispone , per i minori , l'obbligo di una visita medica preassuntiva e di visite mediche da effettuare a cura del datore di lavoro, presso la ASL territorialmente competente.

            Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni lavori, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o tale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale.

            Fa eccezione il caso di attività lavorative per le quali la vigente legislazione dispone la sorveglianza sanitaria disciplinata dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs.626/94. In tali fattispecie le visite mediche preventive e periodiche devono essere, quindi, effettuate dal medico competente, pubblico o privato, scelto dal datore di lavoro. Pertanto, poiché l'articolo in questione ha compiutamente e diversamente disciplinato la materia, anche l'art.9 del DPR. 1668/56 deve ritenersi implicitamente abrogato nella parte in cui dispone per i minori la visita medica a cura della struttura sanitaria pubblica.

            Per quanto riguarda il lavoro notturno particolarmente gravoso, regolato dagli artt.15 e 17 della legge 977/67, il nuovo decreto ha apportato sostanziali modifiche. La definizione del termine "notte" si ritrova nell'art.15 e, per tale, si considera un periodo di almeno dodici ore consecutive comprendenti l'arco di tempo che va dalle ore 22 alle ore 6 o dalle ore 23 alle ore 7, indipendentemente dall'ora di inizio dell'attività lavorativa. Al di fuori, beninteso, di tali intervalli, il riposo notturno può essere interrotto nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

            La nuova normativa mantiene il lavoro notturno per i minori di anni 18. Unica eccezione (art.17) è il caso di forza maggiore - purchè il minore abbia almeno di 16 anni - che ostacola il funzionamento dell'azienda. In tal caso, però, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato del lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori impiegati e le ore per cui sono stati impiegati. D'altronde, l'art.17 consente la deroga "eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario " e "purchè tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi e non siano disponibili lavoratori adulti: una volta arginata la forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre di adulti, si ripristina automaticamente il divieto recato dall'art.15 della stessa legge. Spetta in tal caso al minore , un equivalente periodo di riposo compensativo che deve essere fruito entro tre settimane, oltre alle maggiorazioni retributive. Permane la deroga fino alle ore 24 per il lavoro nello spettacolo, esteso ora alle attività a carattere culturale, artistico e sportivo; in tale ipotesi il minore deve godere di un periodo di riposo notturno di almeno quattordici ore consecutive.

            I minori hanno diritto ad un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendenti la domenica; tale periodo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo che in caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Per alcune attività il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica: trattasi, per i minori,delle attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e dello spettacolo; per gli adolescenti, delle attività nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione - ivi compresi bar, gelaterie, particcerie, ecc. - attività per le quali il maggior carico di lavoro si concentra spesso nella domenica.

            Le sanzioni, sia penali che amministrative, sono state adeguate in ottemperanza alle disposizioni di delega.

            Infine, con l'art. 15 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, è stato aggiunto alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 - della quale, come si è visto, sono stati abrogati soltanto gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 - il seguente Allegato, dove sono indicati i lavori, i processi e le lavorazioni nelle quali è vietato adibire adolescenti, salvo deroga  per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa " purchè siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste  dalla vigente legislazione ".

             "Allegato 1.

I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:

1.       Agenti fisici:

a)       atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, in immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.321;

b)       rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art.42,comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277;

2.       Agenti biologici:

a)         agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n.91 e n.92.

3.       Agenti chimici:

a)       sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

b)       sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1)       pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39)

2)       possibilità di effetti irreversibili (R40)

3)       può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42)

4)       può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)

5)       può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46)

6)       pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48)

7)       può ridurre la fertilità (R60)

8)       può danneggiare i bambini non ancora nati (R61)

c)       sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1)       può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42)

2)       può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

d)       sostanze e preparati di cui al Titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

e)       piombo e composti;

f)         amianto.

II.   Processi e lavori:

1)       Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

2)       Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 12956, n. 302.

3)       Lavori in serragli contenenti animali feroci e velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

4)       Lavori di mattatoio.

5)       Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6)       Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto 1.3.

7)       Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.

8)       Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

9)       Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10)    Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavori ai laminatoi.

11)    Lavorazioni nelle fonderie.

12)    Processi elettrolitici.

13)    Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.

14)    Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

15)    Produzione e lavorazione dello zolfo.

16)    Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

17)    Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

18)    Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

19)    Lavorazione dei tabacchi.

20)    Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

21)    Produzione di calce ventilata.

22)    Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

23)    Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

24)    Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

25)    Lavori nei magazzini frigoriferi.

26)    Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

27)    Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

28)    Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

29)    Legaggio ed abbattimento degli alberi.

30)    Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

31)    Apertura, battitura, cardatura e pulizia delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

32)    Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

33)    Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.

34)    Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti, uso di postole fissachiodi.

35)    Produzione di polveri metalliche.

36)    Saldatura e taglio dei metalli con arco o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

37)    Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

 


 


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