logo ALT
Ambiente e Lavoro Toscana ONLUS


Importante direttiva della Procura circondariale di Milano in materia di diritto penale del lavoro

Le "Nuove direttive in materia di diritto penale del lavoro" emanate dalla Procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Milano e rivolte espressamente agli organi di polizia giudiziaria delle ASL, del Corpo dei Vigili del fuoco e del servizio ispezione della direzione regionale del lavoro, (nonché a tutti gli altri organi di polizia giudiziaria e ai dirigenti di INAIL e INPS) rappresentano delle linee guida di estremo interesse per tutti coloro che si occupano della sicurezza nei luoghi di lavoro. La direttiva - curata dal Procuratore della Repubblica aggiunto Francesco Dettori - è suddivisa in vari titoli specifici, ciascuno dei quali affronta un aspetto della complessa normativa antinfortunistica che è andata sviluppandosi dal 1955 (Dpr 547) ad oggi (in particolare con il D.Lgs. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni). Nella impossibilità, per ragioni di spazio, di riportare integralmente il contenuto della Circolare (fra l'altro già pubblicata nel testo originale sul quotidiano Italia Oggi di Mercoledì 25 agosto 1999), ci limiteremo a riferire solo l'essenzialità di ogni Titolo, ovvero di quelle parti che riteniamo di maggiore interesse.

Il Titolo Primo affronta il tema degli Infortuni sul lavoro per i quali, nel caso in cui vi sia esito mortale o di gravità che comporti una prognosi superiore ai 25 giorni "o tale da determinare l'indebolimento permanente di un senso o di un organo", dovrà essere segnalato immediatamente al sostituto procuratore di turno non solo da parte dell'Autorità di pg territoriale "eventualmente informata del fatto ma tutti i posti di polizia presso gli ospedali che invieranno fax o fonogrammi con i dati richiesti alla procura e, per conoscenza, al competente commissariato di polizia o stazione dei carabinieri e agli ufficiali di pg della ASL, "sollecitando e coordinando le indagini con gli stessi". Nel caso in cui l'infortunio si sia verificato in particolari circostanze (come uso di macchine operatrici, in cantiere edile, per mancato utilizzo di strumenti di protezione) dovrà essere svolta "immediatamente l'intera indagine sul posto con il massimo carattere di concentrazione, immediatezza ed esaustività", identificando tutti i possibili destinatari della normativa prevenzionale del caso, provvedendo ad acquisire e prendere "rilievi fotografici di macchine, impianti, ponteggi, stato dei luoghi (eventuale posizione del cadavere in caso di omicidio colposo), ben evidenziando i particolari. A tali atti ha facoltà di assistere senza preavviso il difensore della persona soggetta alle indagini. Qualora il pubblico ministero intenda intervenire sul luogo, lo stato dei luoghi non dovrà essere alterato, provvedendo ad avvisare tutte le persone che possono divenire soggette alle indagini. Dovrà, inoltre, essere provveduto a verbalizzare, "possibilmente sul luogo e nell'immediatezza del fatto" gli eventuali testi e, se in condizioni di deporre, la parte lesa, in modo "che tali dichiarazioni possano essere utilizzate nel dibattimento per le contestazioni e quindi essere acquisite nel fascicolo del giudizio. Comunque, verranno sentite a verbale le persone presenti al fatto, tenendo presente che a tale esame non può presenziare il difensore. Dovrà essere proceduto al sequestro di macchine, ponteggi, impianti, "quando ciò sia necessario o a impedire il protrarsi di situazioni di pericolo o ad acquisire mezzi di prova" o non sia altrimenti possibile averli. In tal caso il relativo provvedimento andrà portato alla procura presso la pretura entro 48 ore perché il pm provveda alla convalida. Dovranno essere raccolte le dichiarazioni rese dalla persona soggetta alle indagini (datore di lavoro) solo se spontanee, altrimenti eventuali dichiarazioni sollecitate dovranno essere acquisite solo se presente il difensore (a norma dell'art. 350, comma 1, 2 e 3 del ccp). Verrà, inoltre, esaminata "ed eventualmente si acquisirà, ove esiste, il documento di cui all'art. 4 del D. Lgs. 626/94" (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto), nonché gli atti relativi di cui agli adempimenti previsti dalla stessa normativa (per esempio, nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Una volta completata l'indagine "si provvederà ad inviare, con la massima tempestività, tutti gli atti alla procura presso la pretura, segreteria lavoro. Si rammenta che il termine di 48 ore contenuto nella formulazione originaria dell'art. 347 cpp è stato modificato e le segnalazioni di reato verranno trasmesse senza ritardo e che il termine per lo svolgimento delle indagini è di sei mesi, termine che questo ufficio deve rispettare". Nel caso in cui si accerti che, sulla base delle dichiarazioni dell'infortunato e/o di testimoni o a seguito del sopralluogo, l'infortunio ha avuto una causa sicuramente accidentale non saranno svolti ulteriori accertamenti eventualmente delegati dall'Autorità giudiziaria (per esempio identificazione del legale rappresentante, rilievi fotografici, ecc.). Le denunce d'infortunio, con prognosi inferiore ai 25 giorni, "potranno essere consegnate settimanalmente, unendo ad esse eventuali certificati medici, referti e indagini svolte".

Il Titolo secondo si riferisce alle Malattie professionali per le quali la direttiva prevede che "Le Unità operative tutela salute lavoro provvederanno a classificare le notizie raggruppandole per azienda e per lavoratore al fine di avere elementi per valutare la nocività e il tasso di sicurezza dell'azienda e di evitare doppie registrazioni nel caso di più notizie sul medesimo lavoratore. Le notizie relative al lavoratore dovranno essere complete anche da un punto di vista anagrafico". Tutte le segnalazioni pervenute saranno trasmesse all'Unità operativa onde consentire la classificazione delle notizie di malattie, in modo da "non farle immediatamente assurgere a notizia di reato". Quando le notizie relative a un'azienda siano sufficientemente chiare e univoche e in numero tale da costituire un indizio circa la riferibilità da lavoro a un ambiente nocivo, l'U.o. invierà alla procura la notizia con i nomi dei lavoratori ammalati corredati con le indagini che dovranno essere svolte. "Quando i referti siano del tutto isolati, o relativi a lavoratori che hanno prestato l'opera in numerose aziende e nei casi in cui risulterà impossibile una indagine sul nesso di casualità, si informerà questa procura di tali referti con indicazione dei nomi dei lavoratori e delle ditte ed esprimendo le valutazioni circa l'inutilità o l'impossibilità di acquisire la prova di reato ".

Di particolare rilevanza innovativa appare il Titolo terzo relativo alle Contravvenzioni dove nelle "Disposizioni di carattere generale" si sottolinea che "in tutti i casi in cui vengano rilevate, anche nel corso dell'attività ispettiva e amministrativa, contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, sarà attivata la procedura di cui all'art. 19 del D.Lgs. 758/94" che trova applicazione nell'ambito dell'accertamento delle contravvenzioni con le nuove sanzioni previste dall'art. 26 del citato Decreto legislativo. "All'atto dell'accertamento, e ai sensi dell'art. 347 cpp, l'organo di vigilanza dovrà trasmettere, come di consueto, la relativa comunicazione di notizia di reato alla procura territorialmente competente e contestualmente dare vita alla procedura amministrativa prevista dagli artt. 20 e 21 del Dlgs. "La descrizione della situazione di fatto accertata dovrà essere dettagliatamente riportata onde consentire al pm di esprimere le opportune valutazioni anche ai sensi dell'art, 23, 3° comma" dove la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione da formulare al gip. Nella Parte 1.1 (Termini, proroghe, rateizzazione) la procedura sanzionatoria prevede che, in relazione ai termini previsti dagli artt. 20 e 21 del Dlgs. 758/94 mentre sono da considerare perentori, salvo proroghe concesse dall'organo di vigilanza, i termini relativi all'adempimento delle prescrizioni (rimozione violazioni), sono meramente ordinatori i termini per il pagamento della sanzione amministrativa (l'art. 24, 1° comma, stabilisce che il reato si estingue se il contravventore adempie le prescrizioni nel termine fissato e provvede, comunque, al pagamento della somma dovuta). Il contravventore sarà quindi ammesso a pagare la somma anche oltre il decorso termine di 30 giorni previsto dall'art. 21, 2° comma. Pertanto, qualora la ASL accerti la rimozione delle violazioni entro il termine dalla stessa imposto o prorogato, ammetterà il contravventore al pagamento della somma nel termine di 30 giorni. Qualora il pagamento avvenga nei termini, la ASL informerà senza ritardo il pm; in caso contrario, l'informativa potrà essere ritardata fino al 120° giorno dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. La direttiva ritiene possibile consentire la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, analogamente a quanto stabilito, per le sanzioni amministrative, in via generale dall'art. 26 della legge 689/81, "ritenendo non giustificato non consentire all'indagato di avvalersi delle richiamate disposizioni di legge..". La procedura amministrativa introdotta "dovrà essere avviata anche in presenza di contravvenzioni accertate nell'ambito di indagini, siano esse delegate dall'ag o d'iniziativa dell'organo di vigilanza, relative a infortuni sul lavoro e a essi collegate casualmente" e dovrà comunque essere attivata anche se "sia già intervenuta la rimozione delle violazioni (ivi compreso lo smantellamento del cantiere, il passaggio in desuetudine della macchina, ecc.)e quindi l'organo di vigilanza deve ammettere al pagamento della somma prevista dalla legge, senza dare alcuna prescrizione". L'aspetto innovativo risiede nel fatto che tale procedura dovrà essere seguita "anche per quei fatti che le linee guida regionali definiscono a condotta esaurita (ad es. cessione di macchine non rispondenti ai requisiti di sicurezza)". La prescrizione del reato è possibile quando sia stata attivata presso tutti gli acquirenti "ovvero nel rendere conoscibile che debbono essere effettuati sulla macchina per renderla aderente alle vigenti disposizioni prevenzionistiche. In mancanza di tale adempimento non potrà dirsi che l'indagato abbia compiuto la prescrizione e dunque non potrà farsi luogo al pagamento della sanzione amministrativa" in quanto potrebbe essere maturato il termine di prescrizione del reato (tre anni dalla cessione o messa in commercio); tale evenienza impedisce di procedere all'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs. 758/94. Nel caso in cui dovessero manifestarsi divergenze (Par. 3.1) in merito agli accertamenti conseguenti alla segnalazione ai sensi dell'art. 22 del Dlgs. 758/94 e ritenendo che la ASL delegata "non sia obbligata a seguire pedissequamente l'ipotesi di reato emersa in prima battuta, ma possa legittimamente compiere le proprie valutazioni, "impartendo le prescrizioni che la stessa ritiene necessarie, ovvero non impartendo alcuna prescrizione....è indispensabile che la ASL motivi con particolare cura la relazione d'indagine che verrà restituita al pm immediatamente...". "Come rappresentato da varie ASL (Par. 3.2), può accadere che la prova della contravvenzione, nel frattempo, sia venuta meno. Ciò potrà accadere per svariate ragioni, quali per esempio l'avvenuta regolarizzazione della macchina che aveva provocato l'infortunio, l'ultimazione dei lavori, la chiusura del cantiere, etc.. Di fronte ai quesiti se in questi casi è possibile attivare, o meno, il procedimento di prescrizione "fondandosi solo sul materiale di prova trasmesso dal pm" (comunicazione di reato per l'infortunio, sommarie informazioni testimoniali, sopralluoghi, relazioni tecniche, rilievi fotoplanimetrici, ecc.), la "risposta - afferma la direttiva - è assolutamente negativa qualora si tratti di sollecitazioni alla vigilanza, senza numero di registro del pm". Una opportuna precisazione viene fornita per quei casi in cui si verifica un cambiamento della persona fisica responsabile della violazione riscontrata. "Se il legale rappresentante cessa tale qualifica prima del decorso del termine per la rimozione delle violazioni (e queste non siano state rimosse), lo stesso andrà ammesso al pagamento della somma dovuta, indipendentemente dalla successiva rimozione della violazione. Il nuovo rappresentante legale dovrà ricevere nuova prescrizione, e quindi nuovo termine, con integrale riattivazione della procedura amministrativa".

Il Titolo quarto affronta le indagini relative ai danni da rumore come da D.Lgs. 277/91 che vanno svolte, anzitutto, "verificando e dando puntuale riscontro a tutti gli adempimenti previsti dal decreto. Per la proficuità dell'intervento e per fornire elementi, sia pure iniziali e non esaustivi, circa l'insalubrità dell'ambiente lavorativo e il superamento dei valori soglia indicati nel decreto è indispensabile che vengano svolti rilievi fonometrici e/o ambientali", ricordando che il Lepd "deve essere riferito al singolo lavoratore e non indistintamente a una stessa categoria o gruppo di lavoratori, salvo che ciò risponda a una puntuale e mirata ricostruzione dell'ambiente di lavoro, non unicamente basata sul concetto di mansione". Viene sottolineato, in proposito, che deve essere verificato il metodo impiegato dal datore di lavoro per la ricostruzione e determinazione del Lepd, informando il pm nella segnalazione di reato "qualora esso si appalesi diverso da quello effettuato secondo il metodo personalistico".

Altra importante indicazione è data nel Titolo quinto per quanto riguarda i Referti che devono essere stilati da "chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, presta la propria assistenza od opera in ipotesi di lesione personale grave o gravissima (cioè da cui derivi un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per oltre 40 giorni o indebolimento permanente di un organo o una malattia certamente o probabilmente insanabile) conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale". "Sempre in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale - prosegue la direttiva- è opportuno che si riferisca all'Autorità giudiziaria competente in tutti i casi di malattie di probabile origine professionale e di infortuni con prognosi superiore ai 20 giorni (che presumibilmente daranno luogo a una lesione perseguibile di ufficio). Tali segnalazioni andranno tutte inviate all'Unità operativa tutela salute lavoro ove è avvenuto l'infortunio, ricordando che "l'art. 334 cpp prescrive che il referto debba pervenire tempestivamente e contenga indicazione della persona cui è stata prestata assistenza, le sue generalità, il luogo ove si trova e le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato", oltre l'indicazione dell'azienda dalla quale dipende l'infortunato o ammalato e il luogo in cui l'infortunio è accaduto, ovvero le aziende nelle quali l'ammalato ha lavorato nel corso della sua vita con specificazione per ciascuna azienda del periodo di occupazione e delle mansioni esercitate (dati, questi, indispensabili ai fini di una corretta anamnesi professionale).

I restanti titoli affrontano, infine, aspetti più specifici, come gli Accertamenti circa deleghe in materia di prevenzione infortuni (Titolo sesto), gli Appalti e i cantieri temporanei e mobili di lui al D.Lgs. 494/96 (Titolo settimo), la Legge 196/97 sul lavoro interinale (Titolo ottavo) che ha introdotto una disciplina del rapporto di lavoro "in affitto" in cui gli obblighi di protezione della salute dei lavoratori in missione (per evidenti ragioni lavoratori deboli, sia per la provvisorietà dei rapporti sia per il continuo mutamento dei luoghi di lavoro) sono posti a carico dell'impresa utilizzatrice.

Il Titolo nono (e anche l'ultimo) si occupa della Tutela della lavoratrici madri che "così come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 373/97, le competenze delle ASL in materia....non hanno subito un ridimensionamento a opera del disposto dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 645/96". "Infatti, l'ispettorato dovrà intervenire, su informazione scritta del datore di lavoro, solo nell'ipotesi in cui l'esito della valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 626/94, abbia evidenziato un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, e l'esposizione a tale rischio non sia eliminabile, per cause organizzative e produttive, mediante una modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. In tale caso il datore di lavoro procederà allo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni, informando contestualmente il servizio ispezione del lavoro territorialmente competente. Similmente il predetto Servizio dovrà essere informato dal datore di lavoro nel caso di impossibilità dello spostamento della lavoratrice ad altre mansioni e di conseguente adozione del provvedimento di astensione dal lavoro. "Pertanto, l'esercizio del potere di vigilanza dell'ispettorato è limitato a questioni che attengono all'organizzazione del lavoro e dei processi produttivi, esulando dalla sua competenza accertamenti medici, che, qualora si ravvisino necessari per adottare una forma di tutela nei confronti della lavoratrice madre (es. provvedimento di interdizione dal lavoro) comporteranno l'intervento in materia del servizio della ASL competente". Nei casi di "maggiore gravità e urgenza", la ASL potrà opportunamente svolgere mirati accertamenti tesi alla verifica delle disposizioni di cui all'art. 4 del Dlgs. 626/94, come integrate dall'art. 5 del D.Lgs. 645/96 e, in ragione della particolare delicatezza della materia e dell'urgenza di provvedere, previo contatto con il pm del pool lavoro di turno settimanale di reperibilità "potrà emanare, qualora il datore di lavoro non disponga autonomamente l'allontanamento della lavoratrice a proprie spese, provvedimenti atipici a norma dell'art. 55 ccp disponendo che la lavoratrice sia allontanata dal luogo di lavoro, ovvero avviata a mansioni diverse compatibili con lo stato di gravidanza, in attesa del provvedimento del servizio ispezione".



Torna al menù