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Ambiente e Lavoro Toscana ONLUS


Le nuove norme sullo smaltimento dei policlorodifenili

In attuazione della direttiva 96/59/CE, è stato emanato il Decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 209, riguardante la disciplina per lo smaltimento dei PCB (policlorodifenili) usati e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione. Ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto si intende per:

a) PCB

1) i policlorodifenili;

2) i policlorotrifenili;

3) il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano, il monometildibromodifenilmetano;

4) ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso;

b) apparecchi contenenti PCB: qualsiasi apparecchio che contiene o è servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB sono considerati contenenti PCB a meno che sussistono fondati motivi di presumere il contrario;

c) PCB usati: qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) detentore: la persona fisica o la persona giuridica che detiene PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB;

e) decontaminazione: l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB;

f) smaltimento: le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e successive modificazioni ed integrazioni.

Riteniamo utile riportare, per completezza di informazione e di interpretazione, il testo dell'Allegato B con il quale vengono elencate le varie "operazioni di smaltimento" (art. 5, comma 6), ovvero:

-D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica).

-D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

-D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

-D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

-D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

-D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

-D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

-D8 Trattamento biologico non specificato altrove "nel presente allegato" che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

-D9 Trattamento fisico chimico non specificato altrove nel presente Allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).

-D10 Incenerimento a terra.

-D11 Incenerimento in mare.

-D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.).

-D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

-D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

-D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Per quanto riguarda gli aspetti tossicologici dei PCB, è opportuno sottolineare che tali composti sono ritenuti nocivi (simbolo Xn) e pericolosi per l'ambiente (simbolo N). L'etichettatura prevede la frase di rischio R33 corrispondente a "pericolo di effetti cumulativi" e le frasi di rischio multiple R50/R53 = Altamente tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Circa i "consigli di prudenza", l'etichettatura prevede l'uso delle seguenti frasi:

S35 - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute preoccupazioni

S61 - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia d sicurezza

S60 - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

S02 - Conservare fuori dalla portata dei bambini.

La IARC (l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), in base ai risultati degli studi effettuati sulla cancerogeneità connesse alle sostanze chimiche o a particolari processi industriali, ha classificato tale composto come "probabile cancerogeno per l'uomo" del gruppo 2A. Inoltre, altre valutazioni scientifiche hanno messo in evidenza che i PCB sono dei policloroderivati costituiti da molecole estremamente stabili, introdotte nell'ambiente circa 30 anni fa come substrati inermi o oli lubrificanti. Purtroppo, il pregio iniziale di questa loro estrema stabilità, si è rivelata , nel tempo, come il loro principale difetto. Infatti, queste molecole sono risultate assolutamente inerti e difficilmente biodegradabili. Anche la degradazione con mezzi chimico-fisici risulta complessa e difficilmente realizzabile su larga scala. La larga diffusione e la difficoltà nella degradazione, caratteristiche di questa classe di composti, ha portato i policlorobifenili al centro di un importante dibattito internazionale sulla necessità e sulle modalità della loro eliminazione. Come abbiamo già ricordato, è utile sottolineare che alcune molecole appartenenti alla classe dei policloroderivati sono risultate cancerogene e/o mutagene rendendo così ancora più urgente la necessità di una loro identificazione ed eliminazione dall'ambiente. Secondo le ricerche di alto livello scientifico portate avanti sino ad oggi, l'identificazione dei policlorobifenili può essere effettuata solo utilizzando una metodica lunga e costosa che prevede l'utilizzo di sistemi di cromatografia ad alta pressione (HPLC). Appare evidente, dunque, che la cessazione dell'uso dei PCB e conseguentemente il loro smaltimento sia un problema da affrontare seriamente e in modo definitivo. Non dimentichiamo che questo problema si trascina ormai da lungo tempo, cioè prima ancora che venisse emanato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216, concernente "Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183" dove al comma 5, dell'art. 5 si indicavano le cessazioni d'uso, "nonché delle previste modalità di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti.....". L'attuale D.Lgs. prevede all'art. 4, che entro il 2002, le regioni e le province autonome adottino un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3 e tutto ciò in base ai piani disciplinati dall'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (il C.D. decreto Ronchi), articolo che prevede i piani regionali di gestione dei rifiuti. In conformità agli obblighi internazionali, gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005, mentre la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso, devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Le modalità di decontaminazione e smaltimento sono specificate all'art. 7 del decreto il quale recita che "1. I detentori, in conformità a quanto previsto nei programmi di cui all'art. 4, devono consegnare i PCB usati, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB ad imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di decontaminazione o di smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni i quali stabiliscono, rispettivamente, le modalità di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti stessi. Lo stesso art. 7 del decreto precisa che "2. Il detentore, prima della consegna dei PCB, dei PCB usati e degli apparecchi contenenti PCB ad un'impresa autorizzata, garantisce che siano osservate le condizioni di massima sicurezza, ed in particolare che siano prese tutte le misure necessarie per evitare rischi d'incendio. In ogni caso i PCB , i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB devono essere tenuti isolati da qualsiasi prodotto infiammabile". Inoltre, "3. Le imprese che effettuano la decontaminazione o lo smaltimento di PCB, di apparecchi contenenti PCB e di PCB usati sono soggette all'obbligo del registro di carico e scarico....". Per i trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB, il decreto precisa che questi devono essere decontaminati alle seguenti condizioni:

a) la decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e, possibilmente, non superiore allo 0,005% in peso;

b) il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e dell'esplosione;

c) la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento dei PCB.

Inoltre, lo smaltimento dei PCB e dei PCB usati deve essere effettuato mediante incenerimento, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 94/67/CEE del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 1994, che disciplina l'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Possono essere autorizzati dalle regioni e dalle province autonome altri metodi di smaltimento dei PCB usati ovvero degli apparecchi contenenti PCB previo parere dell'ANPA "in ordine alla rispondenza dei metodi stessi alle norme di sicurezza in materia ambientale e ai requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili". Il decreto in esame, stabilisce (art. 8) alcuni divieti, come la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di recupero e riutilizzo dei PCB medesimi; il riempimento dei trasformatori con PCB; lo smaltimento in discarica di PCB e dei PCB usati, ad eccezione di quanto previsto dall'art.2, comma 1, lettera f) già precedentemente riportato. Da sottolineare che è anche vietato effettuare l'incenerimento dei PCB e dei PCB usati sulle navi. In base a quanto previsto dall'art. 9 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , "fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art. 2, comma 2".

Con un successivo decreto che sarà emesso dal Ministero dell'ambiente, verranno indicate le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche dei PCB. Le disposizioni finali stabiliscono che le norme previste dal decreto siano applicate anche agli oli usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), contenenti PCB in misura eccedente le 25 parti per milione.



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