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Ambiente e Lavoro Toscana
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La "Carta 2000" e la sicurezza sul lavoro (seconda parte)

COMPETENZE DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLA FORMAZIONE

L'intervento in materia di formazione alla salute ed alla sicurezza, di competenza del Ministero del Lavoro, si articola su più livelli. Esso prevede interventi più direttamente legati ai Contratti di lavoro ed interventi con altre finalità. Una ulteriore articolazione va poi prevista in rapporto al fatto che la formazione adempia o meno all'obbligo formativo e, pertanto, sia rivolto a giovani fino ai 18 anni o meno.

APPRENDISTATO

La normativa sull'apprendistato, in corso di elaborazione, nell'ambito della delega (attribuita al Ministero del Lavoro) sulla riforma degli ammortizzatori sociali, prevede che l'apprendista debba acquisire, attraverso la formazione certificata, specifiche competenze, in materia di salute e sicurezza, articolate in rapporto all'attività lavorativa da svolgere. Al fine di determinare un indirizzo generale, sono in corso di attuazione i decreti previsti dall'art.16 della legge 196/97. Si ricorda, infine, che, sulla base della nuova normativa sui contratti a finalità formativa, il contratto di apprendistato dovrà diventare lo strumento largamente prevalente di immissione dei giovani al lavoro. La formazione per gli apprendisti va articolata su due livelli:

- nella fascia 15-18 anni: l'intervento formativo va realizzato in modo da adempiere all'obbligo formativo e, quindi, dovrà prevedere moduli formativi di base finalizzati alla salute e alla sicurezza;

- nella fascia 18-25 anni: la formazione alla sicurezza va orientata soprattutto all'attività specifica cui è stato finalizzato il contratto di apprendista.

In merito alla formazione non legata direttamente ai contratti a finalità formativa, gli interventi vanno così articolati:

TIROCINIO

Negli stages, da tenersi nelle imprese, va garantito il rispetto delle norme di sicurezza per cui il giovane va informato delle norme in vigore.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

La frequenza a corsi di formazione professionale, di competenza regionale è un altro degli strumenti per adempiere all'obbligo formativo. Anche qui, come per l'apprendistato, va garantita una formazione di base mirata alla salute e alla sicurezza. L'inserimento del tema della sicurezza in tutte le attività formative, sia relativamente all'obbligo formativo sia negli altri casi, va consolidato attraverso un accordo Stato-Regioni. Il concordamento di un patto tra Governo-Regioni-Parti sociali permetterebbe, così, l'acquisizione di competenze in sicurezza, esigibili in tutte le esperienze formative. Con le Regioni è, quindi, necessario ridefinire gli standard sulla base delle esperienze regionali più avanzate. Ciò permetterà la definizione di indirizzi di validità nazionale, sulla base dei quali le Regioni si attiveranno per la certificazione dei crediti formativi, relativa alla salute e alla sicurezza.

FORMAZIONE CONTINUA

In merito alle risorse da utilizzare in applicazione della legge 223/93, uno dei temi previsti riguardava "LA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO". Il 20 per cento dei progetti finalizzati hanno dato risposta alla domanda di competenze specifiche in queste materie ed hanno riguardato soprattutto le micro/ piccole / medie imprese. Partendo dalle esperienze fatte si può predisporre una strategia articolata, finalizzata alla realizzazione di modelli formativi specifici che tengano conto delle dimensioni di impresa, settori di attività in relazione al Prodotto/processo. Tutto ciò va legato all'impatto ambientale e alle norme di qualità (ISO ecc.) che risultano sempre più legate alla tutela della salute e della sicurezza. La predisposizione di strumenti di formazione a distanza può rendere più efficace ed omogeneo l'intervento di adeguamento.

FORMAZIONE -ORGANISMI PARITETICI

Una scelta fondamentale di Governo e Regioni è quella di affidare a queste strutture, legittimando la scelta con accordi, sostenendola nei provvedimenti legislativi e consentendo, agli organismi paritetici, costituiti ai sensi della 626/94 e successivi accordi applicativi, la promozione indirizzo e controllo della formazione, gestita attraverso strutture tecniche presenti nel territorio ed anche, eventualmente, attraverso il supporto dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e degli Istituti Centrali. Anche in questo caso devono essere concordati livelli e certificazioni, accogliendo i criteri delle sperimentazioni più avanzate in sede regionale.

FORMAZIONE NEL CASO DI LAVORATORI INTERINALI

Anche in questi casi va stipulato un accordo che regoli i livelli dell'attività formativa articolata per i settori di attività e la successiva certificazione. Nella attuazione operativa del fondo per la formazione del lavoro interinale vanno dedicate risorse a tale formazione.

FORMAZIONE NELLE ATTIVITA' A MAGGIORE RISCHIO

Relativamente alla formazione per le attività a maggior rischio dei settori dell'agricoltura, dell'edilizia, delle attività portuali, dei trasporti e delle attività estrattive si concorda sull'obbligo di formare preventivamente, attraverso l'utilizzo degli strumenti di bilateralità, all'inserimento lavorativo ogni singolo lavoratore che acceda alle attività predette, con qualsiasi contratto e condizione lavorativa (anche lavoratori autonomi). Anche in questo caso vanno concordati i parametri e le modalità attuative di effettuazione della formazione.

FORMAZIONE R.L.S - R.L.S.T.

Un percorso privilegiato deve avere la formazione dei "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" (R.L.S. - R.L.S.T.), in particolare verificando la formazione nei settori maggiormente esposti al rischio. In questo caso i livelli devono essere dimensionati su basi più precise e riguardare mediamente ogni anno la formazione del 30% degli R.L.S - R.L.S.T.. producendo una certificazione di qualità della formazione. I costi di tale formazione vedranno la concorrenza dello Stato e la gestione sarà affidata agli strumenti della bilateralità.

RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DEGLI R.L.S. - R.L.S.T.

Crediamo opportuno suggerire un rafforzamento del ruolo degli R.L.S. - R.L.S.T. che preveda la risoluzione concordata di tre grandi questioni:

- deve essere garantita la presenza degli R.L.S. - R.L.S.T. nella pubblica amministrazione, in tutti i territori ed in ogni attività e dimensione di impresa, così come prevede la legislazione;

- deve essere garantita la possibilità del ricorso a strumenti efficaci di tutela, da parte degli R.L.S.-R.L.S.T., dopo aver coinvolto, per una soluzione positiva, gli Enti di bilateralità, nel caso di chiaro impedimento a svolgere le attività cui sono preposti;

- si prende atto, anche alla luce dei provvedimenti legislativi incorso, che nei procedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro si possono costituire parte civile le OO.SS./R.L.S-R.L.S.T.

Gli obiettivi di "Carta 2000" si concludono con il Capitolo 4 il quale affronta il tema della "Promozione e controllo della Pubblica Amministrazione sull'igiene, la sicurezza e le condizioni di lavoro " affermando che:

Il Governo, le Regioni e le Parti sociali concordano circa la necessità di attivare tutti gli strumenti di coordinamento previsti in materia di sicurezza sul lavoro stipulando, entro gennaio 2000, un protocollo quadro, da implementare a livello regionale e locale che definisca procedure certe per la consultazione preventiva e tempestiva delle parti sociali e degli organismi paritetici, regionali e provinciali (di cui all'art.20 D.Lgs. 626/94) in ordine al funzionamento ed alle attività dei coordinamenti regionali e delle loro eventuali articolazioni.

Inoltre si ritiene necessario:

- rafforzare con adeguate risorse umane e tecnico - scientifiche gli strumenti e i servizi operativi;

- incrementare la vigilanza, consentendo il coinvolgimento di almeno il 10% all'anno delle unità lavorative nei comparti a maggior rischio, garantendo il coinvolgimento degli RLS - RLST;

- definire chiaramente le distinte competenze in materia di ispezione nei luoghi di lavoro dei diversi servizi pubblici e coordinare le attività delle varie amministrazioni in modo da attuare una programmazione integrata degli interventi rispondente alle esigenze specifiche dei territori, nel rispetto delle indicazioni nazionali;

- attuare nuovi e più efficaci modelli metodologici della vigilanza, tali da renderla coerente con le trasformazioni del mondo del lavoro, con la composizione dell'apparato produttivo del Paese, con il nuovo quadro normativo, anche attraverso accordi programmatici con finalità preventive.. In particolare, la vigilanza dovrà essere orientata al controllo dei processi e delle procedure di lavoro dando un rilevante contributo alla definizione dei livelli di prevenzione possibili nelle diverse realtà lavorative;

- sviluppare l'attività di prevenzione attraverso una adeguata azione di informazione, formazione e assistenza ai soggetti interessati all'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, mirando al coordinamento e alle sinergie tra le amministrazioni deputate (art.24 D.Lgs.626/94 e successive modifiche ed integrazioni) nell'ottica della razionalizzazione e sistematizzazione delle iniziative, anche attuando a livello decentrato strumenti dedicati come lo sportello della prevenzione.

- mettere a punto e realizzare, anche attraverso una gestione integrata dei sistemi di registrazione, dei rischi espositivi e delle patologie professionali, previste dalla normativa, di sistemi di sorveglianza dei rischi e dei danni da lavoro.

Nell'attività del Governo, delle Regioni e degli Enti Nazionali vanno introdotti alcuni elementi certi di lavoro.

Monitoraggio conoscitivo dell' applicazione del D.Lgs. 626/94 e diffusione dei risultati:

- stipulare, entro i primi mesi del 2000, un accordo per la condivisione in rete, delle informazioni, oggi disponibili nelle strutture pubbliche e private. Ciò è necessario per implementare i contenuti in modo coordinato, anche in relazione allo sviluppo della rete informativa, promosso dalla Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza del Lavoro.

- decisione di programmare la politica ispettiva, in tema di prevenzione, sicurezza ed emersione, in accordo con le forme di coordinamento previste dalla legislazione;

- ai fini di realizzare unitarietà di intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si istituisce un Coordinamento dei Ministeri competenti; tale Coordinamento avrà, tra i suoi compiti, anche quello di fornire un utile contributo alla Conferenza di Programma per la Prevenzione.

Insomma si tratta di un importante documento che, per la prima volta, impegna in modo razionale e programmato tutte le forze politiche e sociali ( in particolare, Governo, Enti locali, sindacati dei lavoratori, organizzazioni imprenditoriali, ecc.) ad attuare e far attuare concretamente la normativa esistente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



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