LA SICUREZZA DEI LAVORATORI  ESPOSTI A RICHIO D’ESPLOSIONE

Tra le più recenti direttive comunitarie che tendono a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, è certamente da segnalare la direttiva 1999/92/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela di quei lavoratori che, nel luogo di lavoro, possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, intendendo per “atmosfera esplosiva” una miscela di aria, in condizioni atmosferiche, con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo ignizione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta.

Tale direttiva costituisce la quindicesima di direttiva emanata in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed estende la regolamentazione generale ad un settore specifico: quello dei luoghi di lavoro in cui, appunto, si possono creare atmosfere esplosive. Si riferisce dunque a diverse tipologie di attività in quanto il rischio di esplosione può essere connesso sia all’impianto in sé (come avviene nelle  miniere di carbon fossile o in altre industrie estrattive, o in strutture in cui le fiamme possono dar luogo ad emissioni nocive o derivano da saldature e scintille in luoghi immediatamente adiacenti ad aree pericolose), sia ad un fenomeno più casuale legato ad incidenti occasionali. E’ opportuno precisare che sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva le aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti; l’uso degli apparecchi a gas a norma della direttiva 90/396/CEE; la produzione, la manipolazione, l’uso, lo stoccaggio e il trasporto di esplosivi o il trasporto di sostanze chimicamente instabili; le industrie estrattive di minerali di cui alle direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE; l’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni degli accordi internazionali. Insomma, sono da ritenersi escluse dalla direttiva 92 tutte quelle attività che sono già regolate da normative specifiche.

L’attuazione della direttiva 1999/92/CE dovrà avvenire entro il 30 giugno del 2003, attraverso un decreto che integrerà e modificherà ancora una volta il D.Lgs. 626/94 e che comporterà nuovi obblighi per il datore di lavoro.

Infatti, ai fini della prevenzione e protezione contro le esplosioni, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE ( la direttiva madre delle otto direttive comunitarie che sono state recepite nell’ambito della emanazione del D.Lgs. 626/94), il datore di lavoro dovrà adottare le misure tecniche e/o organizzative adeguate al tempo di azienda in ordine di priorità e in linea con i seguenti principi fondamentali:

- prevenire la formazione di atmosfere esplosive, oppure, se la natura dell’attività non lo consente,

-  evitare l’ ignizione di atmosfere esplosive, e

-  attenuare i danni di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Una specifica “valutazione dei rischi di esplosione” dovrà essere condotta dal datore di lavoro, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

-  probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive,

-  probabilità della presenza, dell’attivazione e dell’efficacia di fonti di ignizione, comprese scariche elettrostatiche,

- caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processo e loro possibili interazioni,

-  entità degli effetti prevedibili.

I rischi di esplosione devono essere valutati complessivamente e nella valutazione dei rischi stessi vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento tramite aperture con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Fra gli obblighi generali previsti dalla direttiva, al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi, il datore di lavoro dovrà prendere i provvedimenti necessari affinché:

- dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;

- negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà ripartire in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, a norma dell’Allegato I della direttiva che indica la seguente ripartizione :

 

1.     Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Un’area in cui può formarsi un’atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione.

Un’area in cui non è a prevedere il formarsi di un’atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi della direttiva. Le sostanze infiammabili e/o combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un’atmosfera esplosiva a meno che l’esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l’aria, non sono in grado di propagare autonomamente un’esplosione.

 

2.     Ripartizione delle aree a rischio di esplosione

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive, ovvero

 

Zona 0

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore e nebbia.

Zona 1

Area in cui durante le normali attività è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia.

Zona 2

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione  di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.

Zona 21

Area in cui occasionalmente durante le normali attività è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.

Zona 22

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

 

In base alla ripartizione in zone di cui sopra, il livello dei provvedimenti da adottare sono indicati nell’Allegato II riguardante:

 

A.   Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione

della sicurezza della salute dei lavoratori che possono essere esposti

al rischio di atmosfere esplosive

 

Osservazione preliminare

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:

- alle aree classificate come pericolose in conformità all’Allegato I, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i rischi derivanti dalle attività svolte in conseguenza di atmosfere esplosive;

-         attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che si rendono

necessarie o contribuiscono ad un funzionamento in condizioni di sicurezza delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

 

1.     Provvedimenti organizzativi

1.1.Formazione professionale dei lavoratori

Il datore di lavoro si adopera per una sufficiente ed adeguata formazione professionale in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

1.2.Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro

Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

- il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;

- è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività potenzialmente pericolose o tali da occasionare rischi quando interagiscono con altre operazioni di lavoro.

Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate da una persona responsabile al riguardo prima dell’inizio dei lavori.

 

2.     Misure di protezione contro le esplosioni

2.1.Fughe o sprigionamenti, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a esplosioni sono opportunamente sviati o rimossi verso un luogo sicuro o, se ciò non fosse possibile, rinchiusi in modo sicuro o resi adeguatamente sicuri con altri metodi.

2.2.Qualora l’atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.

2.3.Per la prevenzione dei rischi di ignizione si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall’ambiente di lavoro come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono equipaggiati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producano scariche elettrostatiche che possano causare l’ignizione di atmosfere esplosive.

2.4.Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulti che possono essere utilizzati senza rischio in un’atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per le attrezzature e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi della direttiva 94/9/CEE, qualora possano rappresentare un pericolo di ignizione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.

2.5.Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, mantenute in servizio e fatte funzionare in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all’interno del luogo di lavoro e/o attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi rappresentati per i lavoratori dalle conseguenze fisiche di un’esplosione.

2.6.Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e/o acustici e allontanati prima che si verifichino le condizioni per un’esplosione.

2.7.Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio dispositivi di fuga per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi esposti.

2.8.Prima che vengano messi in funzione luoghi di lavoro con aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell’intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono ,mantenute.

Dell’esecuzione della verifica sono incaricate persone che, per la loro esperienza e/o formazione professionale, siano competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

2.9.Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:

- se un’interruzione dell’alimentazione può dar luogo ad una estensione del pericolo, gli apparecchi e sistemi di protezione devono poter essere mantenuti in condizioni sicure di funzionamento indipendentemente dal resto dell’impianto in caso di interruzione dell’alimentazione;

- gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza.

Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale qualificato.

- In caso di arresto di emergenza, l’energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.

 

B.Criteri di scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione corrispondenti alle categorie di cui alla direttiva 94/9/CEE. In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purchè adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;

- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;

- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

 

Come si è potuto constatare dalla lettura degli Allegati, appare di particolare importanza il  “Documento sulla protezione contro le esplosioni” che il datore di lavoro è obbligato ad elaborare e a tenere aggiornato. In tale documento deve essere precisato:

-  che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati,

- che saranno prese le misure adeguate per raggiungere gli obiettivi della direttiva,

-  i luoghi che sono stati ripartiti in zone a norma dell’Allegato I,

-  i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’Allegato II,

-  che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza,

- che, a norma della direttiva 89/655/CEE (poi modificata dalla direttiva 95/63/CE) del Consiglio, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

Il documento relativo alla protezione contro le esplosioni deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

Il datore di lavoro può combinare valutazioni di rischio di esplosione, documenti o altri rapporti equivalenti già esistenti, elaborati in virtù di altri atti comunitari.

Infine, la direttiva fornisce indicazioni per quanto riguarda i requisiti particolari per le attrezzature e i luoghi di lavoro, stabilendo che:

1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, debbono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’Allegato II, parte A, qualora nessun’altra direttiva comunitaria sia applicabile o lo sia solo in parte.

2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all’Allegato II, parti A e B.

3. I luoghi di lavoro con luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, debbono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dalla  direttiva.

4. I luoghi di lavoro con luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 debbono soddisfare entro tre anni da tale data le prescrizioni minime stabilite dalla direttiva.

5. Ove si proceda, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro con luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive, il datore di lavoro prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui alla direttiva.

 



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