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Le nuove regole sul lavoro notturno

Dopo lunghe e talvolta controverse discussioni nella elaborazione del testo fra le organizzazioni dei lavoratori da una parte e le organizzazioni degli imprenditori dall'altra che hanno determinato forti ritardi nella stesura di questo importante documento legislativo, il 26 novembre 1999, finalmente, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto che recepisce - come previsto dall'art.17, comma 2, della Legge 5 febbraio 1999, n. 29, la direttiva europea sulla disciplina del lavoro notturno. Tale decreto, che interessa un totale di 2.682.519 addetti e 15.982 aziende, è costituito da 12 articoli attraverso i quali vengono evidenziati alcuni principi fondamentali, come la definizione di lavoro notturno e l'identikit del lavoratore notturno, l'obbligo di consultare preventivamente le parti sociali e l'utilizzazione in via prioritaria dei "volontari", i compiti riservati alla contrattazione collettiva di stabilire, per coloro che lavoreranno di notte, la riduzione dell'orario di lavoro e la relativa maggiorazione retributiva, l'esclusione dallo svolgimento del lavoro notturno delle donne in gravidanza e quelle con i figli fino ad un anno di età. Inoltre, non possono essere obbligate a queste prestazioni le mamme con bambini fino a tre anni di età o con figli disabili, e il genitore che risulti unico convivente di un bambino con meno di 12 anni. Le nuove disposizioni vengono applicate - come recita l'art.1- a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzano lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, a eccezione di quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradario, marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, nonché delle attività dei medici in formazione. Agli effetti delle disposizioni contenute nel decreto, si deve intendere per (art.2):

  1. lavoro notturno: l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;
  2. lavoratore notturno:

  1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via eccezionale, almeno tre ore del suo del suo tempo di lavoro giornaliero;
  2. qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

In base al comma 2 dello stesso articolo 2, i contratti collettivi dovranno individuare le condizioni e i casi di eccezionalità nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma 1, lettere a) e b).

Le limitazioni al lavoro notturno sono stabilite dall'art.3, il quale recita che:

" 1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.

2. Fuori dei casi previsti dall'art.5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1977, n.903, come sostituito dall'art.17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (1) e dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345 (2), la contrattazione collettiva può determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorità rispetto a quelle di cui al comma 1".

L'articolo 4, relativo alla durata della prestazione, stabilisce che:

  1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
  2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto , con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comprendono rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali il cui limite è di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.
  3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della Legge 22 febbraio 1934, n.370 (3), non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.

E' opportuno precisare che le disposizioni di cui sopra non trovano applicazione nei confronti del personale dirigente e direttivo, del personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose. Anche per quanto riguarda particolari categorie, come le forze armate e di polizia, addetti ai servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le norme saranno applicate, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina del rapporto d'impiego, con le modalità individuate con un apposito decreto che sarà emesso dal Ministro competente, di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale, della Sanità, del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e la funzione pubblica, e che dovrà essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Particolare importanza riveste l'attenzione rivolta dal decreto alla tutela della salute. L'articolo 5, infatti, stabilisce che "1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (4), come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui sono adibiti; ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute; ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno". Anche per quanto riguarda le misure di protezione personale e collettiva, l'art. 11 recita che durante il lavoro notturno il datore di lavoro deve garantire, previa informativa alle rappresentanze sindacali, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno, assicurando un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno. Infatti, il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali come previsto dall'articolo 8 (Rapporti sindacali) il quale stabilisce che l'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, deve disporre "ai sensi degli articoli 40 e seguenti del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 (5), per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva", sottolineando che i contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990,n.135 (6), e alla legge 26 giugno 1990, n.162 (7). Le nuove regole sul lavoro notturno prevedono (art.10) che il datore di lavoro informi per iscritto la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro, competente per territorio, con periodicità annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno "svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa deve essere estesa alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (8)". Nel caso in cui sopraggiungano condizione di salute che comportano inidoneità alla prestazione di lavoro notturno il lavoratore, come previsto dall' art.6, deve essere assegnato ad altre attività diurne secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. La stessa contrattazione collettiva deve stabilire (art.7) la proporzionata riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che effettuano prestazioni di lavoro notturno e la relativa maggiorazione retributiva. Infine, l'art.12 (Sanzioni) recita che il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

Note

  1. La Legge 5 febbraio 1999, n. 25 riguarda le " Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ".
  2. Il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 si riferisce alla "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro".
  3. La Legge 22 febbraio 1934, n. 370 riguarda " Il riposo settimanale e domenicale".
  4. L'art.17 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 stabilisce al comma 1, lettera a) che il Medico competente " collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art.8 sulla base specifica dell'organizzazione dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico - fisica dei lavoratori"
  5. Gli artt.40 e successivi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 riguardano l'uso dei dispositivi di protezione individuale.
  6. La Legge 5 giugno 1990, n.135 riguarda il "Programma di intervento per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS".
  7. La Legge 26 giugno 1990,n.162 si riferisce agli "Aggiornamenti, modifiche ed integrazioni della Legge 22 dicembre 1975,n.685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossidipendenza":
  8. Si tratta del R.D. 10 settembre 1923, n, 1955 sulla "Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai e gli impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura".
  9. L'art.89, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 prevede per le contravvenzioni commesse dai datori di lavoro l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da lire 3milioni a 8milioni.



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