Le nuove regole sul lavoro notturno
Dopo lunghe e talvolta controverse discussioni nella elaborazione del testo fra le organizzazioni dei lavoratori da una parte e le organizzazioni degli imprenditori dall'altra che hanno determinato forti ritardi nella stesura di questo importante documento legislativo, il 26 novembre 1999, finalmente, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto che recepisce - come previsto dall'art.17, comma 2, della Legge 5 febbraio 1999, n. 29, la direttiva europea sulla disciplina del lavoro notturno. Tale decreto, che interessa un totale di 2.682.519 addetti e 15.982 aziende, è costituito da 12 articoli attraverso i quali vengono evidenziati alcuni principi fondamentali, come la definizione di lavoro notturno e l'identikit del lavoratore notturno, l'obbligo di consultare preventivamente le parti sociali e l'utilizzazione in via prioritaria dei "volontari", i compiti riservati alla contrattazione collettiva di stabilire, per coloro che lavoreranno di notte, la riduzione dell'orario di lavoro e la relativa maggiorazione retributiva, l'esclusione dallo svolgimento del lavoro notturno delle donne in gravidanza e quelle con i figli fino ad un anno di età. Inoltre, non possono essere obbligate a queste prestazioni le mamme con bambini fino a tre anni di età o con figli disabili, e il genitore che risulti unico convivente di un bambino con meno di 12 anni. Le nuove disposizioni vengono applicate - come recita l'art.1- a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzano lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, a eccezione di quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradario, marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, nonché delle attività dei medici in formazione. Agli effetti delle disposizioni contenute nel decreto, si deve intendere per (art.2):
In base al comma 2 dello stesso articolo 2, i contratti collettivi dovranno individuare le condizioni e i casi di eccezionalità nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma 1, lettere a) e b).
Le limitazioni al lavoro notturno sono stabilite dall'art.3, il quale recita che:
" 1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
2. Fuori dei casi previsti dall'art.5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1977, n.903, come sostituito dall'art.17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (1) e dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345 (2), la contrattazione collettiva può determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorità rispetto a quelle di cui al comma 1".
L'articolo 4, relativo alla durata della prestazione, stabilisce che:
E' opportuno precisare che le disposizioni di cui sopra non trovano applicazione nei confronti del personale dirigente e direttivo, del personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose. Anche per quanto riguarda particolari categorie, come le forze armate e di polizia, addetti ai servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le norme saranno applicate, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina del rapporto d'impiego, con le modalità individuate con un apposito decreto che sarà emesso dal Ministro competente, di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale, della Sanità, del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e la funzione pubblica, e che dovrà essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Particolare importanza riveste l'attenzione rivolta dal decreto alla tutela della salute. L'articolo 5, infatti, stabilisce che "1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (4), come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui sono adibiti; ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute; ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno". Anche per quanto riguarda le misure di protezione personale e collettiva, l'art. 11 recita che durante il lavoro notturno il datore di lavoro deve garantire, previa informativa alle rappresentanze sindacali, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno, assicurando un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno. Infatti, il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali come previsto dall'articolo 8 (Rapporti sindacali) il quale stabilisce che l'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, deve disporre "ai sensi degli articoli 40 e seguenti del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 (5), per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva", sottolineando che i contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990,n.135 (6), e alla legge 26 giugno 1990, n.162 (7). Le nuove regole sul lavoro notturno prevedono (art.10) che il datore di lavoro informi per iscritto la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro, competente per territorio, con periodicità annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno "svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa deve essere estesa alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (8)". Nel caso in cui sopraggiungano condizione di salute che comportano inidoneità alla prestazione di lavoro notturno il lavoratore, come previsto dall' art.6, deve essere assegnato ad altre attività diurne secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. La stessa contrattazione collettiva deve stabilire (art.7) la proporzionata riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che effettuano prestazioni di lavoro notturno e la relativa maggiorazione retributiva. Infine, l'art.12 (Sanzioni) recita che il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
Note