Maggiore protezione per gli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni

Le nuove modifiche apportate al D.Lgs. 626/94

Nuove importanti modifiche sono state apportate al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, in particolare al Titolo VII relativo alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, estendendo tale protezione anche agli agenti mutageni.

Infatti, con  la direttiva 97/42/CE del Consiglio europeo del 27 giugno 1997 che ha modificato la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’art. 16 paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) e con l’emanazione della direttiva 1999/382/CE che ha modificato, per la seconda volta, la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti  cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni, la normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha subito sostanziali modifiche integrative. Queste importanti integrazioni sono state recepite dall’Italia emanando il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000.

Nelle Disposizioni generali (art. 1, comma 1) del decreto viene stabilito, innanzitutto, che la rubrica del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “ è sostituita dalla seguente :PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI”.

Una più chiara ed estesa definizione dei termini “agente cancerogeno e mutageno “, viene data sostituendo l’art. 61 del D.Lgs.626/94 il quale precisa che si intende per:

agente cancerogeno

1)una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.52 e successive modificazioni;

2)un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.52 e 16 luglio 1998, n.285;

una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto all’allegato VIII;

agente mutageno

1)una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997,n.52 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose), e successive modificazioni;

2)un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relative ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n.285 (Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell’art.38 della Legge 24 aprile 1998, n.128);

valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno e mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’allegato VIII-bis”.

All’art. 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 è, inoltre, aggiunto che, con riferimento alla valutazione del rischio, “deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo”.

Particolare rilievo viene dato al “Registro di esposizione e cartelle sanitarie” di cui all’art.70 del D.Lgs. 626/94 che è stato così sostituito:

“1. I lavoratori di cui all’art.69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore di esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’art. 69, provvedere ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l’azienda o l’unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro – ISPESL – la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni e mutageni.

7. I registri di esposizione le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a)      consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b)      consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

c)      in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all’organo di vigilanza competente per territorio;

d)      in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva nazionale.

10. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni”.

Anche per quanto riguarda il “Monitoraggio dei tumori”, l’art. 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è stato sostituito, affidando all’ISPESL la realizzazione, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale “utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS, dall’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro- INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L’ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale”.

Come stabilito dall’art. 72, anch’esso modificato, la Commissione consultiva nazionale dovrà individuare periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti, fornendo consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

Spetterà al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale, emanare un decreto con il quale saranno aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni.

Ai fini delle “Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni”, l’Allegato VIII art. 61, comma 1,lettera a) numero 3)del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è stato sostituito dal seguente:

ELENCO DI SOSTANZE,PREPARATI E PROCESSI

1.      Produzione di auramina col metodo Michler.

2.      I lavori che espongono agli idrocarburi policlinici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3.      Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4.      Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

5.      Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro.

 

Per quanto riguarda l’Elenco dei valori limite di esposizione professionale al D.Lgs. 626/94 (art. 61, comma 2; art.62, comma 3 e art.72, comma 2), lettera a) è stato aggiunto il seguente

Allegato VIII-bis

Valori limite di esposizione professionale

Nome Agente

EINECS

CAS

Valori limite di      esposizione profession.

Osservazioni

Misure

 

 

 

Mg/m3  

ppm

 

 

Benzene 

200-753-7

71-43-2

3,25

1

Pelle

Sino al 31/12/2001 il v.l. è di 3ppm     ( =9,75 mg/m3) 

Cloruro di Vinile mon.

200-831

75-01-4

7,77

3

--

--

Polveri di legno

--

--

5,00

--

--

--

 

I datori di lavoro che già svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto 66/2000, attività comportanti esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro di adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e 70 del decreto 19 settembre 1994, n. 626, così come modificati, entro il 31 dicembre 2002.

Si ricorda, infine, che con l’entrata in vigore del presente decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.66, viene anche abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962 riguardante l’attuazione della direttiva CEE 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.


Con Decreto 12 novembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2000 ) il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell' Industria, Commercio e Artigianato, in base alle direttive 95/30/CE, 97/59/CE e 97/65/CE recanti adeguamenti al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, attuata con il titolo VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, l'allegato XI del D.Lgs. citato, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, riguardante l'Elenco degli agenti biologici classificati, è stato così sostituito:

Allegato XI

ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

1.      Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

2.      La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi sui lavoratori sani.

3.      Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.

Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

4.      Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento

richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.

5.      Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente

allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.

6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**)nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati nell'aria: Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in reazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegare può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3. 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.

7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti di applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.                  

8.  L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile il vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.          

Tali indicazioni sono:

A:  possibili effetti allergici;

D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;

T:  produzione di tossine;

V: vaccino efficace disponibile.

( seguono gli elenchi degli agenti biologici e relative classificazioni che trasmetto a parte con files in formato .pdf. I files sono in tutto 12, manca però il n.3 corrispondente alla pag. 22 della G.U., ovvero alla 3a pagina dell'elenco dei "batteri" in quanto difettoso e quindi non estraibile).

 



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