I nuovi criteri per l'individuazione dei lavori usuranti
Dopo mesi di rinvii o, per meglio dire, di "insabbiamenti", è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999 il Decreto del ministero del lavoro, varato di concerto con i ministeri della sanità, del tesoro e della funzione pubblica il 19 maggio 1999 contenente i "Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti" ai quali la contrattazione collettiva dovrà attenersi per la determinazione delle quote contributive ai fini pensionistici. A tale riguardo, l'art. 1 del decreto precisa che: "1. Ai fini delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle quote contributive da definire secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale individuano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:
- l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile;
- la prevalenza della mansione usurante;
- la mancanza di possibilità di prevenzione;
- la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età;
- l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai 50 anni;
- l'età media della pensione di invalidità;
- il profilo ergonomico;
- l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.
2. Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34 della legge 8 agosto 1995, n. 335....". Tali disposizioni stabiliscono che nel caso in cui le organizzazioni sindacali non formulino delle proposte, "il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità e i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche". Come precisato dall'art. 2, comma 1, del Decreto 19 maggio 1999, nell’ambito delle attività particolarmente usuranti di cui alla tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 "sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano, anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
- "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori nelle cave": mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- "lavori nelle gallerie": mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte pemperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
Per opportuna conoscenza, riportiamo l'elenco delle attività a rischio previste nella Tabella A allegata al decreto legislativo 374/93:
Lavoro notturno continuativo. Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolanti. Lavori in galleria, cava o miniera. Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie. Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto. Lavori in cassoni ad aria compressa. Lavori svolti dai palombari. Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a cinque gradi centigradi. Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo. Autisti di mezzi rotabili di superficie. Marittimi imbarcati a bordo. Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgica d'urgenza. Trattoristi. Addetti alle serre e fungaie. Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.
Sulla base della definizione di attività usuranti di cui all'art. 2, comma 1, del DM 19 maggio 1999, viene riconosciuto agli enti previdenziali per l'assicurazione dei lavoratori che svolgono le mansioni elencate, "un concorso dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo (cioè fino ad un massimo di 250 miliardi annui) ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In sostanza, viene applicata la cosiddetta riforma Dini con la quale si riconosce a chi svolge attività particolarmente usuranti non solo uno sconto sull'età pensionabile, ma anche un limite di 20 anni come anzianità contributiva, ovvero una riduzione di un anno ogni dieci di attività, sino ad un massimo di 24 mesi. Quindi, per quei lavoratori che rientrano nella fascia dei lavori definiti "usuranti" dal Decreto ministeriale, che presenta particolari caratteristiche, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, per un periodo di dieci anni, la pensione di vecchiaia scatterà al compimento di 63 anni e 4 mesi di età, anzichè 65, con una riduzione appunto di 20 mesi (due mesi per dieci anni) e con un minimo di 19 anni di contributi, anzichè i normali 20 anni. Per ottenere, invece, la pensione di anzianità è richiesta, oltre ai 35 anni di contribuzione, una soglia minima di età compiuta (che si attesterà a 57 anni). La riforma pensionistica del 1995 (riforma Dini, appunto) dispone che chi svolge un lavoro ritenuto usurante può fruire di una riduzione del limite di età, cioè di due mesi per ogni anno di attività. Praticamente, chi ha svolto un'attività usurante per un periodo di sei anni, nel 2006 potrà chiedere la pensione di anzianità combinando i 35 anni di contributi e 56 anni di età (anzichè 57). Per chi è entrato nel mondo del lavoro dopo il 31 dicembre 1995 e che, quindi, andranno in pensione con il nuovo sistema di calcolo contributivo, l'agevolazione per il lavoro usurante potrà realizzarsi in modo articolato, ovvero richiedendo l'anticipazione sino ad un anno dell'età minima pensionabile prevista a 56 anni, invece che 57; oppure con un conteggio che tiene conto di un coefficiente di trasformazione del monte contributivo maggiorato, rispetto all'età effettiva di pensionamento, in relazione al numero degli anni lavorati in attività usuranti, cioè un anno ogni sei. L'art. 3 del decreto precisa che: "1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Commissione tecnico-scientifica di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, resterà in carica con il compito di assistere le parti "ai fini dell'attuazione dei criteri di cui al presente decreto", cioè fino a quando avrà termine l'intera operazione". Con l'emanazione di questo decreto, che interessa, secondo le ultime stime, circa 60 mila lavoratori, si viene a chiudere positivamente una lunga vicenda sindacale e normativa che ebbe inizio all'inizio degli anni ‘90 con la riforma del sistema sanitario nazionale, allorchè furono presi in considerazione, fra le altre cose, sconti contributivi particolari per lavoratori addetti ad attività a rischio.