La "Carta 2000" e la sicurezza sul lavoro (prima parte)
Dal 3 al 5 dicembre 1999 si è svolta a Genova, organizzata dai ministeri del Lavoro, della Sanità e dell' Ambiente, di concerto con la presidenza del Consiglio, con la conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province, con la Regione Liguria, con la Provincia e il Comune di Genova, una conferenza internazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale occasione è stata presentata la " Carta 2000" nella quale vengono indicati gli obiettivi e gli impegni del Governo che dovranno portare entro breve tempo a completare la normativa, le riforme degli istituti, le azioni di facilitazione e la formazione per la sicurezza del lavoro, progettati in un lungo lavoro di concertazione tra Governo, Regioni, istituzioni e forze sociali e sindacali. Con "Carta 2000", le parti coinvolte nel progetto, si sono impegnate a definire la strumentazione utile a realizzare gli obiettivi proposti dalla conferenza che sono quelli, essenzialmente, di ridurre il dato spaventoso degli infortuni, che pone il nostro paese sopra la media europea. Infatti, il livello italiano è del 4,1% rispetto al 3.6% di quello europeo. Il livello europeo per gli infortuni mortali al di sotto dei 44 anni di età è del 5,1% e del 6,1% in Italia. Il ministro del Lavoro, Cesare Salvi ha dichiarato che "entro i primi tre mesi del nuovo anno chiuderemo le pendenze legislative, amministrative e gli impegni presi". Nel presentare "Carta 2000", il ministro Salvi ha sottolineato che: "La salute e la sicurezza sul lavoro sono l'imperativo che governo, istituzioni, amministrazioni locali e parti sociali si danno per il 2000. Rendere il lavoro sicuro, spezzare la tragica catena di infortuni e morti, è la necessità che accomuna l'azione del governo, delle istituzioni locali e delle parti sociali. Il governo ha dato l'avvio, questa estate, ad una vera e propria offensiva sulle politiche del lavoro. In pochi mesi sono stati compiuti significativi passi in avanti sul piano legislativo e sul piano operativo, con l'intensificazione dell'azione di vigilanza e di ispezione e con lo stimolo alla prevenzione e all'emersione del lavoro nero. Ma le leggi da sole non bastano. Deve proprio cambiare la cultura. La sicurezza dobbiamo insegnarla a scuola, perché entri nella coscienza profonda dei futuri lavoratori e dei futuri imprenditori. E' nel patrimonio dei valori delle persone che si deve insediare la cultura della sicurezza. Non solo regole da rispettare, non solo obblighi da adempiere, ma piena consapevolezza che lavorare in sicurezza, oltre a tutelare la vita umana, aumenta la ricchezza di un Paese, ne taglia alla radice una parte di costi sociali ed è motore per una sana competitività economica. Accanto alle leggi e alla vigilanza, affinché le regole siano rispettate, l'impegno comune deve essere speso con particolare energia nella scuola e nel lavoro, per diffondere la cultura della prevenzione. "Carta 2000" è il manifesto programmatico del governo, istituzioni, amministrazioni locali e parti sociali, per vincere una battaglia difficilissima. Nella "Carta" ci sono impegni concreti sul piano legislativo a cui adempiere in tempi rapidi e certi; c'è l'individuazione di parametri condivisi e trasversali che aiutano tutte le parti a seguire una strada comune; c'è il segno tangibile del salto di qualità che lavoratori e imprenditori, sindacati e istituzioni, devono compiere per voltare finalmente pagina. Il nostro obiettivo è quello di portare l'Italia in Europa anche per quanto riguarda i livelli di incidenze degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali ed il loro costo sociale. Non può esserci contrapposizione tra salute- sicurezza e difesa- sviluppo dell'occupazione; occorre, a tal fine, rendere coerenti le politiche di crescita e di competitività con gli obiettivi della qualità della vita nei luoghi di lavoro. La promozione della sicurezza del lavoro, della prevenzione dei rischi occupazionali e la tutela della salute nei luoghi di lavoro rappresentano compiti fondamentali per uno stato sociale moderno. Questi principi vanno tenuti in stretta relazione col diritto al benessere di tutti i cittadini anche nella loro veste di lavoratori. A tutto questo si deve aggiungere l'elevato costo che gli infortuni e le malattie professionali costituiscono per la comunità nel suo insieme. E' vero, peraltro, che la esplicazione di tali compiti non caratterizza ancora, in maniera soddisfacente, la nostra realtà nazionale; da questa considerazione nasce l'esigenza di "Carta 2000 - Sicurezza sul Lavoro". Obiettivo della conferenza di Genova e di "Carta 2000 - Sicurezza sul Lavoro" e' quello di promuovere e realizzare le condizioni legislative, e gli strumenti idonei per raggiungere migliori risultati nel settore della sicurezza anche con riferimento ai livelli europei. Il Governo, le Regioni e le Parti sociali condividono l'esigenza di realizzare, nel corso del 2000, gli obiettivi indicati dalla Carta. I contenuti di "Carta 2000" nascono da un lavoro di concertazione al cui tavolo partecipano istituzioni e forze sociali; questo lavoro continuerà, per cento giorni e,quindi, oltre la scadenza di Genova, per individuare e definire tutte le strumentazioni necessarie al fine di realizzare gli obiettivi proposti dalla "Carta 2000" in materia di salute e sicurezza sul lavoro". I contenuti di "Carta 2000" sono condensati in quattro capitoli così suddivisi:
Vediamo, dunque, nei dettagli, come gli obiettivi indicati nei citati capitoli della "Carta" dovranno essere sviluppati e realizzati.
Il Capitolo 1, riguardante gli impegni normativi, indica:
In particolare devono essere predisposti ed approvati urgentemente i decreti relativi alle seguenti materie:
D.Lgs. 626/94
Art. 25 - Atto di indirizzo per la standardizzazione dell'applicazione della legislazione su tutto il territorio nazionale (schema di decreto in esame alla Commissione consultiva)
Art.15, comma 3 - Decreto interministeriale sul pronto soccorso (approvato in Commissione Consultiva; richiesto assenso dei Ministeri concertanti, indi parere Consiglio Superiore di Sanità- Vedi in pubblicazioni precedenti de "L'argomento della settimana").
Art.45, comma 2 - Decreto interministeriale concernente criteri per la scelta e l'uso dei dispositivi di protezione individuale ( approvato nell'ultima seduta della Commissione Consultiva- Vedi in pubblicazioni precedenti de "L'argomento della settimana).
Art.70 - Decreto interministeriale concernente registro di esposizione e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene (schema concertato dai Ministeri e approvato dalla Commissione Consultiva; in di attesa approvazione della Conferenza -Stato- Regioni).
Art.71 - Decreto interministeriale concernente il registro dei tumori da sostanze cancerogene. (schema di decreto predisposto dalla Sanità e all'esame delle Regioni e delle Parti sociali).
Art.87 - Decreto interministeriale concernente il registro di esposizione e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti a sostanze biologiche. (schema concertato dai Ministeri e approvato dalla Commissione Consultiva; in attesa della approvazione della Conferenza- Stato Regioni).
Art.88 - Decreto interministeriale concernente il registro dei casi di malattia e di decesso dovuti ad esposizione a sostanze biologiche (schema di decreto predisposto dalla Sanità e all'esame delle Regioni e delle Parti sociali).
D.Lgs.277/91:
Art.36 - DPCM - Registro dei tumori (schema di decreto concertato dai Ministeri Sanità e Lavoro e approvato dalla Conferenza Stato- Regioni, all'esame del garante per la privacy).
Artt.4,21,35,49 - DPCM-registrazione dell'esposizione dei lavoratori al piombo, all'amianto, e al rumore (schema di decreto predisposto dal Ministero della Sanità e all'esame del Ministero del Lavoro ).
Emanazione di una circolare interministeriale circa l'applicazione del D.Lgs.626/94 per i settori di cui all'art.1, comma 2, per i quali non sono stati emanati i relativi decreti.
Decretazione prevista dal decreto legislativo concernente "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 494/96"
- Decreto su contenuti minimi del Piano di sicurezza e coordinamento, con l'indicazione della stima dei costi;
- Decreto di modifica dell'allegato V del decreto legislativo 494/96, per la definizione dei contenuti relativi ai corsi di formazione per la sicurezza nel settore edile nonché i livelli di certificazione dei coordinatori;
-Decreto (di concerto tra Ministero del Lavoro, Industria, Sanità, LL.PP.) di definizione del fascicolo di cui all'art.4, comma 1, lettera B
Entro il primo semestre del 2000 concludere l'attuazione del D.Lgs. del 17 agosto 1999 n. 334, relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva europea "Seveso 2").
In particolare dovranno essere predisposti ed approvati urgentemente i seguenti decreti e regolamenti:
-Regolamento a garanzia dei livelli di sicurezza per i porti industriali e petroliferi (art. 4 ,comma 3).
-Decreto che definisce le linee giuda per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (art. 7, comma 3).
-Decreto che definisce i criteri per la redazione dei rapporti di sicurezza (art.8, comma 4).
-Decreto che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale (art.14 ,comma 1).
-Regolamento che disciplina le forme di consultazione dei lavoratori (art.11, comma 5).
-Regolamento che disciplina le forme di consultazione della popolazione in materia di piani di emergenza esterni (art.20, comma 6).
-Decreto che fissa i criteri per l'organizzazione di un sistema di attuazione delle misure ispettive (art 25, comma 3).
Completamento della normativa per i settori a rischio
Per i settori maggiormente esposti a rischio è prevista la stesura di appositi provvedimenti legislativi che stabiliscano procedure particolari quali, ad esempio, il provvedimento proposto nelle attività delle cave.
Modifiche ed integrazioni della legislazione per le vittime del lavoro
Necessità di modificare, integrare, ricostituire una legislazione di tutela per le vittime del lavoro e per gli esposti colpiti da patologie da lavoro, non più in grado di provvedere al sostentamento proprio e dei propri familiari. Devono essere previsti, in questi casi, interventi tesi a garantire la gratuità dell'assistenza sanitaria e delle prestazioni mediche necessarie, un corretto indennizzo alla famiglia, la piena garanzia per i figli di poter accedere a normali corsi di studio ,con piena copertura dei costi. Di concerto con le Regioni dovranno, inoltre, essere ridefiniti i livelli di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti aventi effetti a lungo termine.
Normative in tema di appalti
Introduzione di norme che evitino di considerare la procedura del "maggior ribasso" come elemento principale di valutazione per l'assegnazione dell'appalto.
Inserire, in tutta la normativa sugli appalti, l'obbligo a non considerare comprimibili i costi per la sicurezza, codificandone, per ogni settore, caratteristiche e finalità. Sostenere con appositi provvedimenti, orientamenti ed accordi, i titoli di vantaggio nelle opere di appalto, per chi propone elevati indici di sicurezza.
Per quanto riguarda il Capitolo 2 sugli "Impegni del Piano sanitario nazionale 1998-2000", il Governo si è impegnato a promuovere:
Sulle "Azioni di facilitazione" di cui al Capitolo 3, "Carta 2000" si propone l'intesa fra Governo, Regioni e Parti sociali per sostenere e facilitare le azioni di prevenzione attraverso:
Attuazione di concertazione tra Governo, Regioni, INAIL e Parti sociali con particolare riferimento agli elementi di premialità per le imprese che operano in sicurezza; l'attivazione del riconoscimento del danno biologico, la revisione tariffaria, ecc.
2. Semplificazione delle procedure
Individuazione ed adozione degli atti di semplificazione della normativa e delle procedure di applicazione in materia di sicurezza , nonché di incentivazione all'adesione al sistema volontario di gestione dell'ambiente e della sicurezza, previsto dal regolamento CEE 29/6/93, n. 1836 e successive modificazioni (EMAS), con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, privilegiando gli aspetti sostanziali della prevenzione rispetto a quelli formali.
3. Cultura della prevenzione e formazione per la salute e sicurezza del lavoro
OBBLIGO SCOLASTICO
1) Il Governo, ad integrazione di quanto già avviato in materia, si impegna a definire l'introduzione nelle attività scolastiche di informazioni relative alla salute e sicurezza nonché - ove possibile e necessario - di una rilettura dei programmi di studio, al fine della implementazione della cultura della prevenzione dei rischi negli ambienti di vita e di lavoro nei curricula relativi ai settori interessati, anche con l'eventuale utilizzo di strumenti informatici e con una significativa partecipazione dell'Osservatorio permanente per la sicurezza nelle scuole, costituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione.
2) Determinare la presenza nei P.O.F. (Piani dell'Offerta Formativa, attivabili presso le scuole dell'Autonomia), con particolare riferimento ai cicli scolastici con indirizzo tecnico - professionale, di percorsi che sviluppino opportunamente il tema della sicurezza sul lavoro.
3) Determinare un avvicinamento verso le tematiche, in questione nei vari percorsi formativi, in ragione dei diversi livelli e tipologie di istruzione interessati.
4) Predisposizione - ove necessario - delle attività consequenziali, a seguito della eventuale previsione normativa di nuove figure professionali operanti nel campo della sicurezza.