Il difficile cammino per la messa al bando degli Halons
Sono ormai passati 40 anni dalla scoperta del cosiddetto "buco" nella fascia di ozono stratosferico al di sopra dell'Antartide e, da allora, il buco è andato progressivamente allargandosi mentre al di sopra di altre regioni del globo lo strato di ozono si è andato sempre più assottigliando. Siccome l'ozono ha la grande capacità di assorbire le radiazioni ultraviolette, le conseguenze vanno da un progressivo aumento della temperatura, allo sconvolgimento delle stagioni e del clima, allo scioglimento dei ghiacci con conseguente innalzamento del livello dei mari. Gli scienziati dell'atmosfera hanno accertato, in maniera inequivocabile, che la distruzione di ozono è dovuta principalmente all'emissione in atmosfera di molecole di cloro (una sola molecola di cloro può distruggere sino a centomila molecole di ozono !) contenute in molti gas usati nell'industria come propellenti all'interno delle bombolette spray, nei circuiti refrigeranti dei frigoriferi, negli impianti di condizionamento e negli impianti antincendio. I gas che sono considerati i maggiori nemici dell'ozono stratosferico sono soprattutto i CFC (cloro-fluoro-carburi) e gli Halon (idrocarburi alogenati contenenti pure bromo, anch'esso dannoso per l'ozono). Per quanto riguarda, in particolare, l'impiego dei composti alogenati come agenti estintori, lo si deve al crescente interesse per la prevenzione della infiammabilità dei materiali da costruzione e dei casalinghi, determinando da parte delle principali industrie chimiche del mondo una intensificazione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore. E' stato infatti constatato che se gli alogeno composti vengono aggiunti ad un materiale infiammabile, ne ritardano l'accensione. Tali ricerche hanno dimostrato che il Bromo (Br) è dodici volte più efficace dell'azoto e dell'anidride carbonica (biossido di carbonio) nel ritardare la velocità di combustione di una fiamma laminare esano-aria. Fra i vari composti usati, il Br ha una efficacia eccezionale. Da parte di alcuni ricercatori (Friedmann, in particolare) fu dimostrata, fra l'altro, l'efficacia relativa dei composti di Bromo, Cloro e Iodio. Tali ricerche hanno condotto in modo crescente all'impiego degli alogeno composti a basso peso molecolare come agenti estintori. Fra i composti che hanno trovato una maggiore commercializzazione sono da segnalare il tetracloruro di carbonio, il bromoclorometano, il dibromodifluorometano, il bromoclooro-difluorometano e il bromo-trifluorometano. E' stato accertato che gli alogeno composti impediscono la formazione della fiamma reagendo essi stessi con le sostanze che entrano nel meccanismo della combustione. E' stato dimostrato, ad esempio, che l'acido bromidrico (HBR) impedisce la formazione della fiamma. Purtroppo, come d'altra parte è avvenuto per molte altre sostanze o composti (basti pensare, ad esempio, al DDT), si è privilegiato in queste ricerche l'efficacia dell'uso mirato e il fattore puramente commerciale, senza porsi il problema degli effetti negativi che l'uso indiscriminato di tali composti avrebbe poi avuto per l'ambiente e la salute dell'uomo. Infatti, non si tenne conto che anche bassissime concentrazioni di vapore di Br risultano estremamente pericolose per l'apparato respiratorio, impedendo l'assorbimento dell'ossigeno da parte dei polmoni. Inoltre l'esposizione ad alte concentrazioni di vapore può causare asfissia ed avere anche esito letale. Successivamente, ci si è poi resi conto che tutti i composti alogenati contribuivano a danneggiare l'ozono stratosferico, originando il noto e pericoloso " buco". L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti (EPA) ha stimato che sebbene gli Halons siano stati prodotti in una quantità pari al 2% rispetto ai CFC, il danno potenziale per l'ozono possa essere pari a circa il 25% del totale. Per l'eliminazione di queste sostanze, i Paesi del mondo hanno seguito due vie, dettate dal Protocollo di Montreal del 1987: una rapida che nell'immediato riducesse i danni, l'altra di più largo respiro. Nel primo caso si è giunti alla sostituzione, seppure provvisoria nelle intenzione dei sottoscrittori dell'accordo, dei CFC con gli HCFC (idroclorofluorocarburi) che hanno qualità termodinamiche ad essi comparabili e un potenziale distruttivo dell'ozono più basso rispetto ai CFC. Per quanto riguarda gli Halons, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) nella propria valutazione scientifica della rarefazione dell'ozono del 1998, hanno dichiarato e suggerito come azione migliore per la politica ambientale, lo smantellamento degli stock di questo gas che consentirebbe di ridurre del 10% il carico di cloro in atmosfera per i prossimi 50 anni. Pertanto, tutti i paesi aderenti al Protocollo di Montreal sono obbligati a sottoporre all'UNEP una strategia volta al recupero degli Halons dagli impianti antincendio entro il luglio del 2000. In Italia, si parla di oltre diecimila tonnellate di Halons da dismettere, in massima parte provenienti proprio da sistemi antincendio. La legislazione italiana, con la legge 28 dicembre 1993, n. 549 relativa alle "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" poi modificata con Legge 16 giugno 1997, n. 179, nella allegata Tabella A indicava in quattro gruppi le "Sostanze lesive dell'ozono stratosferico", e cioè:
Gruppo I - Idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro (Clorocluorocarburi, CFC)
Gruppo II - Idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons) quali:
2.1 difluoro-cloro-bromo-metano CF2BrCl (halon 1211)
2.2 trifluoro-bromo-metano CF3Br (halon 1301)
2.3 tetrafluoro-dibromo-etano C2F4Br2 (halon 2402)
Gruppo III - 3.1 1,1,1 tricloroetano CHCl2CH2Cl
Gruppo IV - 4.1 tetracloruro di carbonio C Cl4 (CFC-10)
La legge di cui sopra, all'art. 3, stabilisce che "la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento CEE n. 549/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento CEE n. 3952/92". Tale regolamento stabilisce in sostanza l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze riducenti lo strato di ozono. L'art. 2 della legge 549/93 vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'uso delle sostanze indicate nella Tabella A, consentendo comunque l'utilizzo di quelle sostanze "recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge". Nel contempo sono stati concessi incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi delle sostanze lesive . Tramite la legge per il finanziamento agevolato all'industria (L. 46/82) sollecitando programmi di innovazione tecnologica, di riconversione produttiva, nonché programmi di smaltimento, riciclo e distruzione delle sostanze lesive. "Le imprese che producono o comunque utilizzano nel processo produttivo le sostanze lesive possono accedere - come recita l'art. 2 - al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ... per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione delle medesime sostanze e il reimpiego della manodopera, ovvero la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché per programmi finalizzati allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi delle sostanze lesive". L'art. 6 della citata legge n. 549/1993, sostituito dall'art. 3 dalla legge di modifica del 16 giugno 1997, n. 179, vietando di disperdere nell'ambiente le sostanze lesive, in conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, fa "obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi , al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati". In base all'art. 10 del D.Lgs. 22/97 (Ronchi bis) i detentori dei presidi antincendio contenenti le sostanze lesive (halon 1211 - 1301 e 2402) "devono verificare la congruità della documentazione che autorizza il centro di raccolta al recupero, alla messa in riserva, alla rimessa a titolo ed avvio allo smaltimento degli halon". E, a tale scopo, il Ministero dell'Ambiente ha promosso e concluso accordi di programma "con le imprese produttrici di sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono sul mercato, anche in qualità di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse" che hanno dato vita all'istituzione di Consorzi per la raccolta , lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili né riutilizzabili; l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento; il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento e, infine, il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. In base all'accordo di programma previsto dal D.M. 26 marzo 1996 i sottoscrittori dell'accordo di programma devono "sottoporre ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria per l'approvazione le procedure per la raccolta, la rimessa a titolo, le tecniche di distruzione e chi procederà alla stessa, nonché i criteri di addestramento e tipo di formazione del personale". Infatti, l'accordo di programma prevede che i centri di raccolta autorizzati provvedano a formare il personale per la corretta applicazione delle procedure e far certificare le procedure stesse e le lavorazioni da un Ente riconosciuto o "notificare il possesso della certificazione ISO 9000". L'Halon recuperato dai centri di raccolta autorizzati viene separato dall'azoto per consentire il trasporto in condizioni di sicurezza e l'eventuale fornitura di Halon riciclato per gli usi consentiti dal D.M. 26 marzo 1996, decreto in base al quale viene vietato (art. 2) l'utilizzo degli Halons "in tutti gli apparecchi ed impianti a decorrere dal 1 gennaio 1999, stabilendo (art. 5) che i detentori di sostanze lesive "devono comunicarne le quantità in loro possesso ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria". Con il 25 giugno 1997 è quindi entrata in vigore la Legge 16 giugno 1997, n. 179 che ha modificato la legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico" e confermando il divieto all'utilizzo di Halon in tutti gli impianti di nuova costruzione e negli impianti esistenti soggetti a collaudo o a ricarica, tranne che per alcuni utilizzi, considerati critici per i quali la cessazione definitiva d'impiego è stata indicata nel 31 dicembre del 2008. Ma, indipendentemente dai minimi quantitativi destinati ad un utilizzo "critico", gli utenti finali in possesso di Halon avrebbero dovuto consegnarlo ai centri di raccolta entro il 31 dicembre 1998. Ciò non è avvenuto, nonostante gli obblighi di legge, in quanto a quella data risultavano ancora in esercizio in impianti ed estintori portatili grandi quantitativi di Halon, dimostrando ancora una volta che l'interesse per la tutela dell'ambiente di certe categorie di italiani, per i quali prevalgono altri "interessi", è molto scarso. E allora, che fare ? Emettere un nuovo decreto ministeriale, il DM 10 marzo 1999, che, riaprendo i termini, consente il decommissioning dell'Halon fino al 31 dicembre del 2000, seppure a determinate condizioni, che devono essere osservate dai possessori, i quali, per non incorrere nelle previste sanzioni (sic) dovrebbero aver presentato , ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria, entro la data limite del 29 giugno 1999, un programma che indichi modalità e tempi delle operazioni di totale smaltimento. Sempre entro la data del 29 giugno 1999 tutti i detentori di una qualsiasi quantità di halon in impianti fissi antincendio oppure in apparecchiature mobili doveva darne comunicazione ai ministeri competenti qualora non avesse già provveduto entro il termine stabilito dal precedente DM 26 marzo 1996.
Non vorrei - visto il lungo cammino legislativo che l'eliminazione di queste sostanze lesive sta comportando - che prima del 31 dicembre del 2000 sia richiesta un'altra proroga, mentre il "buco nell'ozono" continuerà, sempre più pericolosamente, ad allargarsi.