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Ambiente e Lavoro Toscana ONLUS


L'obbligatorietà del "pronto soccorso" nelle aziende

Come previsto dall'art. 15, Titolo III, del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro è tenuto a prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, "tenendo conto delle altre eventuali persone presenti nei luoghi di lavoro e stabilendo i rapporti necessari con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati". Facendo seguito ai precedenti decreti ministeriali di attuazione dell'articolo citato, il Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero della Funzione pubblica, ha aggiornato tali norme specifiche, attraverso un decreto interministeriale che sarà pubblicato quanto prima sulla Gazzetta Ufficiale con il quale viene stabilito che le aziende avranno sei mesi di tempo, dal momento della entrata in vigore del decreto stesso, per dotarsi di un pronto soccorso adeguatamente attrezzato e, in particolare, di personale scelto e formato allo scopo fra gli addetti dell'azienda che siano in grado di intervenire rapidamente in caso di bisogno. L'organizzazione del pronto soccorso, varierà secondo la classificazione delle aziende, ovvero delle unità produttive che tiene conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. La classificazione delle aziende prevede tre gruppi di appartenenza, ovvero:

- Gruppo A

  1. Aziende o unità produttive con attività industriali di cui all'art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17/3/95, n. 230, aziende estrattive e altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
  2. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità temporanea superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente e aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

- Gruppo B

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

- Gruppo C

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identificherà la categoria di appartenenza della propria azienda o unità produttiva e, solo nel caso appartenga al Gruppo A, dovrà comunicarlo alla ASL competente sul territorio in cui svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato. L'organizzazione del pronto soccorso è regolato dall'art. 2 il quale prevede che:

  1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

  1. cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata, contenente una dotazione minima di presidi sanitari, integrabile sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto la completezza e il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
  2. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.

  1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

  1. pacchetto di medicazione, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente una dotazione minima di presidi sanitari, integrabile sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza e il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
  2. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il servizio di emergenza del Servizio sanitario nazionale;
  3. il contenuto della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione è aggiornato con decreto dei ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'evoluzione tecnico scientifica.

  1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire in accordo con l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, anche mediante la costituzione di consorzi fra aziende, l'integrazione fra il sistema di pronto soccorso interno e il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale, anche nel caso di emergenze specifiche.
  2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C, ubicate in zone non attualmente raggiungibili da parte dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza, l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio in accordo con la programmazione regionale, è tenuta ad adottare idonee modalità per l'organizzazione delle prestazioni dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza in modo da garantire gli interventi di emergenza in tali zone nei tempi previsti dalle direttive nazionali in materia entro un anno dall'emanazione del presente decreto.
  3. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.

Il decreto precisa, inoltre, che la copertura delle spese per gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sarà sostenuta dalle Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio utilizzando le quote del fondo sanitario ad esse assegnate dalla Regione, integrate dalle quote di partecipazione poste a carico dei datori di lavoro delle aziende o unità produttive del gruppo A in ragione di un contributo annuo per lavoratore dipendente dell'1% della quota capitaria annua del fondo sanitario nazionale moltiplicata per la classe di appartenenza dell'azienda o unità produttiva fissata per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per gli adeguamenti del "sistema di emergenza urgenza", necessari a garantire gli interventi per i lavoratori addetti alla costruzione delle infrastrutture di interesse nazionale soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale, dovranno essere predisposti a livello regionale appositi piani di intervento con l'individuazione delle spese da porre a carico dei committenti dell'opera. I datori di lavoro e le Aziende unità sanitarie locali, in accordo con la programmazione regionale, dovranno concordare idonee modalità per l'organizzazione e fruizione di specifici interventi di assistenza sanitaria di emergenza che saranno regolati da specifiche convenzione. In base a quanto previsto dall'art. 3 del decreto, gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 626/94, dovranno essere formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione dei lavoratori designati dovrà essere svolta da personale medico che, per la parte pratica, potrà avvalersi della collaborazione di personale infermieristico professionale o di altro personale specializzato. I contenuti e i tempi minimi dei corsi di formazione è previsto che varieranno secondo il gruppo di appartenenza dell'azienda o unità produttiva, e cioè:

Sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, è tenuto ad individuare e a rendere disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento e al pronto soccorso. Il decreto interministeriale di cui sopra entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



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