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Ambiente e Lavoro Toscana ONLUS


Verso il T.U. sulla normativa per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Dopo oltre due anni dalla sua presentazione alla presidenza del Senato della Repubblica, con il via libera da parte della Commissione Lavoro ha avuto inizio, finalmente, il necessario percorso parlamentare per l'approvazione definitiva del Disegno di Legge n. 2389, d'iniziativa del Senatore Carlo Smuraglia, che delega il Governo ad emanare un Testo unico sulle norme di tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La necessità di andare oltre il recepimento delle otto direttive europee che hanno portato ad emanare l'importante decreto 626 del 1994, è scaturita dalle indicazioni emerse dall'Indagine conoscitiva sulla sicurezza svolta dai due rami del Parlamento. Tale indagine, tenendo conto delle esigenze degli operatori del settore, sia del mondo delle imprese sia dei lavoratori, ha portato a valutare la necessità di procedere alla redazione di un T.U. che consenta una semplificazione interpretativa e attuativa, attraverso l'unificazione del vasto e, molte volte, disordinato materiale legislativo tuttora vigente, della normativa stessa. Infatti, a partire dalla normativa base definita dall'art. 2097 del codice civile, abbiamo assistito , a partire dai decreti prevenzionistici degli anni cinquanta fino all'emanazione del D.Lgs. 626, ad una sovrapposizione di interventi legislativi che hanno creato un quadro normativo molto complesso.

Tale situazione richiede, quindi, un intervento di coordinamento ed integrazione che prefiguri, oltre ad una razionalizzazione del sistema normativo, anche il recepimento di quelle istanze innovative che si manifestano costantemente nel ciclo produttivo , con particolare riferimento non solo all'evolversi della tecnologia industriale e all'impiego e alla produzione di sempre nuove sostanze, ma conseguentemente, anche al crescente aumento di nuove malattie professionali.

Tutto questo è stato puntualmente interpretato dal Disegno di Legge presentato dal Senatore Smuraglia, tenendo anche conto di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 di riforma sanitaria che già conteneva una delega al Governo per l'emanazione di un Testo Unico delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, volto a riordinare il già complesso quadro normativo.

La strada scelta per la elaborazione del Testo Unico è stata quella di raccogliere e coordinare le varie norme esistenti, cogliendo le più rilevanti novità in materia e tenendo conto delle esperienze e delle elaborazioni di questi anni, mirando a colmare le rilevanti lacune. Insomma, un testo con un contenuto non solo compilativo e di coordinamento , ma anche innovativo. E, in proposito, il senatore Smuraglia scrive nella Relazione di presentazione del DDL : Basterà considerare le parti delicate al settore dell'agricoltura, piuttosto negletto nella legislazione vigente, o alla tematica della specificità femminile nel lavoro, troppo spesso limitata alle questioni riproduttive e non estesa a tutta la complessità di un problema che riguarda le caratteristiche della donna e gli effetti complessivi, su di essa, del lavoro e, spesso, del doppio lavoro.

Tenendo presente la vastità e la complessità della materia e la quantità di precetti da considerare, rendono indispensabile il ricorso al sistema della delega al Governo da attivare, per il Testo Unico, con i sistemi più rigorosi previsti dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 e con un sistema "rinforzato" di intervento del Parlamento.

Sulla base delle norme di delega, è previsto che le procedure per la stesura del T.U. seguano uno schema di attuazione diviso in tre parti. Una prima parte, cioè quella generale, che ha per oggetto la riunificazione in un unico testo delle disposizioni di principio e di carattere generale in materia di sicurezza che sono, sostanzialmente il compendio delle normative fondamentali che si trovano disseminate nelle diverse leggi emanate nel corso degli anni e tuttora vigenti, particolarmente quei provvedimenti che fanno riferimento agli obblighi a carico dei vari soggetti, al modello di vigilanza, alla formazione, al sistema informativo, al sistema sanzionatorio e processuale.

Tra i principi generali, è prevista l'applicazione della normativa prevenzionistica per tutti i settori di attività, pubblici e privati, e per tutti i lavoratori. Al fine di assicurare che il riordino della normativa non comporti della lacune o dei peggioramenti rispetto alla situazione attuale, si stabilisce espressamente il divieto di abbassamento dei livelli di protezione, dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze. Tra i criteri generali, è stata infine prevista la semplificazione della normativa, in modo da renderla facilmente comprensibile per tutti coloro che poi dovranno rispettarla.

Poiché, secondo il proponente del DDL sul T.U. , nelle definizioni contemplate all'art. 2 del D.Lgs. 626 bis, che costituisce attualmente il testo principale in materia, vengono lasciati scoperti alcuni settori e categorie di lavoratori, ponendo non irrilevanti problemi applicativi, specialmente per quanto riguarda la certezza delle competenze e delle responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione, il T.U. prevede che, per le attività soggette all'applicazione della nuova normativa, sia adottata una definizione più ampia, comprensiva di tutti i settori di attività, pubblici e privati , e di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non , limitando in conformità a quanto disposto dalla Direttiva quadro, le possibilità di deroga a specifiche categorie della pubblica amministrazione che, per le particolarità dei servizi espletati, richiedono una differente regolamentazione.

Il T.U. prevede, inoltre, che dovranno essere adottati appositi decreti legislativi che in settori specifici di attività integreranno la normativa di carattere generale con valori, indicazioni e misure anche di carattere analitico e comunque suscettibile di un rapido aggiornamento.

L'ultima serie di norme, di carattere regolamentare, avrà contenuti essenzialmente tecnici ed attuativi, e sarà suscettibile di un più agevole e tempestivo adeguamento.

Tra le molte innovazioni che il Testo Unico prevede, di particolare importanza sono le disposizioni relative alle misure di sicurezza e di igiene da adottare nell'impiego delle sostanze chimiche in agricoltura, volte a regolare sia la produzione e la vendita, sia la conservazione e l'utilizzo delle sostanze da parte delle aziende agricole, sia, infine, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e l'attivazione di idonee campagne di informazione da parte del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda una migliore conoscenza delle condizioni di lavoro e di rischio, il T.U. prevede l'adozione di un sistema di raccolta dei dati e di un sistema informativo da realizzarsi mediante la creazione di strumenti di collegamento telematico e di banche dati e disponendo che siano adottati i provvedimenti necessari per assicurare, anche mediante la collaborazione di enti o istituti specializzati, la realizzazione di indagini specifiche sullo sviluppo di nuove malattie e di nuovi disturbi connessi alle condizioni di lavoro.

In conclusione - come dichiarato nella parte finale della Relazione al DDL - si tratta di un tentativo di tratteggiare i fondamenti di un quadro complessivo della disciplina della prevenzione, della sicurezza e dell'igiene mediante lo strumento del testo unico per gli aspetti più generali, di alcuni decreti delegati per settori specifici ed esposti a rischi particolari ed infine del regolamento di carattere attuativo e tecnico. Il tutto anche con la possibilità di aggiornamento agevole, soprattutto per le disposizioni a carattere specifico.

Se lo sforzo sia compiuto, senza lasciare lacune, ma anche ovviando ad ogni possibile sovrapposizione di norme, lo si potrà giudicare in seguito, anche nella fase di esame e di discussione del provvedimento, il quale, comunque, vuol essere aperto ad ogni possibile contributo.

Ciò che interessa è tendere all'obiettivo di una disciplina coordinata, certa e chiaramente percepibile, per quanto riguarda doveri, obblighi e quant'altro, per chiunque, nella ferma convinzione che ogni sforzo deve convergere , da un lato, sulla definizione di una frontiera il più possibile impervia per ogni fonte di rischio e, dall'altro, sulla creazione di un sistema fondato essenzialmente sulla prevenzione e nel quale la repressione costituisca soltanto l'extrema ratio.



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