logo ALT
Ambiente e Lavoro Toscana ONLUS


La nuova normativa sull'uso delle attrezzature di lavoro

In considerazione della necessità di promuovere il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, così come previsto dall'art. 118A del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il 5 dicembre 1995 è stata adottata dal Consiglio dell'Unione la direttiva 95/63/CE con la quale è modificata la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). Ai sensi di tale direttiva, è precisato (art.2) che si deve intendere per:

  1. attrezzature di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usato durante il lavoro;
  2. uso di attrezzature di lavoro qualsiasi operazione concernente l' uso di un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, ivi compresa la pulizia;
  3. zone pericolose qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di un'attrezzatura di lavoro in cui la presenza di un lavoratore esposto costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
  4. lavoratore esposto qualsiasi lavoratore che si trovi internamente o in parte in una zona pericolosa;
  5. operatore il lavoratore o i lavoratori incaricato/i dell'uso di un'attrezzatura di lavoro

e, quindi, è fatto obbligo (art. 3) ai datori di lavoro di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro. In attuazione della direttiva di cui sopra, è stato così emanato il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999) con il quale, conseguentemente, si recano modifiche ed integrazioni al Titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e all'art. 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. In particolare, sono state apportate sostanziali modifiche agli artt. 35, 36, 37, 89 e 90 del DLgs 626/94 al quale è stato aggiunto l'Allegato XIV riguardante un elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica e l' Allegato XV riguardante le prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche. Come si è detto, anche l'art. 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 riguardante le Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è stato sostituito dal seguente testo: "Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone).

1. Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento dei carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo". Appare evidente che rispetto al testo precedente di questo articolo del DPR 547/55 devono essere adottate misure prevenzionistiche più adeguate ad una tecnologia che offra maggiori garanzie di sicurezza.

Ma gli interventi normativi più significativi al Titolo III del DLgs. 626/94 sono le integrazioni apportate e con le quali sono introdotti ulteriori obblighi a carico dei datori di lavoro al fine di garantire una maggiore sicurezza dei lavoratori. L'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359 prevede quanto segue:

" 1. All'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre, n. 626, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter".

2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.

3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate e prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.

4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:

  1. siano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
  2. siano adottate misure organizzate atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
  3. il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
  4. le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:

  1. gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presi, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le condizioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
  2. allorché due o più attrezzature di lavoro che servono che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
  3. i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
  4. tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
  5. qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
  6. allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.

4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'Allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate".

L'Allegato XIV, indicato dal comma 4-quater da aggiungere al decreto legislativo n. 626 del 1994, riporta il seguente elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica.

  1. scale aeree ad inclinazione variabile;
  2. ponti mobili sviluppabili su carro;
  3. ponti sospesi muniti di argano;
  4. idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 450 cm.;
  5. funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
  6. funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
  7. gru e apparecchi di sollevamento di portata 4200 kg;
  8. organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
  9. macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
  10. elementi di ponteggio;
  11. ponteggi metallici fissi;
  12. argani dei ponti sospesi;
  13. funi dei ponti sospesi;
  14. armature degli scavi;
  15. freni dei locomotori;
  16. micce:
  17. materiali recuperati da costruzioni sceniche;
  18. opere sceniche;
  19. riflettori e batterie di accumulatori mobili;
  20. teleferiche private;
  21. elevatori trasferibili;
  22. ponteggi sospesi motorizzati;
  23. funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
  24. ascensori e montacarichi in servizio privato;
  25. apparecchi a pressione semplici;
  26. apparecchi a pressione di gas;
  27. generatori e recipienti di vapori d'acqua;
  28. generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
  29. forni per oli minerali;
  30. generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
  31. recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.

Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359 prevede, inoltre, che al 626/94 sia aggiunto anche l'Allegato XV relativo alle " Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche". E' fatto osservare, preliminarmente, che le disposizioni di questo allegato siano applicate allorché esista, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove. Per quanto riguarda le prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi, l'art. 7 del decreto prevede che:

"1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia. Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.

1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

  1. mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
  2. ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
  3. ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

  1. installando una cabina per il conducente;
  2. mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
  3. mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
  4. mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
  2. esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
  3. esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l' impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
  4. quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
  5. le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
  6. le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
  7. le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
  8. le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

Per quanto riguarda, inoltre, le prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi, il decreto stabilisce che.

" 2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.

Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

  1. da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
  2. da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati".

L'art. 3 del decreto 359/99 stabilisce, fra l'altro, che all'art. 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994 siano aggiunti i seguenti commi:

"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'Allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.

"8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

"8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto".

Infine, con l'art. 5, viene stabilito che all'art. 37 del decreto legislativo n. 626/94, dopo il comma 1, venga inserito il seguente:

"1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature".



Torna al menù