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Ambiente e Lavoro Toscana ONLUS


Il problema amianto e il "caso" di Castellammare: come inquinare "decoibentando" - parte 2 di 3

Per quanto riguarda i lavoratori addetti alle principali lavorazioni dell'amianto tutelate in base al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - che al capo VIII prevede "Disposizioni speciali per la Silicosi e l'Asbestosi") e al D.Lgs. n. 277 del 1991 precedentemente ricordato, sono sottoposti alla visita medica obbligatoria trimestrale. Fra le principali lavorazioni tutelate, oltre all'estrazione del minerale, sono comprese:

- Isolamento dello "sterile" e ripartizione per lunghezza delle fibre nei cosiddetti "mulini";
- Le varie fasi della lavorazione dell'amianto;
- Fabbricazione di corde e cartoni di amianto;
- Produzione di manufatti di cemento-amianto, asfalto-amianto, gomma-amianto;
- Produzione di materiale antifrizione;
- Applicazione dei suddetti manufatti e coibentazione con materiali vari di amianto di caldaie, tubazioni in ambiente industriale ed a bordo di navi;
- Demolizione di strutture coibentate o isolate con materiali vari di amianto;
- Produzione di vernici antirombo;
- Ogni altra lavorazione che esponga all'azione delle fibre di asbesto anche se presenti nel talco.

Lo scenario normativo in materia, vigente in Italia, comprende, come norme fondamentali, oltre i già menzionati D.P.R. 1124/65 e il D.Lgs. 277/91:

- il D.M. 21 gennaio 1987, sulle modalità delle visite degli esposti ad asbesto;
- il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215 sull'attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Tale DPR, come premesso all'art. 1 (Campo di applicazione) regola le restrizioni in materia di immissione sul mercato e commercializzazione nel territorio nazionale dell'amianto e dei prodotti che lo contengono;
- il D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175 sull'Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali- All. II- parte seconda;
- La legge 27 marzo 1992, n. 257 che detta le "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". All'art. 3 (Valori limite) si legge che "1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge. 2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

La stessa legge, al Capo II, prevede, fra l'altro, l'istituzione di una Commissione di valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto.

- Il D.M. 16 febbraio 1993 sulla etichettatura delle sostanze pericolose.
- Il D.P.R. 8 agosto 1994 e il D.M. relativi alle misure di decontaminazione e di bonifica delle aree inquinate.
- Il D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336 riguardante il "Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura" che riconosce, come malattie professionali dell'industria, neoplasie causate dall'asbesto: il mesotelioma pleurico, pericardico ed infine il carcinoma del polmone.
- Il D.Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 in attuazione di alcune direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro - art. 61, Titolo VII (Protezione da agenti cancerogeni).
- Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114 , precedentemente citato, riguarda la "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto" e dove, all'art. 3, relativo alle attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto si legge che "1. Per l'attività di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Nell'Allegato A sono anche indicati i "Criteri da rispettare nella scelta del metodo di misura per le emissioni nell'atmosfera".
- Il D.M. 26 ottobre 1995 recante le "Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili" previsti dall'art. 5 comma 1, lett. f) della Legge 257/1992.
- Il D.M. 12 febbraio 1997 sui "Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto".

A livello comunitario, il 5 settembre 1996, è stata approvata una comunicazione della Commissione inerente i provvedimenti sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto nei luoghi di lavoro.
Si è pervenuti alla conclusione che i suddetti provvedimenti rivestono una congrua validità nel contesto complessivo del miglioramento della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Purtroppo, anche se la citata legislazione ha notevolmente diminuito la possibilità di utilizzare asbesto nel nostro paese, la presenza di tale materiale fibroso è fortissima, a ragione del notevole impiego che ne è stato, fin qui, fatto.
E' evidente che le particolari caratteristiche dell'amianto stanno creando un grave problema anche di igiene pubblica, oltre che di igiene industriale, in particolare quando si verificano "casi" come quello denunciato a Castellammare.
Infatti, dalla demolizione dei manufatti contenenti questa sostanza si liberano fibre che permangono indefinitamente nell'ambiente, ma, soprattutto, con il deterioramento di manufatti vecchi, esposti alle condizioni meteorologiche, si possono avere problemi di contaminazione personale e ambientale.
Indubbiamente, la rimozione dell'amianto spruzzato per la coibentazione di un numero elevato dei mezzi ferroviari, può rappresentare oggi un vero pericolo ambientale se le operazioni di decoibentazione non vengono svolte correttamente, sia per quanto riguarda lo stoccaggio delle scorie asportate sia per il relativo smaltimento. La bonifica del materiale rotabile delle Ferrovie dello Stato contaminato da amianto è di elevate proporzioni e anche di elevata pericolosità in quanto le coibentazioni sono costituite prevalentemente da amianto del tipo crocidolite in matrice friabile, riconosciuto dalla comunità scientifica nazionale ed estera a più alto potenziale cancerogeno fra tutti i tipi di amianto. Le fibre della coibentazione possono disperdersi in aria qualora le condizioni di sigillatura dei rotabili non siano garantite e conseguentemente la coibentazione possa essere oggetto di disturbo meccanico.



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