Rischi e prevenzione. La nuova disciplina U.E. sull'uso dei COV (seconda ed ultima parte)
Nella prima parte della nostra analisi alla Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti e che dovrà essere recepita dallo Stato italiano entro il marzo del 2001, si sono affrontati i temi concernenti le finalità e l'ambito di applicazione della Direttiva stessa che dovrà portare, per la totalità degli impianti, alla riduzione delle emissioni annue di COV prodotti da quegli impianti che, proprio per le caratteristiche di attività indicate nell'Allegato I , dovessero superare i limiti di soglia delle emissioni nell'ambiente fissate dall'Allegato II A. La Direttiva stabilisce che i tempi di adeguamento, sia per i nuovi impianti sia per i vecchi impianti, dovranno essere :
L'art.6 della Direttiva stabilisce che gli Stati membri possono definire e attuare piani nazionali per ridurre le emissioni delle attività e degli impianti industriali di cui all'art.1.Ad esempio, le autorità francesi hanno già annunciato dei piani di attuazione della Direttiva per il 2003 o il 2005 invece del 2007 previsto. Questi piani devono portare ad una riduzione delle emissioni annue di COV prodotte dagli impianti esistenti contemplati dalla direttiva, entro lo stesso termine e come minimo di entità pari a quella che si sarebbe ottenuta applicando i limite di emissione di cui all'art.5, paragrafi 2 e 3, e all'allegato II, durante il periodo di validità del piano nazionale. Il piano nazionale. Aggiornato se del caso, sarà presentato nuovamente alla Commissione ogni tre anni. Lo Stato membro che definisce e attua i piani nazionali può dispensare gli impianti esistenti dall'applicazione dei valori limite di emissione di cui all'art.5, paragrafi 2 e 3, e all'allegato II. Un piano nazionale non può in alcun caso dispensare un impianto esistente dall'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 96/61/CE, che riguarda la Prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento recepita in Italia con la Legge del 24 aprile 1998, n. 128. Il piano nazionale (comma 2) deve comprendere un elenco delle misure adottate o da adottare per garantire il raggiungimento dell'obiettivo, compresi i dettagli del meccanismo di controllo proposto, nonché obiettivi di riduzione intermedia vincolanti, con riferimento ai quali sia possibile misurare i progressi realizzati. Esso deve essere compatibile con la normativa vigente comunitaria in materia, comprese le pertinenti disposizioni della direttiva, ed includendovi:
Il piano, inoltre, deve includere una descrizione dettagliata della serie di strumenti tramite i quali verranno applicati i suoi requisiti, la prova dell'applicabilità di tali strumenti e una descrizione dettagliata dei metodi attraverso i quali verrà comprovata la conformità al piano. Lo Stato membro (comma 3) trasmetterà il piano alla Commissione, allegando una documentazione di sostegno, sufficiente ad accertare che l'obiettivo di cui al paragrafo 1 sarà raggiunto, nonché qualsiasi altra documentazione espressamente richiesta dalla Commissione. Lo Stato membro (comma 4)dovrà designare un'autorità nazionale per la raccolta e la valutazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 e per l'attuazione del piano nazionale. Inoltre, la Commissione dovrà informare il comitato consultivo - costituito in base all' articolo 13 della direttiva stessa con funzioni di assistenza tecnica alla Commissione stessa e composto dagli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione - circa i criteri per la valutazione dei piani nazionali, valutazione che dovrà essere espressa al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva. Nel caso in cui la Commissione (comma b), nell'esaminare il piano, il piano ripresentato o le relazioni sui progressi compiuti, ritiene che i risultati non potranno essere raggiunti entro il termine stabilito, ne informerà lo Stato membro, esponendo i motivi di questo suo parere, entro sei mesi dal ricevimento del piano stesso o della relazione. Entro i tre mesi successivi lo Stato membro dovrà notificare alla Commissione le misure correttive che intende adottare per garantire il conseguimento degli obiettivi. Se entro sei mesi (comma 6) dalla notificazione delle misure correttive la Commissione dovesse decidere che le misure adottate sono insufficienti a garantire il conseguimento dell'obiettivo del piano entro il termine stabilito, lo Stato membro è obbligato a soddisfare i requisiti di cui all' art. 5, paragrafi 2 e 3 (requisiti di cui agli allegati II A e II b). Per quanto riguarda l' Allegato II B relativo al piano di riduzione delle emissioni, ci sembra opportuno riportarne di seguito il testo integrale in quanto offre delle utili indicazioni attuative per i gestori degli impianti interessati.
Allegato II B - Piano di riduzione
i) se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, il gestore deve disporre di un periodo di proroga per attuare i suoi piani di riduzione di emissione;
ii) il punto di riferimento per le riduzioni di emissione dovrebbe corrispondere il più fedelmente possibile alle emissioni che ci sarebbero state in assenza di un intervento di riduzione.
Il piano seguente si applica agli impianti per i quali un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato e utilizzato per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione.
A completamento delle linee guida indicate dalla direttiva per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, riportiamo anche il contenuto dell'Allegato III che si riferisce alla realizzazione di un Piano di gestione dei solventi il quale nella
1 - Introduzione
Presenta i principi da applicare (punto 2) e fornisce un quadro per il bilancio di massa (punto 3) nonché indicazioni sui requisiti di verifica della conformità (punto 4).
2 - Principi
Il piano di gestione dei solventi ha gli obiettivi seguenti:
3 - Definizioni
Le seguenti definizioni forniscono un quadro di riferimento per elaborare il bilancio di massa.
Input di solventi organici (I):
11. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.
12. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo.(Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività).
Ouput di solventi organici (O):
01 - Emissioni negli scarichi gassosi.
02 - Solventi organici dispersi nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare 05.
03 - La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.
04 - Emissioni non catturate di solventi organici nell'aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali, nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.
05 - Solventi organici e/o composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, ad esempio, mediante assorbimento, se non sono registrati ai punti 06, 07 o 08:
06 - Solventi organici contenuti nei rifiuti di raccolta.
07 - Solventi organici o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale.
08 - Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per immissione nel processo, se non sono registrati al punto 07.
09 - Solventi organici scaricati in altro modo.
L' Allegato III prosegue, indicando al punto
L'uso del piano di gestione dei solventi sarà determinato in base al requisito particolare da verificare, come segue:
a) Per tutte le attività che applicano l'allegato II B il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni anno per determinare il consumo (C). Il consumo può essere calcolato secondo la formula seguente:
C = I1 - 08
In parallelo si devono anche determinare le materie solide usate nel rivestimento per calcolare l'emissione di riferimento annua e l'emissione bersaglio ogni anno.
b) Per valutare la conformità ad un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nell'Allegato II A, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato per determinare le emissioni (E). Le emissioni possono essere calcolate con la formula seguente:
E = F + 01
Dove F è l'emissione diffusa quale definita al punto ii), lettera a).Il valore di emissione è poi diviso per il pertinente parametro di prodotto.
c) Per valutare la conformità ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), punto ii), il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni anno per determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate; questa cifra va poi comparata con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati per ogni singola attività i requisiti dell'Allegato II.
ii) Determinazione delle emissioni diffuse per raffronto con i valori di emissione diffusa dell'Allegato II:
a) Metodologia
L'emissione diffusa può essere calcolata secondo la seguente formula:
F = I1 - 01 -05 - 06- 07 - 08
Oppure
F = 02 + 03 + 04 + 09
Questa quantità può essere determinata mediante misurazioni dirette delle quantità. Alternativamente, si può effettuare un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di cattura del processo.
Il valore di emissione diffusa è espresso in percentuale dell'input, che può essere calcolato con la formula seguente:
I = I1 + 12
b) Frequenza
La determinazione delle emissioni diffuse può essere effettuata mediante una serie breve ma completa di misurazioni e non deve essere ripetuta sino all'eventuale modifica dell'impianto.
La direttiva prevede che tra gli Stati membri (art.7) avvenga un costante scambio di informazioni sull'uso di sostanze organiche e sui loro sostituti potenziali, esaminando in sede di Commissione l'idoneità all'uso, i possibili effetti sulla salute umana in generale e in particolare quelli derivanti dall'esposizione per motivi professionali, gli effetti potenziali sull'ambiente e le conseguenze economiche, in particolare i costi e i vantaggi delle soluzioni disponibili allo scopo di fornire linee guide sull'uso di sostanze e di tecniche aventi minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana. E' previsto che nelle normative di recepimento da parte degli Stati membri venga introdotto l'obbligo per il gestore di un impianto contemplato nella direttiva di fornire una volta all'anno o su richiesta dell'autorità competente dati che consentano a quest'ultima di verificare la conformità alla direttiva stessa e assicurando, inoltre, che i canali (art.8) muniti di dispositivi di abbattimento e con più di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico siano oggetto di un controllo continuo delle emissioni onde verificarne la conformità. Di particolare rilievo è l'art.12 della direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione. Infatti, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per garantire che almeno le domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali degli impianti per i quali sia resa necessaria un'autorizzazione ai sensi della direttiva 96/61/CEE siano rese accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico, affinché quest'ultimo possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. Anche la decisione dell'autorità competente, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi successivo aggiornamento, deve essere messa a disposizione del pubblico, così come le regole generali vincolanti applicabili agli impianti e l'elenco delle attività registrate ed autorizzate e i risultati delle operazioni di controllo delle emissioni, fatte salve, ovviamente, le restrizioni riguardanti i motivi di rifiuti, da parte delle pubbliche autorità, di fornire informazioni di riservatezza commerciale ed industriale di cui all'art.3, paragrafi 2 e 3 della Direttiva 90/313/CEE.