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Ambiente e Lavoro Toscana ONLUS


Il problema amianto e il "caso" di Castellammare: come inquinare "decoibentando" - parte 3 di 3

L'amianto è stato utilizzato nella costruzione dei rotabili sotto tre forme:

1- materiale coibente spruzzato in matrice friabile sulle superfici interne dei rotabili (soffitto, pareti, pavimento e condotte dell'aria di alcuni tipi di rotabili), nella sottocassa e nelle carene;

2- come coibentazione delle condotte vapore sotto forma di cordone, nella zona del sottocassa;

3- nella forma di pannelli isolanti per scambiatori di calore dell'impianto di riscaldamento.

In particolare l'amianto spruzzato non è in genere a vista, ma segregato dalle pannellature interne e del pavimento; delle tre forme descritte è sicuramente la più abbondante in quanto può arrivare fino a quantità di 1000 kg. per rotabile. La coibentazione del sottocassa non ha nessun elemento segregante, ma è a vista; la stessa situazione si presenta talvolta per il rivestimento esterno delle tubazioni del vapore. Segregati sono invece i pannelli che isolano gli scambiatori di calore. Piani di decoibentazione e di smaltimento dell'amianto presenti nei rotabili, sono stati attuati da varie Regioni in collaborazione con le Ferrovie dello Stato. Infatti, i rotabili ferroviari contenenti amianto sono spesso accantonati in stazioni, in binari morti, ecc. o in luoghi in cui si svolgono attività lavorative e spesso in aree adiacenti al servizio di utilizzazione collettiva per cui rappresentano un rischio potenziale di esposizione alla polvere di amianto sia per i lavoratori sia per la popolazione in generale. I piani regionali di decoibentazione hanno trovato una sollecitazione nella legislazione vigente in materia e in particolare dalle norme previste dalla legge n. 257/92 e dal D.Lgs. n. 277/91 precedentemente citati. Come previsto dall'art. 10 della L. 257/92 e dall'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, le Regioni devono predisporre piani regionali che prevedano il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle unità produttive e il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i Servizi di prevenzione delle aziende A.S.L. e successivamente alla loro costituzione dalle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente. Al fine di garantire un controllo delle condizioni di salubrità ambientale, di tutela dei lavoratori e della popolazione sono quindi stati realizzati programmi di emergenza per la messa in sicurezza e la bonifica dei rotabili di proprietà delle FF.SS.. In alcune regioni, come in Toscana, sono stati stipulati con le stesse Ferrovie dello Stato degli speciali protocolli d'intesa per la realizzazione dello stesso programma di emergenza per la messa in sicurezza e la bonifica dei rotabili coibentati con amianto. La mancata costituzione di una sezione speciale nell'ambito dell'Albo delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti, istituita ai sensi dell'art. 10, 4° comma, della L. n. 257/92 e riconfermato dall'art. 30 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che avrebbe dovuto censire le imprese che operano specificatamente per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate, ha portato a dover scegliere ditte autorizzate soltanto allo smaltimento dei rifiuti e in alcune circostanze non completamente qualificate a svolgere una attività particolarmente specializzata come quella della deicoibentazione dell'amianto, con particolare riferimento all'attuazione delle condizioni di sicurezza riguardo al rischio di inalazione di fibre di amianto. E' importante che tutti gli operatori (datore di lavoro, tecnici ed operai) siano consapevoli delle linee tecnico operative che la gestione dei cantieri di bonifica dei materiali friabili contenenti amianto richiedono per evitare l'insorgere di malattie professionali, come le fibrosi polmonari asbestose. Le informazioni per la prevenzione previste dall'art. 26 del D.Lgs. 277/91 e dall'art. 66 del D.Lgs. 626/94 sono fondamentali per la tutela dei lavoratori addetti. Le operazioni di bonifica possono comportare esposizioni particolarmente elevate a fibre aerodisperse ed essere anche causa di inquinamento dell'ambiente esterno: sono quindi da eseguire solamente adottando particolari misure di protezione degli addetti e dell'ambiente stesso. Esse comprendono tre fasi principali: una preliminare di progettazione, una operativa di bonifica vera e propria ed una finale di certificazione. Secondo le indicazioni della Circolare 45/86 del Ministero della Sanità, ma soprattutto per quanto contenuto nel D.Lgs. 277/91, i Servizi di prevenzione sono chiamati a svolgere la loro funzione di controllo fin dalle prime fasi preliminari dell'intervento di bonifica (o di decoibentazione) con l'esame del piano di lavoro (art. 34). Naturalmente la funzione di controllo dei servizi di vigilanza - come previsto dall'art. 63, comma 4, del D.P.R. 303/56 relativo al Regolamento generale in materia di igiene sul lavoro - non deve esaurirsi con l'esame preliminare del piano di lavoro, ma proseguire durante le varie fasi di decoibentazione, rivestendo così contemporaneamente anche un importante ruolo di indirizzo. Particolare importanza rivestono per gli addetti i mezzi personali di protezione delle vie respiratorie con filtri ad alta efficienza, tute a perdere da smaltire come rifiuto tossico e nocivo; attrezzature di emergenza, come maschere, aspiratori portatili con filtrazione ad alta efficienza, pompa o dispositivo equivalente per la nebulizzazione di acqua o liquidi fissativi. Al fine di ridurre al minimo la concentrazione di fibre aerodisperse all'interno dell'area di lavoro e per evitare che vi sia una contaminazione dell'ambiente dovrà essere installato un sistema di aspirazione che mantenga in leggera depressione l'area di lavoro consentendone al contempo il "lavaggio" ed un regolare ricambio d'aria. Le operazioni di decoibentazione, inoltre, dovranno procedere nella direzione del flusso aspirante. Come abbiamo già ricordato, gli operatori dovranno essere resi edotti dei rischi della lavorazione ed accuratamente formati per l'adempimento delle corrette procedure di lavoro, il mancato rispetto delle quali può vanificare l'efficacia dell'intero intervento. I "Criteri e norme per la qualificazione di imprese per l'esecuzione di lavori di decoibentazione di rotabili contenenti amianto" messi a punto dalle Ferrovie dello Stato hanno consentito, in accordo con le Regioni interessate, di selezionare un certo numero di ditte aventi i requisiti per svolgere l'attività di decoibentazione, ed hanno comunque consentito di operare, grazie anche ai controlli delle A.S.L. e delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente di svolgere fino ad oggi un buon lavoro. Il "caso" della AVIS di Castellammare sul quale la magistratura sta indagando ci auguriamo che rimanga un caso isolato, ma che, comunque, deve spronare gli organi competenti ad intensificare l'attività di controllo in un settore lavorativo dove, non sappiamo se per ignobile furbizia o per ottenere con facilità un più alto profitto, è anche facile giocare sulla pelle dei cittadini ed in particolare dei lavoratori. Da sottolineare che il lato speculativo più evidente è proprio quello di evitare le operazioni finali - aventi un costo abbastanza elevato a carico dell'impresa decoibentatrice - che devono portare alla eliminazione totale dell'amianto nel momento in cui, dopo il trattamento di decoibentazione, è divenuto un rifiuto tossico nocivo e, quindi, come tale da smaltire, attraverso un processo di termodistruzione, secondo le normative vigenti (artt. 30 e 35 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22). Nel caso in cui le attività di trasporto e di smaltimento definitivo del rifiuto ottenuto dopo la decoibentazione - e che può essere stoccato in appositi recipienti sigillati per non più di 60 giorni - non siano svolte direttamente dal soggetto qualificato, la ditta incaricata della decoibentazione deve avvalersi di imprese autorizzate, iscritte all'Albo nazionale degli smaltitori. Un costo che aziende senza scrupoli possono evitare creando discariche abusive, addirittura sotto il pavimento della fabbrica.



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