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PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO:
L'APPLICAZIONE DELLA "DIRETTIVA CANTIERI" E' ESTESA ANCHE AI PROGETTI AGGIUDICATI PRIMA DEL 24 MARZO 1997 E TUTTORA IN CORSO DI ELABORAZIONE O APPROVAZIONE
 

Solo in questi giorni si è avuta finalmente conoscenza del documento ufficiale interpretativo del Dlgs 494/96 emanato il primo luglio 1998 dal Consiglio di Stato.
Il parere è stato rilasciato su specifica richiesta della Regione Lazio, che nel giugno 1997 aveva posto interpellanza intepretativa, avvalendosi delle funzioni consultive dello stesso Consiglio.

Questa necessità della Regione Lazio era nata da una specifica commissione di esperti istituita per fornire linee guida operative per l'applicazione del Dlgs 494/96 e delle relative circolari negli appalti pubblici della stessa regione e degli enti sub-regionali ed, infine, come indirizzo per le aziende USl del Lazio preposte al controllo della sicurezza.
Il lavoro della commissione aveva evidenziato due punti su cui era possibile effetture diverse intepretazioni rispetto a quanto definito dalla 494 e dalla circolare ministeriale del 18 marzo 1997 n.41.
Proprio rispetto a questi dubbi interpretativi, la stessa Commissione aveva suggerito alla Regione di avvalersi della funzione consultiva del Consiglio di Stato.

In particolare, i dubbi intepretativi erano concentrati du sue specifici punti:

Per quel che riguarda il primo dubbio, il Consiglio di Stato, a conferma di quanto successivamente affermato da una nuova circolare ministeriale (la CM 30/98) che contraddiceva la sua precedente, ribadisce che la legge 55/90 non si applica tutte le volte che trovano attuazione i termini previsti dal Dlgs 494/96 (sempre i cosidetti "uomini/giorno definiti dall'art.3 comma 3);
Mentre, nel caso la "Direttiva Cantieri" non trovi applicazione, la legge 55/90 continua a far funzionare la sua efficacia normativa, limitatamente agli appalti pubblici (il Ministero si è "scordato" di aggiornare e coordinare la "Merloni").

Per il secondo punto, il parere del Consiglio di Stato è di grossa portata.
Il Consiglio, la contrario di quanto affermato nelle circolari ministeriali, fa riferimento alle disposizioni dettate dall'art.3, comma 1 del Dlgs 494/96, in cui si pone l'obbligo al committente o al responsabile dei lavori, durante la fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nella esecuzione del progetto e nell'organizzazione del cantiere, di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela previste dall'art.3 del Dlga 626/94 e successive modifiche.
Conseguentemente, il Consiglio afferma che <<
appare preferibile l'interpretazione fornita dalla Regione, in base alla quale l'obbligo di cui all'art.3, comma 1, deve ritenersi in ogni caso applicabile a partire dal 24 marzo 1997 per tutti i progetti pe ri quali sia in corso la redazione del livello esecutivo, e quindi anche per quelli il cui affidamento sia già avvenuto prima della predetta data>>.

In pratica significa che tutti i progetti affidati prima del 24 marzo, in particolare dalle amministrazioni pubbliche, se sono in corso di redazione o ancora da approvare formalmente, dovranno essere dotati di Piano di Sicurezza e Coordinamento e di Piano Generale di Sicurezza.
E questo sia che il progetto sia sviluppato all'interno della struttura amministrativa, sia affidato con incarico a professionista esterno (che ovviamente dovrà essere abilitato).


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